OBBLIGO DI CONSEGNA DEL VEICOLO ENTRO DIECI GIORNI DAL PIGNORAMENTO
La legge n°162 del 10 novembre 2014, di conversione del decreto legge sulla riforma giustizia, ha introdotto nel codice di procedura civile l’artivcolo 521-bis. sotto la rubrica (Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi) che dispone che “Il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l’ingiunzione prevista nell’articolo 492”.
Di particolare importanza il successivo inciso che così recita “Il pignoramento contiene altresi’ l’intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonche’ i titoli e i documenti relativi alla proprieta’ e all’uso dei medesimi, all’istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale e’ compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Col pignoramento il debitore e’ costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso. Al momento della consegna l’istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne da’ immediata comunicazione al creditore pignorante, a mezzo posta elettronica certificata ove possibile”.
E cosa succede se il debitore non consegna il veicolo? Ce lo dice il comma successivo: “Decorso il termine di cui al primo comma, gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati procedono al ritiro della carta di circolazione nonche’, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprieta’ e all’uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all’istituto vendite giudiziarie
autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale e’ compreso il luogo in cui il bene pignorato e’ stato rinvenuto.(…)”.
Avv. Filippo Pagano (f.pagano@clouvell.com)
managing partner at clouvell