Separazione con addebito: in mancanza di ulteriori comportamenti contrari agli obblighi derivanti dal matrimonio la frequentazione di locali “lap dance” non basta a giustificare la rottura del vincolo coniugale.
Lo ha stabilito Cassazione civile sez. I – 19/01/2015 n. 742
Con la sentenza citata la Suprema Corte è stata chiamata a valutare la richiesta di addebito avanzata reciprocamente dai coniugi.
E nel mentre ha confermato l’addebito alla moglie per essere stata vista “più volte baciare in pubblico un altro uomo, o scambiarsi effusioni con uomini diversi dal marito”, nonchè per essere stata trovata “all’interno della camera da lei occupata nell’albergo del marito insieme ad altro uomo alle due del mattino”, ha invece rilevato, per quanto attiene all’uomo, che oltre al riferimento de relato circa la frequentazione di locali di “lap dance”, non era stata dimostrata “l’adozione da parte del marito di ulteriori comportamenti contrari agli obblighi derivanti dal matrimonio, nè che il predetto, durante la vita coniugale, abbia omesso di contribuire adeguatamente al mantenimento della famiglia”.
In definitiva, chiarisce la Corte, ai fini della pronunzia dell’addebito è decisivo avere coltivato una relazione extraconiugale o comunque avere posto in essere in pubblico condotte in palese violazione dell’obbligo di fedeltà verso l’altro coniuge, incidendo tali comportamenti negativamente nel rapporto di coppia e determinandone il definitivo deterioramento.
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Avv. Filippo Pagano (f.pagano@clouvell.com)
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