In tema di circolazione stradale, nell’ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento trova applicazione l’art. 2054, secondo comma, cod. civ., con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso, invece, di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l’ultimo dei veicoli della colonna stessa.
Lo ha ribadito la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n.8487 del 27 aprile 2015
Il caso
Un soggetto proponeva azione di risarcimento danni nei confronti di altro soggetto e della compagnia di assicurazioni che lo garantiva, in relazione ad un sinistro stradale (tamponamento a catena) in cui era stato coinvolto.
Il giudice di primo grado accoglieva la domanda.
La compagnia di assicurazioni interponeva appello ed il giudice di secondo grado, riconoscendo il concorso di colpa, condannava l’attore a restituire la somma percepita in forza della sentenza di primo grado.
Questi però non ci stava e proponeva ricorso per cassazione.
L’oggetto del contendere è sostanzialmente circoscritto al risarcimento dei danni riportati dalla parte anteriore dell’autovettura Fiat 600 dell’attore in conseguenza della contestazione, da parte della compagnia di assicurazione, di dovere altra somma oltre quella già corrisposta ante causam, in ragione di una diversa ricostruzione della dinamica del sinistro. Per l’attore, infatti, è stata la forza del tamponamento da parte dell’autovettura che lo seguiva a sospingere la propria Fiat 600, ferma in coda, contro il veicolo che la precedeva; mentre, secondo la versione dell’assicurato Allianz, il tamponamento tra le ultime due auto della colonna è successivo a quello tra l’auto di quest’ultima e il veicolo che la precedeva, con la conseguenza che sarebbero risarcibili solo i danni alla parte posteriore della Fiat 600.
Il principio di diritto ribadito dalla Suprema Corte.
La Corte di cassazione accoglie i primi tre motivi di ricorso, ribadendo il principio, assolutamente pacifico nella giurisprudenza della Corte di legittimità, secondo cui “in tema di circolazione stradale, nell’ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento trova applicazione l’art. 2054, secondo comma, cod. civ., con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso, invece, di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l’ultimo dei veicoli della colonna stessa (ex plurimis e tra le più recenti, si richiama: Cass. 19 febbraio 2013, n. 4021)“.
Una breve riflessione
Il principio ribadito dalla Suprema Corte con la sentenza evidenziata riveste notevole importanza ove si consideri che il tamponamento a catena è ipotesi davvero frequente nella circolazione stradale dei veicoli. Il principio elaborato dalla Corte di legittimità, a fronte di una fattispecie (tamponamento a catena) distingue due diverse ipotesi di responsabilità a seconda che le automobili siano in movimento ovvero siano ferme incolonnate.
Tamponamento a catena ed auto in movimento
In tale ipotesi, per gli Ermellini, la responsabilità va ripartita in pari misura in capo ad entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato). Ciò perché si presume che in una siffatta ipotesi il soggetto tamponato abbia a sua volta tamponato l’auto che lo precedeva per non aver tenuto la distanza minima di sicurezza. Ovviamente, la presunzione ex art. 2054 comma 2° di pari (cor)responsabilità può essere vinta dalla prova del contrario.
Tamponamento a catena ed auto ferme
Diversa è invece la conclusione alla quale i giudici pervengono nel caso di tamponamento a catena che abbia interessato autovetture ferme.
In tal caso, non sussiste alcun dubbio: la responsabilità è da addebitarsi, per intero, al conducente dell’auto che abbia investito l’ultima auto della colonna.
Il principio elaborato appare corretto e da un punto di vista logico e da un punto di vista giuridico.
Tuttavia, non può non rilevarsi come, nella applicazione pratica e nella casistica possa non rivelarsi agevole accertare se i mezzi fossero in movimento ovvero fermi incolonnati.
Tra l’altro, nel caso in cui il veicolo investito fosse in movimento ma in frenata ed abbia, a causa del tamponamento ricevuto, investito a sua volta l’autovettura che lo precedeva, risulterebbe iniquo addossare al suo conducente un concorso di colpa quand’anche egli abbia mantenuto, prima dell’arresto, la distanza di sicurezza con il veicolo che lo precedeva.
Vero è, si potrebbe replicare, che si tratta solo di una presunzione juris tantum di corresponsabilità, ma è altrettanto vero, come sopra detto, che nella pratica non è agevole dimostrare il contrario.
avv. Filippo Pagano (f.pagano@clouvell.com)
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