L’art.345, terzo comma, cod. proc. civ. (nel testo introdotto dall’art. 52 della legge 26 novembre 1990, n. 353, con decorrenza dal 30 aprile 1995) va interpretato nel senso che i continua a leggere →
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è inammissibile l’introduzione, da parte dell’opposto, di un’azione nuova e diversa rispetto a quella di adempimento, per petitum e causa petendi, e la relativa questione risulta del tutto sottratta alla disponibilità delle parti e ricondotta pienamente al rilievo officioso del giudice, in virtù dei perseguimento di esigenze di concentrazione e speditezza corrispondenti ad un interesse pubblico, a nulla rilevando, in contrario, l’eventuale accettazione del contraddittorio della controparte. L’unica eccezione riguarda allorchè la domanda nuova dell’opposto consista in una reconventio reconventionis, oppure si iscriva nell’alveo di un thema decidendum già esteso dallo stesso opponente. continua a leggere →