Da lunedì 9 febbraio 2015 acquistano efficacia le norme che hanno introdotto l’obbligo della negoziazione assistita prima di iniziare un giudizio
Cos’è la negoziazione assistita.
La negoziazione assistita è stata introdotta dal decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 (in Gazz. Uff., 12 settembre 2014, n. 212), convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162 (pubblicata in Gazz. Ufficiale del 10 novembre 2014) contenente “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”
La negoziazione assistita, dal punto di vista procedurale, nasce in forza di una convenzione di negoziazione la quale altro non è che un “accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealta’ per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo”.
La convenzione di negoziazione assistita deve contenere alcuni requisiti cd. necessari:
- il termine concordato dalle parti per l’espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti;
- l’oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili o vertere in materia di lavoro.
- la convenzione di negoziazione e’ redatta, a pena di nullita’, in forma scritta.
Cosa succede nel caso in cui non verrà avviata, prima del giudizio, la procedura di negoziazione assistita?
Senza previa negoziazione, la domanda giudiziale è improcedibile.
Stabilisce in proposito l’articolo 3 del decreto legge citato, che “chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L’esperimento del procedimento di negoziazione assistita e’ condizione di procedibilita’ della domanda giudiziale.
In quali materie si applica la negoziazione assistita?
La negoziazione assistita si applica dunque alle azioni in materia di:
- risarcimento del danno da circolazione dei veicoli e natanti;
- pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti cinquantamila euro.
- In materia di trasporto o sub-trasporto (comma 249 della l. n. 190/2014 – legge di stabilità), norma peraltro in vigore già dal 1° gennaio 2015.
Sono escluse dalla negoziazione assistita le controversie in materia di:
- diritti indisponibili
- lavoro
- obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori
- procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione;
- procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile;
- procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;
- procedimenti in camera di consiglio;
- e) azione civile esercitata nel processo penale.
Cosa succede se non viene avviata la negoziazione assistita.
Come sopra detto, l’azione è improcedibile, ma l’improcedibilita’ deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. In tali caso il giudice, quando rileva che la negoziazione assistita e’ gia’ iniziata, ma non si e’ conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine per l’espletamento della negoziazione. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non e’ stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell’invito.
E cosa succede se la controparte non riscontra la richiesta di negoziazione assistita?
La norma stabilisce che quando l’esperimento del procedimento di negoziazione assistita e’ condizione di procedibilita’ della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se l’invito non e’ seguito da adesione o e’ seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione ovvero quando e’ decorso il termine di tre mesi (prorogabile di ulteriore trenta giorni su accordo delle parti).
Cosa deve contenere l’invito allo svolgimento della negoziazione assistita.
L’invito a stipulare la convenzione deve indicare l’oggetto della controversia e contenere l’avvertimento che la mancata risposta all’invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto puo’ essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile.
Ed in caso di raggiungimento dell’accordo, che valore ha la convenzione stipulata tra le parti?
L’accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati certificano l’autografia delle firme e la conformita’ dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. L’accordo raggiunto deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell’articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile. Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a cio’ autorizzato.
Un’ultima precisazione: la negoziazione assistita non opera nelle materie che sono soggette alla mediazione obbligatoria.
Clicca qui per leggere un articolo sulla negoziazione assistita pubblico su “il Sole 24 ore”.
Avv. Filippo Pagano (f.pagano@clouvell.com)
managing partner at clouvell (www.clouvell.com)