La compensazione delle spese legali nel giudizio di rinvio

Download PDF

La compensazione delle spese, in assenza di ogni dovuta esplicazione delle ragioni giustificanti una deroga al principio generale della soccombenza valutato con riferimento all’esito globale del processo, non può mai vanificare totalmente il vantaggio economico conseguito per effetto del giudizio.

Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione – sezione seconda civile – con sentenza n. 16704 del giorno 11 agosto 2015.

La compensazione delle spese legali nel giudizio di rinvio

La compensazione delle spese legali nel giudizio di rinvio

Il caso

Con sentenza n. 20741/2004 la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso di una parte processuale (avverso la sentenza n. 3072/2000 della Corte di Appello di Napoli) e rinviava, anche per le spese del giudizio ad altra sezione della medesima Corte distrettuale.
Riassunto il giudizio, all’esito del rinvio, la Corte di Appello di Napoli, con decisione n. 1222/2009, disponeva tra l’altro, la compensazione fra le parti delle spese di tutti i gradi e le fasi del giudizio.
Per la cassazione, in punto, dell’ultima anzidetta decisione ricorre la parte vittoriosa, con atto affidato a due ordini di motivi.

I motivi di ricorso

  1. Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di “violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 112 e 385 c.p.c. in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.”.
    Il motivo è assistito dalla formulazione, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., del seguente testuale quesito di diritto: “Dica la Corte se la Corte di Appello di Napoli, quale giudice di rinvio, abbia violato l’art. 91 c.p.c. per non aver posto le spese di giudizio a carico della parte soccombente risultante all’esito finale del giudizio”.
  2. Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di “violazione e/o falsa applicazione 92, 112 e 385 c.p.c. nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.”.
    Il motivo è corredato dalla formulazione del seguente articolato quesito: ” Dica la Corte se la corte di Appello di Napoli, quale giudice del rinvio, abbia violato l’art. 92 c.p.c. per aver compensato le spese del giudizio in assenza dei presupposti oggettivi previsti dalla norme (e) per non aver fornito idonea, sufficiente e logica motivazione in ordine alle ragioni per le quali è pervenuta alla pronuncia di compensazione delle spese di giudizio”.
    La decisione gravata, all’esito dell’accennato giudizio di rinvio, ha dedicato alla contestata compensazione le ultime quattro righe della sentenza di seguito riportate: “ragioni di equità, con particolare riguardo alle peculiarità della vicenda e all’oggettiva complessità della controversia, inducono la Corte all’integrale compensazione fra le parti delle spese di tutti i gradi e le fasi del giudizio”.

Perché la Suprema Corte ritiene fondati i motivi.

Per i giudici di piazza Cavour l’impugnata sentenza è viziata ed errata sia per carenza di motivazione in punto che per errata applicazione delle norme di diritto invocate in ricorso.

La carenza di motivazione

Sotto il primo dei due anzidetti profili la Suprema Corte rileva che, nella fattispecie, neanche per implicito è possibile dedurre le specifiche ragioni fondanti l’esercizio del potere di compensazione delle spese.

Il principio ribadito dalla Suprema Corte

Per gli Ermellini, la motivazione della compensazione delle spese del giudizio, anche nel regime previgente alla novella del 2009, doveva comunque evincersi con precisione dal generale contesto della decisione tenuto, in particolare, conto del tipo di giudizio in cui interveniva, all’esito di precedente rinvio, la decisione gravata.

La violazione di legge.

Per i giudici di legittimità, “in tema di liquidazione delle spese, per le ipotesi di cassazione della sentenza, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, deve attenersi al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo” ( ex plurimis: Cass. civ. Sez. II, Sent. 7 febbraio 2007, n. 2634), esito globale del processo del tutto disatteso dalla impugnata sentenza.

Il principio espresso dalla Suprema Corte

Inoltre, secondo i giudici di piazza Cavour, la compensazione delle spese, in assenza di ogni dovuta esplicazione delle ragioni giustificanti una deroga al principio generale della soccombenza valutato con riferimento all’esito globale del processo, non può mai vanificare totalmente il vantaggio economico conseguito per effetto del giudizio.

Da qui l’accoglimento del ricorso, la cassazione della impugnata sentenza ed il rinvio ad altra sezione della Corte di appello.

Una breve riflessione

La sentenza in rassegna riveste notevole importanza soprattutto in relazione all’ultimo principio di diritto enunciato.
In tale principio, infatti, viene fatto un espresso riferimento al vantaggio economico conseguito per effetto del giudizio.
La Suprema Corte muove dal principio (consolidato) in forza del quale in tema di liquidazione delle spese, per le ipotesi di cassazione della sentenza, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, deve attenersi al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo.
Dunque, l’attenzione va spostata all’esito globale del processo. Il principio è chiaro.
Con il secondo principio espresso, invece, la Suprema Corte sembra prevedere la possibilità che la compensazione delle spese legali avvenga “in assenza di ogni dovuta esplicazione delle ragioni giustificanti una deroga al principio generale della soccombenza valutato con riferimento all’esito globale del processo”. Solo che, in tale ultima evenienza, non può essere vanificato totalmente il vantaggio economico conseguito per effetto del giudizio.
Tale ulteriore principio pone, dunque, una stretta correlazione tra “esito globale del processo” (e non dunque di ogni singolo grado del giudizio) e “vantaggio economico conseguito per effetto del giudizio”. Il che val quanto dire che non potrà mai essere disposta la compensazione integrale delle spese qualora l’importo delle stesse sarebbe stato pari o superiore al vantaggio conseguito, e ciò nella ipotesi in cui il giudice non espliciti la ragioni giustificanti una deroga al principio generale.
Dunque, deroga possibile ma sottoposta a rigida esplicitazione dei motivi. E nel caso di specie tale esplicitazione era mancata tanto da condurre alla cassazione della decisione.
In definitiva, la Suprema Corte affronta il tema del vantaggio economico conseguito per effetto del giudizio, cercando di tutelare la parte processuale che è risultata vittoriosa all’esito del giudizio di rinvio ed evitare che la vittoria venga vanificata da una immotivata (o non compiutamente motivata) compensazione delle spese giudiziali.
avv. Filippo Pagano (f.pagano@clouvell.com)
managing partner at clouvell (www.clouvell.com)

Download PDF