Riapertura termini rateizzazione cartelle esattoriali da parte dei contribuenti dichiarati decaduti al 31 dicembre 2014.

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riapertura termini rateizzazione cartelle esattoriali

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Lo ha previsto un emendamento al decreto milleproroghe approvato dal Senato della Repubblica in data 26 febbraio 2015, contenuto nella legge con cui è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

In particolare, l’emendamento dispone che “all’articolo 11-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) alla lettera a), le parole: “22 giugno 2013” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2014”; – 15 – 2) alla lettera b), le parole: “31 luglio 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 luglio 2015”; b) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “A seguito della presentazione della richiesta del piano di rateazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive. Se la rateazione è richiesta dopo una segnalazione effettuata ai sensi dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, la stessa non può essere concessa limitatamente agli importi che ne costituiscono oggetto”.

Il decreto legge 66/2014, articolo 11-bis prevedeva (prima delle modifiche) quanto segue:

“1. I contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione previsto dall’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, possono richiedere la concessione di un nuovo piano di rateazione, fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che:

a) la decadenza sia intervenuta entro e non oltre il 22 giugno 2013;

b) la richiesta sia presentata entro e non oltre il 31 luglio 2014.

2. Il piano di rateazione concesso ai sensi del comma 1 non e’ prorogabile e il debitore decade dallo stesso in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.

3. Il comma 13-ter dell’articolo 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e’ abrogato”.

Con la normativa appena approvata, dunque, il nuovo testo sarà il seguente:

NUOVO TESTO

“1. I contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione previsto dall’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, possono richiedere la concessione di un nuovo piano di rateazione, fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che:

a) la decadenza sia intervenuta entro e non oltre il 31.12.2014;

b) la richiesta sia presentata entro e non oltre il 31 luglio 2015.

2. Il piano di rateazione concesso ai sensi del comma 1 non e’ prorogabile e il debitore decade dallo stesso in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.

A seguito della presentazione della richiesta del piano di rateazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive. Se la rateazione è richiesta dopo una segnalazione effettuata ai sensi dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, la stessa non può essere concessa limitatamente agli importi che ne costituiscono oggetto.

La nuova normativa, è entrata in vigore il 1° marzo 2015.

Qui il testo definitivo della legge di conversione del decreto legge milleproroghe.

Qui il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

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avv. Filippo Pagano (f.pagano@clouvell.com)

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