In tema di prestazioni eseguite oltre il budget contrattuale da un soggetto accreditato al Servizio Sanitario Nazionale, grava sulla Azienda Sanitaria Provinciale la dimostrazione del fatto (non costitutivo del diritto dell’attore ma) impeditivo dell’accoglimento della pretesa azionata, costituito del superamento del tetto di spesa — fatto che, essendo stato opposto al fine di paralizzare il titolo vantato dalla controparte, va provato dalla parte eccipiente.
Lo ha ribadito la Suprema Corte di Cassazione – sezione sesta civile – con ordinanza n. 22849 depositata il 12 settembre 2019
Il caso
Con atto notificato in data 28.7.2009, una Casa di Cura citava a comparire innanzi al compente Tribunale l’Azienda Sanitaria Provinciale.
Il primo grado
Esponeva – tra l’altro – che con contratti siglati nel 2006 e 2008 l’Azienda convenuta si era impegnata a remunerarle le prestazioni sanitarie eseguite nel corso degli stessi anni; che nondimeno le prestazioni eseguite oltre il budget contrattuale non le erano state pagate.
Chiedeva condannarsi la convenuta al pagamento – tra l’altro – delle somme corrispondenti a tali residui suoi crediti.
Si costituiva l’Azienda Sanitaria Provinciale la quale deduceva che nulla era dovuto all’attrice per le somme eccedenti il budget contrattualmente assegnato.
Con sentenza emessa in esito al giudizio di primo grado, l’adito Tribunale rigettava la domanda.
Il grado di appello
Interponeva appello la Casa di Cura, mentre l’Azienda Sanitaria Provinciale veniva dichiarata contumace.
Con sentenza emessa in esito al grado di appello, la corte territoriale rigettava il gravame.
Le motivazioni della Corte territoriale
Evidenziava la corte – per quel che rileva in questa sede – che “il pagamento delle prestazioni eccedenti il budget (…) postula la sussistenza, a consuntivo, di risorse finanziarie in esubero rispetto al tetto di spesa globale attribuito all’azienda” (così sentenza d’appello, pagg. 2 – 3).
Evidenziava quindi che siffatta condizione, connotandosi quale elemento costitutivo della pretesa azionata, era da provare dalla appellante, che tuttavia non aveva assolto l’onere probatorio su di essa incombente.
Il ricorso per cassazione
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la Casa di Cura”; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese. L’Azienda Sanitaria Provinciale non ha svolto difese.
I motivi di ricorso
Con l’unico motivo la ricorrente denuncia la “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c. in relazione all’art. 2697 c.c., 8 quater e quinquies del D. Lgs. 502/1992” (così ricorso, pagg. 1 – 2).
Adduce a fondamento del ricorso la pronuncia n. 17437/2016 della Corte di legittimità, che in relazione ad un analogo caso ha opinato nel senso che grava sull’ “Azienda Sanitaria” la dimostrazione del fatto impeditivo della pretesa azionata ovvero del superamento del “tetto” di spesa.
Il principio di diritto ribadito
Secondo i Giudici di Piazza Cavour, “è’ sufficiente il riferimento all’insegnamento n. 17437/2016 di questo Giudice del diritto ove, in motivazione, si legge che grava “sulla Asl la dimostrazione del fatto (non costitutivo del diritto dell’attore ma) impeditivo dell’accoglimento della pretesa azionata, costituito dal superamento del tetto di spesa (…) fatto che, essendo stato opposto al fine di paralizzare il titolo vantato da controparte, andava provato dalla parte eccipiente”.
Di conseguenza, in accoglimento del ricorso, la sentenza della corte d’appello viene cassata – nei limiti anzidetti – con rinvio ad altra sezione della stessa corte d’appello.
Una breve riflessione
La sentenza in rassegna ribadisce un principio già pacificamente espresso dalla Suprema Corte.
Il superamento del tetto di spesa, in particolare, viene ritenuto alla strega non di un fatto non costitutivo del diritto dell’attore ma di un fatto impeditivo dell’accoglimento della pretesa azionata.
Ed in tale prospettiva, chi oppone tale fatto, al fine di paralizzare il titolo vantato dalla controparte, ha l’onere di provarlo.
Avv. Filippo Pagano (f.pagano@clouvell.com)
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