L’impossibilità per il Tribunale di addivenire per ragioni formali (nella specie per l’omessa o tardiva notifica all’indagato istante dell’avviso di celebrazione dell’udienza camerale ex art. 309, comma 8, cod. proc. continua a leggere →
«Ai sensi del novellato art. 309/10 cod. proc. pen., la motivazione del tribunale dev’essere depositata in cancelleria entro trenta o quarantacinque giorni “dalla decisione” per tale dovendosi intendere la data continua a leggere →
In tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di “violazione di legge” per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. continua a leggere →