Lo ha stabilito il TAR Lazio con sentenza n. 1351/2015 depositata il 23 gennaio 2015.
Il Tribunale amministrativo ha esaminato, tra gli altri, il dedotto profilo di illegittimità dell’art. 16, commi 2 e 9 del d.m. 180/2010 per contrasto con il novellato art. 17, comma 5-ter, del d.lgs. 28/2010.
Cosa stabilisce l’art. 17, comma 5-ter, del d.lgs. 28/2010.
L’art. 17, comma 5-ter, del d.lgs. 28/2010 stabilisce che “Nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l’organismo di mediazione”.
Cosa stabilisce (stabiliva) il comma 2 dell’art. 16 del d.m. 180/2010.
Il comma 2 dell’articolo 16 del d.m. 180/2010 stabilisce (o meglio stabiliva) che “Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte per lo svolgimento del primo incontro un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L’importo è dovuto anche in caso di mancato accordo”.
Cosa stabilisce (stabiliva) il comma 9 dell’art. 16 del d.m. 180/2010.
il comma 9 dell’art. 16 del d.m. 180/2010 stabilisce (o meglio stabiliva) che “Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà”.
Il ragionamento del TAR Lazio
Secondo il Tribunale amministrativo non v’è dubbio che le disposizioni del regolamento (d.m. 180/2010) si pongono in contrasto con la legge laddove questa prevede la gratuità del primo incontro del procedimento di conciliazione tutte le volte in cui le parti non intendono nemmeno tentare il raggiungimento di un accordo.
Il Ministero della Giustizia ha diffuso un comunicato agli organismi di mediazione.
Sul sito del Ministero della Giustizia, all’indirizzo (https://mediazione.giustizia.it/) è stato pubblicato un avviso che invita tutti gli organismi di mediazione ad adeguarsi alla sentenza del TAR e quindi a non richiedere il pagamento di alcuna somma di denaro nè a titolo di spese di avvio – nè a titolo di indennità – in sede di primo incontro “fino ad eventuali nuove comunicazioni”.
Ovviamente, si rimane in attesa dell’esito della eventuale impugnazione che, sicuramente, sarà proposta.
Non si vuole entrare, in questa sede, nel merito della decisione del TAR che, dal punto di vista giuridico, potrebbe apparire corretta e rispettosa dei principi di diritto amministrativo e dell’ordinamento giuridico in generale
Certamente, però, se la normativa regolamentare è illegittima perchè in contrasto con la norma di legge, allora di quest’ultima ne dovrà essere vagliata la legittimità costituzionale per contrasto con diversi precetti, primo tra tutti quello di cui all’articolo 36 della Costituzione in forza del quale “il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa” e non ultimo quelli di cui all’articolo 2 e 3 della Carta costituzionale.
Gli organismi di mediazione non ricevono finanziamento o sostegni pubblici ma svolgono un servizio pubblico, anzi un servizio di pubblica necessità.
Non si potrebbe imporre loro di lavorare gratis. Qui, addirittura, si impone di dover sopportare le spese vive (utilizzo dei locali, energia elettrica, e quant’altro).
La legge si è preoccupata di garantire la gratuità del primo incontro ma non si preoccupata, soprattutto negli ultimi tempi, di non aumentare gli importi dei contributi unificati.
L’impressione è che si voglia addossare parte del costo della giustizia ai privati, e, quindi, in definitiva, ai cittadini.
Se la sentenza del TAR sopra indicata non dovesse essere ribaltata, c’è il rischio addirittura che gli organismi di mediazione si vedranno costretti a restituire le indennità incamerate fino ad oggi in sede di primo incontro.
E c’è anche il rischio che molti organismi di mediazione saranno costretti a chiudere per mancanza di fondi.
avv. Filippo Pagano (f.pagano@clouvell.com)
managing partner at clouvell (www.clouvell.com)