La notifica a mani di un familiare del destinatario, eseguita presso la residenza del prímo, che sia diversa da quella del secondo, non determina l’operatività della presunzione di convivenza non meramente occasionale tra i due, con conseguente nullità della notificazione medesima, non sanata dalla conoscenza “aliunde” che ne abbia il destinatario, ove non accompagnata dalla sua costituzione.
Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione – sez. V – con sentenza n. 7267 del 16 marzo 2020.
Il caso
Secondo gli Ermellini « la notifica a mani di un familiare del destinatario, eseguita presso la residenza del prímo, che sia diversa da quella del secondo, non determina l’operatività della presunzione di convivenza non meramente occasionale tra i due, con conseguente nullità della notificazione medesima, non sanata dalla conoscenza “aliunde” che ne abbia il destinatario, ove non accompagnata dalla sua costituzione. » (Cass. n.7750/2011; Cass.n.25391/2017)”
Da tanto consegue – proseguono i Giudici della Suprema Corte – che nel caso in esame “sono prive di riscontro le affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, secondo le quali la cartella, prodromica al preavviso di fermo, era stata “ritualmente notificata il 16.10.2004; “la notificazione ha raggiunto lo scopo” perchè la cartella era stata “tempestivamente impugnata” Sotto quest’ultimo profilo, va in particolare osservato che ad essere stato “tempestivamente impugnato” era il preavviso di fermo amministrativo, non la cartella prodromica. Vero è che il Castelli aveva impugnato anche l’ulteriore cartella con stesso n. 19277, ma si trattava di diversa cartella (anche se di uguale contenuto sostanziale) notificatagli ex novo una seconda volta quando il presente giudizio di opposizione al fermo amm.vo era già radicato ”
Una breve riflessione
In conclusione, per la validità del preavviso di fermo è necessaria la regolare notifica delle cartelle presupposte. In assenza di tale “prerequisito”, può essere validamente impugnato il preavviso di fermo amministrativo.
Si precisa inoltre che, una volta sottoposto il veicolo a fermo amministrativo, è vietata la circolazione.
Il fermo amministrativo viene annotato nel Pubblico Registro Automobilistico. Pertanto, in caso di dubbio, basterà estrarre una visura al PRA del proprio veicolo per conoscere se è stata eseguita la trascrizione del vincolo.
Avv. Filippo Pagano (f.pagano@clouvell.com)
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