L’impossibilità per il Tribunale di addivenire per ragioni formali (nella specie per l’omessa o tardiva notifica all’indagato istante dell’avviso di celebrazione dell’udienza camerale ex art. 309, comma 8, cod. proc. continua a leggere →
«Ai sensi del novellato art. 309/10 cod. proc. pen., la motivazione del tribunale dev’essere depositata in cancelleria entro trenta o quarantacinque giorni “dalla decisione” per tale dovendosi intendere la data continua a leggere →
“Il decreto di esecutorietà dello stato passivo non preclude al giudice delegato in sede di riparto di escludere il credito già ammesso al concorso, ove il curatore faccia valere il continua a leggere →
L’effetto preclusivo del giudicato penale, espresso dalla formula “il fatto non sussiste”, si riferisce al nucleo oggettivo del reato comprensivo degli elementi che concorrono a costituirlo, quali la condotta commissiva continua a leggere →