Procura alle liti e giudizio di opposizione all’esecuzione

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Nel processo di esecuzione, la procura alle liti conferita al difensore nell’atto di precetto estende la sua validità ed efficacia all’atto di precetto in rinnovazione notificato nell’ambito della medesima procedura esecutiva, nonché al processo di esecuzione e agli eventuali giudizi di opposizione che possono frapporsi tra l’esercizio della pretesa esecutiva e la soddisfazione del credito.

Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione con sentenza 8001 del 20 aprile 2015

Procura alle liti e giudizio di opposizione all'esecuzione

Procura alle liti e giudizio di opposizione all’esecuzione

Il caso 

Nel corso di un giudizio di opposizione alla esecuzione immobiliare, il Tribunale di Milano dichiarava ammissibile e tempestivo l’intervento di un creditore, mentre dichiarava inammissibile l’intervento di altro creditore intervenuto in sostituzione ai sensi dell’art. 511 cod. proc. civ.

Entrambi i creditori proponevano proponevano appello principale, chiedendo, il primo, che fosse dichiarato ammissibile il suo intervento e che le appellate fossero condannate alle spese di lite del primo grado; il secondo che la condanna al pagamento delle spese del primo grado di giudizio fosse pronunciata anche in suo favore. Si costituivano le appellate, resistendo al gravame e proponendo appello incidentale per ottenere la riforma della sentenza del Tribunale quanto al capo con cui aveva dichiarato ammissibile l’intervento dell’interveniente, nonché quanto al capo relativo alla compensazione delle spese del primo grado, che chiedevano fossero poste a carico di ciascuno degli appellanti principali.

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza pubblicata il 27 settembre 2012, ha rigettato gli appelli proposti in via principale, ha accolto l’appello incidentale e, per l’effetto, ha dichiarato nullo l’intervento esperito da uno dei due creditori per mancanza di procura alle liti conferita al difensore; ha condannato gli appellanti principali in solido al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.

Da qui  il ricorso per cassazione.

Il creditore che, in appello, si è visto dichiarare nullo l’intervento, ha dedotto violazione e/o falsa applicazione dell’art. 83, quarto comma, cod. proc. civ. perché la Corte d’Appello, nel dichiarare nullo l’atto di intervento perché privo di procura, non avrebbe considerato che la procura rilasciata a margine del precetto notificato il 3 aprile 1987 era valida sia per il successivo atto di precetto in rinnovazione notificato il 18 novembre 1991 che per l’atto di intervento nella procedura esecutiva, effettuato sulla base di quest’ultimo, con ricorso depositato il 10 dicembre 1992.

E la Corte Suprema accoglie il motivo di ricorso

Secondo la Suprema Corte «Nel processo di esecuzione, la procura alle liti conferita al difensore nell’atto di precetto estende la sua validità ed efficacia all’atto di precetto in rinnovazione notificato nell’ambito della medesima procedura esecutiva».

Inoltre, << La procura conferita dalla parte al difensore nel processo di cognizione é intesa non solo al conseguimento del provvedimento giurisdizionale favorevole, attributivo alla parte medesima del bene oggetto della controversia, ma anche all’attuazione concreta del comando giudiziale, cioè al conseguimento di quel bene attraverso l’esecuzione forzata, quando manchi la spontanea ottemperanza della controparte. Ne consegue che detta procura, in difetto di espressa limitazione (e particolarmente quando sia specificato che i poteri del difensore si estendono ad ogni stato e grado del procedimento) attribuisce lo ius postulandi anche in relazione al processo di esecuzione e negli eventuali giudizi di opposizione che possono frapporsi tra l’esercizio della pretesa esecutiva e la soddisfazione del credito>> (così Cass. n. 26296/07 ed altre successive).

In conclusione

Qualora la procura sia stata conferita a margine dell’atto di precetto senza alcuna limitazione, con il conferimento del mandato a procedere esecutivamente, essa estende la sua validità ed efficacia sia all’atto di precetto in rinnovazione, relativo al medesimo credito, avente la sua fonte nel medesimo titolo esecutivo, sia al processo esecutivo che, sulla base del precetto, anche in rinnovazione, sia stato introdotto dal creditore ovvero all’intervento che dallo stesso creditore sia stato effettuato nel processo esecutivo già pendente contro il suo debitore.

E poiché nel caso di specie si assume che la procura era stata rilasciata dal creditore, con un primo atto di precetto, al fine di «procedere esecutivamente e resistere nella eventuale opposizione, nonché proporre impugnative e resistere in ogni stato e grado>>, l’atto di intervento col quale si è fatto rinvio a questa procura non può essere reputato nullo per mancanza di procura alle liti conferita al difensore, la Corte accoglie il motivo di ricorso e cassa la sentenza impugnata.

Una breve riflessione

La sentenza in evidenza salva le sorti di un intervento in una procedura esecutiva immobiliare che era stato dichiarato, in appello, inammissibile per difetto di procura.

La questione appare di facile soluzione, alla luce del richiamato e pacifico principio giurisprudenziale. Epperò, la questione trattata non deve essere di così semplice lettura considerato che il giudice di primo grado ed il giudice di appello sono pervenuti a due conclusioni, sul medesimo punto, totalmente differenti.

I principi enunciati dalla Suprema Corte tendono a dare una nozione ampia della procura alle liti. In mancanza della espressa previsione di una limitazione, la procura va considerata valida non solo per il precetto a margine del quale è stata rilasciata, ma anche ai fini del precetto in rinnovazione nonché nel giudizio esecutivo, atto di intervento e giudizio di opposizione.

In altre parole, la nozione di procura è abbastanza ampia. Se è rilasciata a margine dell’atto di precetto, essa, come abbiamo visto, è valida anche per tutti gli atti della procedura esecutiva, opposizione compresa.

Ma anche se viene rilasciata a margine di uno degli atti del giudizio di cognizione (atto di citazione o comparsa di costituzione) deve intendersi conferita anche per agire o resistere nel giudizio esecutivo necessario per la realizzazione della pretesa del cliente e conseguente al giudizio di cognizione.

Certo, il processo civile telematico cambierà molte delle regole elaborate dalla giurisprudenza, considerato che la procura  a margine è utilizzata sempre meno, venendo ad essere sostituita dalla procura allegata, che contiene gli elementi individuanti del processo al quale la procura stessa si riferisce.

Ma il principio rimane sempre lo stesso anche nell’era del processo telematico: la procura, una volta conferita, se non contiene limitazioni, varrà non solo per il giudizio in relazione al quale è stata rilasciata, ma anche per tutti i giudizi, inclusi quelli esecutivi e di opposizione, che sono la conseguenza, logica e cronologica, del processo di cognizione e sono necessari per la realizzazione coattiva della pretesa del creditore.

avv. Filippo Pagano (f.pagano@clouvell.com)

managing partner at clouvell (www.clouvell.com)

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