Opposizione alla richiesta di archiviazione: il GIP può archiviare de plano solo quando ricorrono congiuntamente due presupposti, la inammissibilità della opposizione e la infondatezza della notizia di reato.
E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, sez. V penale, con sentenza 13 febbraio 2015 n. 6444.
Cosa succede dopo la presentazione di una notizia di reato.
A seguito della presentazione di una notizia di reato (sia essa querela, denuncia, esposto ecc,) il Pubblico ministero iscrive il nominativo del soggetto denunciato nel registro delle notizie di reato ed avvia le indagini.
Se viene ipotizzato un reato ma non è noto il nome dell’autore, la notizia di reato viene iscritta a carico di ignoti.
Le indagini devono essere compiute entro temrini predeterminati (art.405 c.p.p.). Entro tali termini, il pubblico ministero, se la notizia di reato è infondata, presenta al giudice richiesta di archiviazione (art. 408 comma 1° c.p.p.). Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.
L’articolo 125 disposizioni di attuazione del codice di procedura penale specifica poi quando la notizia di reato è da ritenersi infondata. In particolare la notizia di reato è da ritenersi infondata quando “gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l’accusa in giudizio”.
Ciò ovviamente non vuol dire necessariamente che la notizia di reato è non veritiera, quanto piuttosto che essa non è sostenibile dal punto di vista processuale (cfr. Corte Cost, 15 febbraio 1991 n. 88 che, nel dichiarare infondata la questione di costituzionalità dell’art. 125, sollevata in riferimento all’articolo 76 della Costituzione, ha affermato che « la norma è, in definitiva, la traduzione in chiave accusatoria del principio di non superfluità del processo, in quanto il dire che gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l’accusa equivale al dire che, sulla base di essi, l’accusa è insostenibile e che, quindi, la notizia di reato è, sul piano processuale, infondata »).
La richiesta di archiviazione
Quando il pubblico ministero avanza una richiesta di archiviazione, il relativo avviso è notificato, a cura dello stesso pubblico ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l’eventuale archiviazione.
Nell’avviso della richiesta di archiviazione è precisato che, nel termine di dieci giorni, la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari.
Detto termine, già di per sè molto esiguo, è stato elevato a venti giorni quando la notizia di reato riguarda delitti commessi con violenza alla persona dall’articolo 2, comma 2, lett. g) d.l. 14 agosto 2013 n.93 conv. dalla legge 15 ottobre 2013 n.119.
L’opposizione alla richiesta di archiviazione
In forza del disposto dell’articolo 410 del codice penale di rito, “con l’opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa dal reato chiede la prosecuzione delle indagini preliminari indicando, a pena di inammissibilità, l’oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova”
Quali sono i possibili sbocchi processuali della opposizione alla richiesta di archiviazione?
1. Se l’opposizione è inammissibile e la notizia di reato è infondata, il giudice dispone l’archiviazione con decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero.
2. Fuori dei casi previsti dalla precedente ipotesi, il giudice fissa la data dell’udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato
La questione affrontata dalla sentenza della Suprema Corte in esame.
Nella sentenza della Suprema Corte in esame, i giudici di legittimità hanno sostenuto che “nell’archiviare con decreto un procedimento penale nonostante l’opposizione proposta dal denunciante, ai sensi del secondo comma dell’articolo 410 cod. proc. pen., il giudice è chiamato a motivare specificamente in ordine sia alla infondatezza della notizia di reato che alle cause della inammissibilità dell’opposizione suddetta per omessa indicazione dell’oggetto delle investigazioni suppletive e/o dei relativi elementi di prova; in difetto, si produce una violazione delle regole del contraddittorio” (cfr. Cass., Sez. IV, n. 12980 del 17/01/2013, in proc. c. ignoti).
Ha precisato inoltre la Corte di cassazione che “il giudice, nel valutare l’ammissibilità dell’opposizione, deve limitarsi ai soli profili di pertinenza e di specificità degli atti di indagine richiesti, senza valutarne la capacità probatoria, non potendo anticipare valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o all’esito delle indagini suppletive indicate, in quanto l’opposizione è preordinata esclusivamente a sostituire il provvedimento de plano con il rito camerale” (Cass., Sez. VI, n. 35787 del 10/07/2012, Settembre, Rv 253349). Ed ancora che “ai fini di una eventuale declaratoria di inammissibilità dell’opposizione possono rilevare le situazioni in cui la superfluità delle investigazioni e la non idoneità delle stesse a determinare modificazioni sostanziali del quadro probatorio appaiano di immediata evidenza” (v. Cass., Sez. VI, n. 6579 del 13/11/2012, Febbo).
Le conseguenze della archiviazione della notizia di reato, in caso di rigetto o di inammissibilità della opposizione alla richiesta di archiviazione, non sono irreparabili.
Si precisa che l’archiviazione del procedimento non comporta la “definitività” della relativa statuizione, ben potendo la persona offesa, ricorrendo i presupposti, proporre azione civile ovvero, in sede penale, richiedere la riapertura delle indagini sulla basi di nuove prove.
Difatti, secondo Cassazione civile sez. III 21/10/2005 n.20355 “il decreto di impromuovibilità dell’azione penale (adottato ai sensi dell’art. 408 ss. c.p.p.) non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice civile, stante il principio dell’indipendenza delle azioni penale e civile introdotto con la riforma del rito penale, poiché, a differenza della sentenza, la quale presuppone un processo, il provvedimento di archiviazione ha per presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo a preclusioni di alcun genere, nè ha gli effetti caratteristici della cosa giudicata. Ne consegue che, in tema di causa attinente all’accertamento della responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, spetta al giudice civile stabilire, con piena libertà di giudizio, se nei fatti emersi, e legittimamente ricostruiti in modo difforme dall’avviso del giudice penale, siano ravvisabili gli estremi di delitti colposi, anche ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale, tutelato dall’art. 2059 c.c., fermo restando in ogni caso che il danno non patrimoniale (riconducibile al danno morale soggettivo implicante il patema d’animo o la sofferenza contingente), che consegua all’ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, costituzionalmente garantito, è risarcibile anche se il fatto non sia configurabile come reato”.
Inoltre, a garanzia dell’indagato, si osserva che (cfr. Cassazione penale sez. un. 24/06/2010 n.33885) “il provvedimento di archiviazione determina nei confronti dello stesso ufficio del p.m. una preclusione endoprocedimentale che inibisce, in assenza del decreto di riapertura dellele indagini, non solo la ripresa dell’attività investigativa e le iniziative cautelari, ma lo stesso esercizio dell’azione penale, con riferimento allo stesso fatto oggetto del provvedimento di archiviazione”.
Per leggere, in tema di opposizione alla richiesta di archiviazione, il testo integrale della sentenza della Corte di Cassazione sezione V penale 13 febbraio 2015 n.6444 clicca qui.
Sui poteri del GIP nel caso in cui, dagli atti del procedimento, emergano ipotesi di reato che non avevano formato oggetto della richiesta del pubblico ministero o una notizia di reato a carico di persona il cui nome non era stato in precedenza iscritto nel registro degli indagati, clicca qui
avv. Filippo Pagano (f.pagano@clouvell.com)
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