QUANDO IL CONIUGE PUÒ RIVENDICARE LA PROPRIETÀ ESCLUSIVA DELL’IMMOBILE ACQUISTATO A NOME PROPRIO MA DIVENUTO COMUNE PER EFFETTO DEL REGIME DI COMUNIONE LEGALE

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acquisti dei coniugi in regime di comunione legale dei beni

Casa acquistata in comunione legale dei beni: a rischio la comproprietà se i soldi sono stati donati da un terzo

ACQUISTI DEI CONIUGI IN REGIME DI COMUNIONE LEGALE DEI BENI: QUANDO IL CONIUGE PUÒ RIVENDICARE LA PROPRIETÀ ESCLUSIVA DELL’IMMOBILE ACQUISTATO  A NOME PROPRIO MA DIVENUTO COMUNE PER EFFETTO DEL REGIME DI COMUNIONE LEGALE?

Ciò può avvenire, per l’appunto, quando un terzo abbia versato somme sul conto dal quale è stato poi pagato il prezzo per l’acquisto dell’immobile intestato ad uno solo dei coniugi in regime di comunione legale.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, sez. I Civile, con sentenza depositata il 28 gennaio 2015, n. 1630

Come si sa, quando l’amore finisce comincia la guerra.

Nella specie, un coniuge ha rivendicato la proprietà esclusiva degli immobili a lui intestati acquistati con soldi donati dalla madre, immobili però “caduti” in comunione poiché acquistati durante il matrimonio.

Secondo la Suprema Corte, la norma di cui all’articolo 177 1° comma lett. a) del codice civile è volta a tutelare la famiglia attraverso una protezione specifica della famiglia.

Difatti, recita l’articolo 177 – 1° comma lettera a) del codice civile: “costituiscono oggetto della comunione: a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali”.

Dal suo canto, l’articolo 179 lett. b) recita: “non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell’atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione”.

Dal tenore delle due norme sopra richiamate si può notare la esigenza di voler bilanciare due contrapposte esigenze costituzionali: da un lato la solidarietà familiare insita nella comunione legale;: dall’altro, la libertà nella circolazione dei beni, presupposto indefettibile della libertà di iniziativa economica privata.

In ipotesi come quella sopra tratteggiata, si verifica una cosiddetta donazione indiretta.

Si ha donazione indiretta allorquando si vuole raggiungere lo scopo di liberalità attraverso atti che hanno una causa diversa da quella propria. Per restare nel tema oggetto della sentenza in esame, si ha donazione indiretta, ad esempio, allorquando il terzo fornisca ad altri il denaro necessario per l’acquisto di un immobile.

La Suprema Corte ha ritenuto che tale negozio rientra nella previsione dell’articolo 179 lett. b) con conseguente esclusione del bene dalla comunione legale dei coniugi (fra le altre, Cass. 5 giugno 2013, n. 14197; 14 dicembre 2000, n. 15778), pur con tutte le cautele in termini di prova. Difatti, la giurisprudenza ha affermato (ex multis Cassazione civile    sez. I 10/10/2014 n°21494) il principio secondo cui “in caso di donazione indiretta di un immobile, per verificare se tale bene rientri o meno nella comunione legale, l’attestazione del notaio, dell’avvenuto pagamento del corrispettivo dell’immobile con denaro donato dal padre alla figlia, non può considerarsi sufficiente, trattandosi di una mera presa d’atto della dichiarazione resa al riguardo delle parti. Ai sensi dell’art. 2700 c.c., l’atto pubblico forma piena prova solo della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, delle dichiarazioni rese dalle parti o dei fatti che agli attesti avvenuti in sua presenza, ma non è piena prova della veridicità intrinseca delle predette dichiarazioni”.

Nella sentenza in esame, il cui testo integrale (Cass. 1630 del 2015) può essere letto cliccando qui, la Corte ha rigettato il ricorso ma solo per difetto di prova, confermando il principio di diritto sopra esposto.

Dunque, attenzione a non litigare con la suocera se all’acquisto del vostro immobile ha contribuito anche lei.

Per approfondimenti sull’istituto della comunione legale dei beni visita il sito altalex cliccando qui

Avv. Filippo Pagano (f.pagano@clouvell.com)

managing partner at clouvell (www.clouvell.com)

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