Qui di seguito la motivazione integrale della sentenza n.1284 del 30 ottobre 2003 del Tribunale amministrativo regionale Marche
Pubblica udienza del 6 marzo 2002
SENTENZA
sul ricorso n.205 dellanno 1996 Reg. Gen., proposto da ***, rappresentato e difeso dallavv. Maria Cristina Pucci ed elettivamente domiciliato in Ancona, presso la Segreteria del T.A.R. delle Marche;
contro
– l’AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE n.9 di MACERATA, in persona del Commissario Straordinario in carica, rappresentata e difesa dallavv. Daniela Gasparrini Pianesi ed elettivamente domiciliata, unitamente al predetto difensore in Ancona, presso la Segreteria del T.A.R. delle Marche;
– la REGIONE MARCHE, in persona Presidente p.t. della Giunta Regionale, non costituita in giudizio;
per lannullamento
1) del provvedimento prot. n.28603 in data 18.12.1995 a firma del Direttore Amministrativo dellAzienda U.S.L. n.9, con il quale è stato denegato il rimborso delle spese relative al ricovero ospedaliero fruito dal ricorrente dal 19.5.1995 al 2.6.1995 presso il Policlinico A. Gemelli di Roma;
2) del provvedimento prot. n.321 in data 5.1.1996 a firma del medesimo Direttore Amministrativo dellAzienda U.S.L. n.9 di Macerata, con il quale è stato confermato il diniego di rimborso delle spese già indicate al punto 1);
3) del parere della Commissione di cui allart.6 della L.R. n.50/1994, citato nel provvedimento prot. n.321 del 5.1.1996;
4) di tutti gli atti preparatori, connessi e consequenziali.
Visto il ricorso, con i relativi allegati, notificato in data 19-20 febbraio 1996;
Visto latto di costituzione in giudizio dellAzienda U.S.L. 9 di Macerata, in persona del Commissario Straordinario p.t., depositato in data 16 gennaio 1997;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 6 marzo 2002, il Consigliere avv. Liana Tacchi;
Udita lavv. Daniela Gasparrini Pianesi per lAzienda Sanitaria resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
omissis
DIRITTO
Il ricorso è fondato per quanto riguarda la pretesa a conseguire il rimborso della spesa per le prestazioni sanitarie erogate al ricorrente, sig. ***, quali descritte nella fattura n. 1997 del 2.6.1995.
Essa attiene tutta, infatti, a prestazioni sanitarie vere e proprie, delle quali il cittadino va tenuto indenne secondo la disciplina dellas-sistenza in forma indiretta.
Valgano, in proposito, le considerazioni che seguono.
I) 1. Si ricorda, in punto di fatto, che il sig. *** è stato ricoverato presso il Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma Divisione Clinico chirurgica, dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico di ***, essendo affetto da ***; e che la degenza e lintervento (comportanti assistenza e cure per il periodo dal 19 maggio al 2 giugno 1995) sono avvenuti in regime libero professionale intra moenia; per il che il paziente ha corrisposto allUniversità Cattolica del Sacro Cuore Facoltà di Medicina e Chirurgia A. Gemelli la somma di L.12.504.825 a titolo di onorari delle équipes chirurgica ed anestesiologica e di consulenze specialistiche (vedi la fattura n.1997 del 2.6.1995, in atti), chiedendone quindi il rimborso, previsto ai sensi della L.R. 27.12.1994, n.50, allAzienda Unità Sanitaria Locale n.9 di Macerata (vedi listanza in data 1.9.1995, in atti).
2. Con nota prot. n.28603 del 18.12.1995 il Direttore Amministrativo della medesima Azienda U.S.L. n.9 ha denegato il rimborso (anche) delle suindicate spese assumendo unicamente che nel caso di specie non ricorrono le condizioni di cui alla legge regionale n.50/94.
3. Avendo lassistito interposto motivata opposizione a tale diniego di rimborso (vedasi latto protocollato in data 27.12.1995), il Direttore Amministrativo dellAzienda U.S.L. n.9 di Macerata, lha respinta, perciò confermando il diniego stesso, sulla base delle seguenti, testuali considerazioni (vedi la nota prot. n.321 del 5.1.1996):
Come noto lart.3 della L. 23.10.85 n.595 ha previsto che le prestazioni sanitarie siano erogate in forma diretta attraverso le strutture pubbliche ed ha altresì rimesso alla legislazione regionale la definizione delle modalità e dei criteri per lerogazione dellassistenza sanitaria nella forma indiretta. Alla luce della normativa contenuta nella L.R. 27.12.1994 n.50, che costituisce il quadro di riferimento giuridico regionale, la pretesa avanzata si appalesa sicuramente infondata.
L’intervento a cui si è sottoposto, infatti, è stato eseguito presso una struttura pubblica, seppure in regime di attività libero-professionale intra moenia.
Ciò risulta in palese contrasto con lassunto di cui allart.2 della citata L.R. n.50/94, il quale, al comma 4°, prevede che lassistenza indiretta possa essere fruita soltanto in centri non convenzionati o in case di cura private non convenzionate o parzialmente convenzionate.
Neppure può essere invocato il successivo disposto di cui al comma 5° in quanto, pur prevedendo lo stesso la possibilità di rivolgersi ad istituti di alta specializzazione, sancisce che il totale onere della degenza sia a carico del cittadino.
Nella fattispecie Ella ha provveduto a corrispondere la somma di L. 4.023.250 a solo titolo di differenza di categoria emessa in conseguenza della scelta del paziente, rimanendo lintera spesa per la degenza a carico del S.S.N..
La S.V. quindi ben poteva eseguire lo stesso intervento chirurgico nella medesima, o in altra struttura ospedaliera pubblica, con onere a totale carico del S.S.N.
Ebbene, sia il primo provvedimento del 18 dicembre 1995, sia il secondo in data 5 gennaio 1996 sono illegittimi per violazione e falsa applicazione della L.R. n.50 del 27.12.1994, cui entrambi si richiamano.
II) Quanto alla nota prot. n.28603 del 18.12.1995, basterà osservare che il riferimento generico alla legge regionale in parola, senza specificazione delle disposizioni di essa e senza alcuna spiegazione, nemmeno implicitamente ricavabile, in ordine alle ragioni per le quali, nella fattispecie, non sarebbero ricorse le condizioni per il rimborso ai sensi della legge stessa risulta di per sé del tutto insufficiente a connotare della menoma parvenza di legittimità il diniego in questione.
III) 1. Con riferimento al successivo diniego, recato nella lettera del 5.1.1996, conviene soffermarsi sulla prima parte è della motivazione, laddove si è rilevato che lintervento è stato eseguito in una struttura pubblica, in regime di attività libero-professionale intra moenia, e che ciò risulterebbe in palese contrasto con lart.2, comma quarto della L.R. n.50/1994, il quale prevede che lassistenza indiretta possa essere fruita soltanto in centri non convenzionati o case di cura private non convenzionate o parzialmente convenzionate.
Dunque secondo lAmministrazione listanza di rimborso presentata dal sig. *** non poteva essere accolta perché relativa a prestazioni (consulenze ed intervento chirurgico) effettuate presso il reparto solventi del Policlinico Universitario Agostino Gemelli del-lUniversità Cattolica del Sacro Cuore [la quale ha personalità giuridica di diritto pubblico d è quindi considerata dalla legge, per la attività di assistenza sanitaria, struttura rientrante a pieno titolo nella rete del servizio sanitario nazionale e nei piani sanitari nazionali e regionali: cfr. lart.39 della L. 833/1978 ed, in particolare, il sesto comma, punto 1) dello stesso art. 39, ad avviso dellAzienda USL, limitando lart.2, comma 4° della L.R. n.50/94 il diritto alle prestazioni sanitarie ospedaliere in forma indiretta a quelle fruite in centri non convenzionati o in case di cura private non convenzionate o parzialmente convenzionatee tale non potendo essere considerato il reparto solventi del Policlinico Gemelli per quanto il Policlinico sia, nel suo complesso, una struttura ospedaliera facente parte del SSN non potrebbe darsi corso allassistenza in forma indiretta.
Il Collegio non può condividere siffatta interpretazione del comma quarto dellart.2 della L.R. n.50/1994.
Ed invero nella dizione centri non convenzionati e case di cura private non convenzionate o parzialmente convenzionate deve essere ricompressa qualsiasi ipotesi in cui il soggetto sia tenuto al pagamento di somme di denaro per usufruire di prestazioni sanitarie ospedaliere di ricovero e cura e quindi allorché il ricovero abbia luogo presso reparti a pagamento di strutture convenzionate, ogni qualvolta ai sensi dellart.2, comma primo le strutture pubbliche o quelle convenzionate non siano in grado di erogarle in forma diretta con la tempestività che il caso richiede e/o allorquando il periodo di attesa comprometterebbe lo stato di salute dellassistito.
La lettura che della norma ha dato lAmministrazione si fonda su elementi letterali, essi stessi, non inequivoci e passibili di essere intesi in senso ampio ed omnicomprensivo; e, soprattutto, essa è irrazionale e conduce a conseguenze aberranti.
Lespressione centri non convenzionati (che ha corretto le strutture non convenzionate, di cui parlava la precedente L.R. 18.12.1979, n.42) sta a significare, propriamente, non un ente giuridico, ma un qualunque reparto o servizio ospedaliero che, ancorché inserito in una struttura pubblica ovvero privata convenzionata, eroghi unattività di assistenza medica, alla cui spesa il SSN non provvede né direttamente (il che avviene quando la struttura è gestita direttamente dallo stesso S.S.N.) né attraverso il sistema del convenzionamento (il che avviene quando la struttura è gestita da altri soggetti, legati da convenzione con il S.S.N.), sicché è sullutente che ricade, immediatamente, il costo dellassistenza stessa e lutente ha poi diritto a conseguire il rimborso da parte dellUSL (cd. assistenza sanitaria indiretta).
Ma, quello che più rileva è che, se fosse esatta linterpretazione seguita dallAmministrazione, lutente che si ricovera in un centro non convenzionato o in una casa di cura privata non convenzionate avrebbe diritto al rimborso; mentre lutente che fruisce di prestazioni ospedaliere presso il reparto o servizio o centro ospedaliero a pagamento di una struttura pure pubblica o di una struttura privata (per il resto) convenzionata tale diritto non avrebbe.
Il che comporta una disparità di trattamento insensata ed irragionevole, in quanto non ancorabile a nessuna plausibile causa giustificativa di qualunque genere, con tutte le conseguenze, sul piano della violazione dei precetti costituzionali, che siffatta lettura della norma comporterebbe.
Le considerazioni che precedono si inscrivono, peraltro, nel solco giurisprudenza di questo TAR, la quale, nella sentenza n.263 del 26.2.1998, commentando la portata della L.R. n.50 del 27.12.1994 in raffronto alla precedente L.R. 18.12.1979, n.42 avente lo stesso oggetto (Disciplina delle prestazioni erogate in regime di assistenza diretta), ha affermato che la legge n.50/1994, essendo anche norma di portata interpretativa che ha reso esplicito il significato dellanteriore L.R. 42/1979, chiarisce lintendimento del legislatore regionale, il quale è nel senso secondo cui qualsiasi prestazione sanitaria di natura indiretta, purché sussistano particolari ragioni di urgenza, fa sorgere il diritto al rimborso delle spese sostenute, come si ricava dalla lettura complessiva e coordinata di tutte le disposizioni dellart.2 della stessa L.R. n.50/1994.
Il Collegio deve rilevare infine, per estremo dovere di completezza e di chiarezza, come lart.2 della L.R. n.50/1994, ai commi secondo e terzo, subordini la fruizione delle prestazioni sanitarie ospedaliere in regime di assistenza indiretta alla preventiva richiesta alla USL di iscrizione dellautorizzazione (corredata di proposta di ricovero del medico curante), cui segue il rilascio dellautorizzazione stessa da parte dellUSL (previo esame e parere di un medico specialista nella branca relativa al tipo di prestazione da effettuare); mentre, nel caso di specie, il sig. *** non ha richiesto stando agli atti alcuna autorizzazione preventiva alla USL n.9 (la quale quindi non la ha nemmeno negata) ai fini del ricovero presso il reparto solventi della divisione di urologia del Policlinico Gemelli per essere operato del duplice tumore alla vescica ed alluretere.
Tuttavia il reiterato diniego di rimborso, di cui qui si controverte, non è stato in alcun modo motivato adducendosi da parte dellAzienda USL la mancata richiesta e la mancata autorizzazione preventiva a ricoverarsi presso il predetto reparto solventi del Policlinico Gemelli per essere operato del carcinoma in via durgenza e quindi senza aspettare i più lunghi tempi dattesa che avrebbe comportato leroga-zione delle medesime prestazioni in regime di attività legata allordi-nario funzionamento della struttura pubblica.
Il Direttore Amministrativo dellAzienda USL n.9, cioè, non ha denegato il richiesto rimborso sulla base dellassenza dellautorizza-zione preventiva, prevista dallart.2, commi secondo e terzo della L. 50/94 allevidente scopo di accertare limpossibilità di erogare le medesime prestazioni in forma diretta (cioè presso strutture pubbliche o private-convenzionate) con tempestività e/o con tempi dattesa compatibili con le condizioni di salute dellassistito, secondo quanto prescritto dal comma primo; lo ha bensì fondato esclusivamente sulla considerazione che le prestazioni in forma indiretta potevano essere fruite solo in centri non convenzionati o in case di cura non convenzionate e tale non sarebbe stato il reparto solventi del Policlinico Gemelli.
Questa essendo la motivazione dei provvedimenti impugnati e non essendo ammissibili integrazioni motivazionali postume in sede di difesa processuale, il giudizio non può che rimanere circoscritto alle ragioni addotte dallAzienda USL n.9 per denegare il rimborso nelle due note del 18.12.1995 e del 5.1.1996.
Le quali sono come sè visto giuridicamente erronee.
Peraltro la gravità del male da cui era affetto il ricorrente e la necessità di intervenire urgentemente, sottoponendolo alloperazione eseguita presso il Gemelli in regime di libera attività professionale intra moenia (vedi i risultati degli esami istologici in atti) sono di tutta evidenza e tali da far fondatamente ipotizzare che lAzienda USL n.9 abbia inteso, in effetti, prescindere dallautorizzazione preventiva, ritenendo che la documentazione medica, poi presentata in una con la richiesta di rimborso, potesse validamente supplire allassenza di un accertamento preventivo in ordine allimpossibilità da parte di strutture pubbliche o convenzionate di erogare le medesime prestazioni in tempi tali da non compromettere lo stato di salute del paziente.
E ciò ai sensi dellart.6 della L.R. n.50/1994, il quale espressamente prevede la possibilità di erogare prestazioni in forma indiretta, anche non preventivamente autorizzate, sulla base del parere formulato da unapposita commissione sanitaria; la qual procedura è quella seguita dallAzienda USL n.9 nel caso di specie, in cui il Direttore Amministrativo dellAzienda USL n.9 ha denegato il rimborso, avendo acquisito il parere della Commissione di cui allart.6 L.R. n. 50/1994.
B)- La pretesa diretta a conseguire il rimborso della spesa sostenuta dal ricorrente a titolo di Retta differenziata Cat. 1, dal 19.5.1995 per 14 giorni (L. 260.000 al giorno), come da fattura n.1996 del 2.6.1995 non può, per contro, trovare ingresso.
Come anche chiarito dalla nota inviata in data 6.12.1995 dallUfficio Spedalità del Policlinico Gemelli alla U.S.L. n.9 di Macerata, trattasi di spese che sono il corrispettivo per prestazioni di natura alberghiera, e non già per prestazioni sanitarie di ricovero ospedaliero vere e proprie.
Pertanto esse non possono essere incluse tra le prestazioni sanitarie ospedaliere per cui la L.R. n.50 del 27.12.1994 assicura lassisten-za in forma indiretta in applicazione dellart.25, ultimo comma della L. 833/1978 e dellart.3 della legge 23.10.1985, n.595.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese, considerati loggetto della controversia e lesito di parziale soccombenza.