Sentenza civile: quando è ravvisabile il vizio di carenza di motivazione

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In materia civile, deve ravvisarsi il vizio di carenza di motivazione tutte le volte in cui la sentenza non dia conto dei motivi in diritto sui quali è basata la decisione e dunque non consenta la comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, non evidenziando gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione  ed impedendo ogni controllo sul percorso logico-argomentativo seguito per la formazione del convincimento del Giudice.

Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione – sezione V – con sentenza 11 marzo 2015 n.4851

Il caso.

Sentenza civile: quando è ravvisabile il vizio di carenza di motivazione

Sentenza civile: quando è ravvisabile il vizio di carenza di motivazione

L’agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione della Commissione tributaria della regione Lazio che, con sentenza in data 19.6.2009 n. 449, aveva rigettato l’appello proposto dal’Ufficio di Latina della Agenzia delle Entrate e confermato la decisione di prime cure che aveva, a sua volta. annullato l’avviso di rettifica emesso nei confronti di una società avente ad oggetto la determinazione delle maggiori imposte dovute dalla medesima società a titolo IVA, IRPEG ed IRAP per l’anno 2001 in relazione ad operazioni di compravendita immobiliare per le quali era stato accertato un valore superiore al prezzo indicato dalle parti nell’atto pubblico.

La doglianza della ricorrente

Tra i motivi proposti si evidenzia il quarto attraverso il quale la ricorrente Agenzia delle Entrate sottopone all’esame della Corte la censura di omessa motivazione ex art. 360 co.1 n. 5 c.p.c. in quanto  l’affermazione della Commissione Tributaria Regionale che ha ritenuto “infondati e non condivisibili i rilievi” dell’Ufficio, tenuto conto delle “chiarissime spiegazioni e ricostruzioni contabili delle operazioni irregolari”, fornite dalla società contribuente , non consentirebbe in alcun modo di comprendere l’iter logico posto a fondamento della decisione.

Il ragionamento della Suprema Corte.

Secondo la Suprema Corte il motivo è fondato, “non essendo dato verificare, alla stregua degli enunciati della sentenza impugnata, quali siano le premesse in fatto ed in diritto del “decisum”, risultando enucleato -con affermazioni meramente assertive- il solo giudizio conclusivo”.

Il contenuto del motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 n.5 c.p.c.

Secondo la Suprema Corte, per far valere vizi della sentenza impugnata a norma dell’art. 360 n. 5) cod. proc. civ., occorre, anche alternativamente:

  1. indicare con precisione le carenze o lacune nelle argomentazioni in cui sia incorso il giudice di merito, ovvero
  2. specificare le illogicità consistenti nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato estraneo al senso comune, od ancora
  3. indicare la mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte e quindi l’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti e dell’insanabile contrasto degli stessi.

Di cosa il ricorrente non può dolersi in sede legittimità col motivo di ricorso ex art. 360 n.5 c.p.c.

Con detto motivo non può, invece, farsi valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al convincimento della parte ed in particolare non può proporsi un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisti, poiché tali aspetti di giudizio, essendo interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento, di modo che sono estranei al suddetto motivo di ricorso, che altrimenti si risolverebbe in una istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito (cfr. Corte cass. Il sez. 6.10.1999 n. 11121; id. sez. lav. 22.2.2006 n. 3881; id. Sez. L, Sentenza n. 6288 del 18/03/2011; id. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013).

La valutazione riservata al giudice di merito.

Secondo la Suprema Corte, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (cfr. Corte cass. sez. lav. 15.7.2009 n. 16499). Tale valutazione probatoria -che attiene al merito ed è insindacabile dal Giudice di legittimità ove esente da vizi logici- deve trovare supporto in argomenti la cui esternazione, nell’apparato motivazionale che sorregge il “decisum”, deve rispondere ai canoni di coerenza logica interna al discorso, segnati dall’art. 360 co 1 n. 5) c.p.c. con riferimento ai principi di completezza, di causalità logica (secondo lo schema induttivo-deduttivo) e di non contraddizione.

La sequenza dei passaggi logici in cui deve articolarsi la motivazione della sentenza.

Secondo la Suprema Corte, “la motivazione della sentenza deve articolarsi a tal fine in una sequenza passaggi logici che possono schematicamente scomporsi:

  • 1-nella ricognizione dei fatti rilevanti in ordine alla questione in diritto controversa, che vengono in tal modo a definire il “thema probandum” della fattispecie concreta oggetto della controversia;
  • 2-nella individuazione, tra quelli ritualmente acquisiti al giudizio, degli elementi probatori dimostrativi dei predetti fatti e nella selezione di quelli ritenuti decisivi, all’esito di un giudizio di prevalenza, alla formazione del convincimento del Giudice;
  • 3-nella indicazione delle ragioni per cui alla fattispecie concreta, come rilevata in base ai fatti provati, debbono essere ricollegati determinati e non altri effetti giuridici (ovvero le ragioni della applicazione della “regula iuris” al rapporto controverso).

Le conseguenze della carenza dell’impianto motivazionale ed i relativi vizi.

La carenza nell’impianto motivazionale della sentenza di alcuno dei momenti logici indicati configura un “vulnus” al principio generale secondo cui tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati (art. 111co6 Cost.), che può spaziare, secondo la gravità, dal vizio di insufficienza logica (art. 360 co1 n. 5 c.p.c.) fino alla totale difformità della sentenza dal modello legale per assenza dell’indicato requisito essenziale (art. 360 co1 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 132 co2 n. 4 c.p.c. ed all’art. 118 co. 1 disp. att. c.p.c.).

Quando è ravvisabile il vizio di carenza di motivazione

Secondo la Corte di legittimità “deve ravvisarsi il vizio di carenza di motivazione tutte le volte in cui la sentenza non dia conto dei motivi in diritto sui quali è basata la decisione (cfr. Corte cass. V sez. 16.7.2009 n. 16581; id. I sez. 4.8.2010 n. 18108) e dunque non consenta la comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, non evidenziando gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione (cfr. Corte cass. V sez. 10.11.2010 n. 2845) ed impedendo ogni controllo sul percorso logico-argomentativo seguito per la formazione del convincimento del Giudice (cfr. Corte cass. III sez. 3.11.2008 n. 26426, con riferimento al ricorso ex art. 111 Cost; id. sez. lav. 8.1.2009 n. 161).

Perché, nella fattispecie in esame, la Suprema Corte accoglie il motivo di ricorso.

Nella specie, “la sentenza impugnata non disvela alcuno dei presupposti fattuali dai quali procede la valutazione conclusiva della infondatezza della pretesa fiscale, trattandosi di affermazione meramente tautologica, e non esplicativa-logica, quella per cui la determinazione del prezzo medio effettuata dai verbalizzanti “si basa su dati tutt’altro che certi ed inconfutabili”, così come rimane del tutto inesplicata l’affermazione per cui si ritengono “chiarissime le spiegazioni e le ricostruzioni contabili” della società contribuente, mentre particolarmente oscura -e se intesa secondo il corretto impiego della terminologia giuridica, del tutto errata in diritto- appare l’affermazione per cui la pretesa si fonda “su semplici presunzioni non supportate da validi elementi probatori”, difettando, quindi, tanto la individuazione dei fatti rilevati, quanto il criterio logico utilizzato per pervenire all’enunciato valutativo su quei fatti.

Una breve riflessione.

E’ notoria la difficoltà della redazione di un ricorso per cassazione. Il nostro ordinamento, difatti, ha limitato i casi per i quali è possibile proporre ricorso alla Suprema Corte, escludendo che la fase di legittimità potesse risolversi in un terzo grado di giudizio

Pertanto, chi si appresta e censurare una sentenza in grado di appello o in unico grado, deve avere una approccio consapevole della peculiarità e dei limiti normativi del giudizio di legittimità e della conseguente conclusione che l’ingiustizia della sentenza non costituisce valido motivo di ricorso per Cassazione.

Il difensore, in altri termine, deve reprimere ogni tentazione di censura in fatto sforzandosi di ridurre il gravame ad una sintetica analisi della violazione dei diritti dell’impugnato provvedimento, soprattutto  nel profondo convincimento che il diritto costituisca tentativo di realizzazione della giustizia e che dunque il giudizio di legittimità – vertendo sulla corretta applicazione del diritto – intende garantire questa finalità di giustizia, ragione unica dell’intero processo, sia civile ma anche penale.

La necessità di individuare i motivi legittimanti il ricorso per cassazione diventa tanto più pregnante allorquando (ed accade spesso) le osservazioni di merito contenute nell’atto di appello sono state praticamente ignorate nella sentenza di secondo grado.

Tale pretermissione, come da costante orientamento della Suprema Corte,  già costituisce autonoma ragione  di nullità della sentenza d’appello, che aveva invece l’obbligo di confutarle, soprattutto in relazione al contenuto degli atti processuali. E ciò in quanto se è pur vero che a tale contenuto non ci si può rifare in sede di legittimità, è altrettanto vero che il Giudice dell’appello non può “sfruttare” questo limite del giudizio di legittimità per ignorare quei rilievi e se ciò accade la Corte Suprema deve constatare a sua volta l’omissione ed annullare la sentenza impugnata.

Come ricordato dalla Suprema Corte nella sentenza in commento, è altresì doveroso chiarire che ciò di cui ci si può dolere nel giudizio di legittimità non è l’aver fornito in sentenza una lettura difforme rispetto a quella prospettata dalle parti in causa nel novero di quelle possibili, bensì l’essere approdati ad un’esegesi oggettivamente erronea del quadro probatorio, in aperto contrasto con le univoche emergenze processuali.

Pertanto, allorchè il giudice di appello omette immotivatamente di spiegare perchè sarebbero prive di pregio le doglianze contenute nell’atto di appello o negli atti delle controparti,  anziché, come è suo preciso obbligo, esaminarle salvo poi anche a confutarle, spiegandone i motivi, ci troviamo di fronte ad una delle ipotesi in cui è possibile sottoporre la doglianza al giudice di legittimità.

Nella pratica, poi, accade spesso che non è possibile individuare con netta precisione il confine tra ciò che è possibile enucleare quale motivo di legittimità rispetto ad un tipico motivo di censura in fatto.

Certamente, si può approdare di fronte al giudice di legittimità tutte le volte che viene messa in pericolo la possibilità, per una parte processuale, di conoscere l’iter logico e giuridico seguito dal giudice per pervenire ad un dato pronunciamento. Affermazione questa che potrebbe apparire quasi banale ma che poi così banale non è.

Il caso affrontato dalla sentenza della Suprema Corte in argomento ne costituisce un esempio. Nella specie l’Agenzia delle Entrate non è stata messa in condizione di conoscere l’iter logico-argomentativo e giuridico seguito dal giudice di appello e posto a fondamento della decisione.

E la Corte di cassazione si è accorta di tale “mancanza” e non ha potuto far altro che annullare la sentenza.

avv. Filippo Pagano (f.pagano@clouvell.com)

managing partner at clouvell (www.clouvell.com)

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