Notifica a mezzo pec: attenzione all’orario

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In tema di notificazione con modalità telematica, l’art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. nella I. n. 221 del 2012, si interpreta nel senso che la notificazione richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21.00, ai sensi dell’art. 3 -bis, comma 3, I. n. 53 del 1994, si perfeziona alle ore 7.00 del giorno successivo, secondo la chiara disposizione normativa, intesa a tutelare il diritto di difesa del destinatario della notifica senza condizionare irragionevolmente quello del mittente.

Lo ha ribadito la Suprema Corte di Cassazione – sezione terza civile – con sentenza n. 21017 depositata il 23 agosto 2018

Notifica a mezzo pec: attenzione all’orario

Notifica a mezzo pec: attenzione all’orario

Il caso 

La Corte d’appello di Milano ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda proposta da un Istituto di Credito, ha accertato l’intervenuta risoluzione del contratto di leasing immobiliare intercorso tra le parti, per inadempimento della utilizzatrice, e ha condannato quest’ultima alla restituzione, in favore della Banca, dell’immobile concesso in leasing, oltre al rimborso delle spese di lite.

A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, dopo aver evidenziato l’infondatezza delle censure sollevate in relazione all’eccepita incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, ha accertato la piena validità del contratto di leasing concluso tra le parti, non essendosi verificato alcun difetto dei requisiti di forma previsti per la conclusione del contratto, né alcuna fraudolenta violazione del divieto del patto commissorio attraverso l’operazione di acquisto (da terzi soggetti) del bene in esame e la successiva concessione in leasing.

Avverso la sentenza d’appello, la utilizzatrice propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione.

I motivi di ricorso

  1. Con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 165 c.c., per avere la corte territoriale erroneamente individuato il criterio di prevenzione tra cause aventi il medesimo oggetto, al fine di confermare la competenza territoriale del Tribunale di Milano rispetto a quella del Tribunale di Roma, avendo illegittimamente qualificato come ‘inesistente’ la prima notificazione dell’atto introduttivo del giudizio dinanzi al Tribunale di Roma (precedente il deposito del ricorso dinanzi al Tribunale di Milano), a dispetto della qualificazione di mera ‘nullità’ (sanabile con effetto retroattivo) attribuita a detta notificazione dallo stesso Tribunale di Roma, con la conseguente erronea individuazione del Tribunale di Milano quale giudice preventivamente adito ai fini della regolazione della questione della litispendenza o della continenza di cause.
  2. Con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 117 T.U.B., avendo la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare la nullità del contratto di leasing stipulato tra le parti, atteso che la mancata indicazione dell’organo della banca intervenuto per la conclusione del contratto aveva determinato l’insussistenza di alcuna valida manifestazione della volontà negoziale indispensabile per il perfezionamento dell’accordo, con la conseguente nullità del contratto per difetto della forma scritta imposta ad substantiam dalla norma dell’art. 117 richiamato.
  3. Con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2744 c.c., per avere la corte territoriale erroneamente escluso l’avvenuta violazione, attraverso la conclusione della complessiva operazione negoziale oggetto di giudizio, del divieto di patto commissorio di cui all’art. 2744 c.c..

La Corte Suprema rileva preliminarmente la tardività della impugnazione.

In via preliminare, secondo i giudici di Piazza Cavour, occorre rilevare l’inammissibilità del ricorso per tardività rispetto al c.d. termine breve d’impugnazione, avendo la società ricorrente provveduto alla notificazione del ricorso per cassazione in via telematica oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 325, co. 2, c.p.c..

In particolare – rilevano gli Ermellini – il ricorso in esame, a fronte dell’avvenuta notificazione della sentenza d’appello in data 31/8/2016 (cfr. l’attestazione in atti del difensore della società notificante la sentenza d’appello e le stesse deduzioni di cui al folio 1 del ricorso principale), risulta spedito, a mezzo posta elettronica certificata, alle ore 23.54 del 31/10/2016 (ultimo giorno utile ai fini della notificazione), con rilascio della ricevuta di accettazione e di quella di avvenuta consegna alle ore 23.55 del 31/10/2016.

Il principio richiamato

A tal fine, la Suprema Corte richiama i principi sanciti da Sez. 6, Ordinanza n. 31206 del 29/12/2017 (Rv. 647032 – 01) e da Sez. 6, Ordinanza n. 30766 del 22/12/2017 (Rv. 647030 – 01), secondo cui, in tema di notificazione con modalità telematica, l’art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. nella I. n. 221 del 2012, si interpreta nel senso che la notificazione richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21.00, ai sensi dell’art. 3 -bis, comma 3, I. n. 53 del 1994, si perfeziona alle ore 7.00 del giorno successivo, secondo la chiara disposizione normativa, intesa a tutelare il diritto di difesa del destinatario della notifica senza condizionare irragionevolmente quello del mittente (nella specie, la S.C. aveva ritenuto tardiva la notifica del ricorso per cassazione perché la ricevuta di accettazione recava un orario successivo alle ore 21.00 del giorno di scadenza del termine per l’impugnazione). I principi così sanciti – concludono i giudici di Piazza Cavour -, consolidano l’orientamento già fatto proprio da Sez. 3, Sentenza n. 21915 del 21/09/2017 (Rv. 645734 – 01) e da Sez. L, Sentenza n. 8886 del 04/05/2016 (Rv. 639557 – 01).

E poiché nel caso di specie, la società ricorrente ha provveduto alla notificazione del ricorso, a mezzo posta elettronica certificata, alle ore 23.54 del 31/10/2016 (ultimo giorno utile ai fini della notificazione), con rilascio della ricevuta di accettazione e di quella di avvenuta consegna alle ore 23.55 del 31/10/2016, il perfezionamento di detta notificazione deve ritenersi avvenuto, tardivamente, solo in data 1/11/2016.

Da qui la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Una breve riflessione

Dura lex, sed lex.

La interpretazione del chiaro disposto normativo non lascia ombra di dubbio. Piuttosto, occorre evidenziare una “incongruenza” rispetto al sistema del deposito degli atti telematici, laddove invece è possibile effettuare il deposito fino alle ore 23,59 dell’ultimo giorno utile.

E poiché nel nostro sistema processual civilistico vi sono delle impugnazioni che vanno proposte mediante ricorso (ad esempio l’appello con il rito lavoro) ed altre che vanno proposte mediante notificazione (appello rito ordinario), si pone una disparità di trattamento tra le due forme, risultando una penalizzazione di una forma (quella della notificazione a mezzo posta certificata) che deve avvenire entro le ore 21,00 rispetto all’altra (quella del deposito a mezzo PCT) che può invece avvenire fino alle 23,59. E dire che il deposito telematico avviene pur sempre attraverso l’invio di una pec.

Inoltre, nel PCT, diversamente da quanto avviene nel PAT (processo amministrativo telematico), la conoscenza dell’atto depositato (e cioè la sua visualizzazione nei registri telematici) è subordinata alla accettazione della busta telematica da parte del cancelliere, attività che può avvenire anche a distanza di tempo rispetto al momento del deposito della busta a mezzo pec.

E’ quindi illogico, nell’era “telematica”, che una notifica effettuata tra le 21,00 e le 23,59 debba considerarsi perfezionata il giorno successivo.

Sotto tale profilo, sarebbe utile un correttivo da parte del Legislatore.

Avv. Filippo Pagano (f.pagano@clouvell.com)

Managing partner at clouvell (www.clouvell.com)

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