Incidente con cane randagio: paga il Comune.

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In caso di incidente con cane randagio, dal quale siano derivate lesioni, sarà il Comune a dover risarcire i danni.

incidente con cane randagio

incidente con cane randagio: chi paga?

E quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza 12 febbraio 2015, n. 2741.

La responsabilità della pubblica amministrazione ed il principio del neminem ledere in caso di incidente con cane randagio.

In ipotesi di incidente con cane randagio, il fondamento della responsabilità a carico dell’Ente pubblico è di tipo extracontrattuale e trova il suo fondamento nell’articolo 2043 del codice civile (1). In generale, la responsabilità della Pubblica Amministrazione richiede: a) l’evento dannoso; b) l’ingiustizia del danno; c) il nesso di causalità e d) la riferibilità psichica dell’evento al suo autore in termini di dolo o colpa (2).

Nello specifico, la responsabilità aquiliana per il caso di incidente con cane randagio è sussistente  in tutti i casi di mancata adozione di misure di controllo del fenomeno del randagismo (3).

In diverse regioni, in base alla normativa emanata, l’obbligo grava anche sull’Azienda Sanitaria oltre che sul Comune, ed entrambi hanno due compiti distinti: l’Azienda sanitaria è tenuta a catturare i cani randagi mentre il Comune è tenuto a custodirli (4).

In caso di incidente con cane randagio, quando sussiste la responsabilità a carico dell’Ente?

L’Azienda Sanitaria risponderà di omissione qualora, pur potendo, non abbia provveduto alla cattura di un cane randagio; il Comune, viceversa, sarà responsabile dei danni derivanti da incidente con cane randagio qualora, pur avendo l’Azienda sanitaria provveduto alla cattura, non abbia assunto l’affidamento dell’animale in custodia. In tali ipotesi, entrambi gli Enti o anche uno solo di essi saranno chiamati a rispondere ex art. 2043 c.c. dei danni patiti da un motociclista (ma anche da un pedone) aggredito da un cane randagio su una strada comunale.

Le norme violate dagli Enti pubblici

Risultano violate, nella fattispecie in esame, la legge-quadro 14 agosto 1991, n. 281 nonchè alcune disposizioni di leggi regionali in tema di animali di affezione e prevenzione del randagismo.

Tali norme avrebbero dovute essere osservate e dal Comune e dall’Azienda Sanitaria nell’ambito delle rispettive competenze.

Incidente con cane randagio: l’omissione della P.A ed il limite esterno all’attività discrezionale.

Secondo il consolidato orientamento dei giudici di merito e di legittimità, la pubblica amministrazione è responsabile dei danni conseguenza della omissione dei comportamenti su di essa incombenti atteso che tali comportamenti (omessi) costituiscono il limite esterno alla sua attività discrezionale. Più precisamente, costituisce jus receptum che “nell’esercizio dei poteri istituzionali di vigilanza e controllo su attività oggettivamente pericolose, atte a recare grave danno a diritti soggettivi dei privati insuscettibili di affievolimento quali il diritto alla vita, alla salute ed all’integrità fisica, i doveri di prudenza, diligenza, imparzialità e legalità costituiscono un limite esterno alla discrezionalità propria della p.a.; di conseguenza, ove il privato lamenti che dalla violazione di tali doveri sia derivato un danno ingiusto, il giudice ordinario può verificare se la p.a. sia incorsa in gravi omissioni nell’esercizio dei suoi poteri istituzionali di vigilanza e controllo e condannare la medesima al risarcimento del danno ove accerti che tali omissioni siano state concause efficienti del danno sofferto dal privato” (5).

In altre parole, il diritto alla vita, alla salute ed all’integrità fisica non possono mai essere “affievoliti” dall’attività della pubblica amministrazione. E se quest’ultima non fa ciò che è in suo potere (dovere) di fare dovrà risarcire i danni cagionati. E ciò soprattutto allorquando ci troviamo di fronte ad obblighi cui è tenuta la P.A. che hanno espressa fonte normativa: in una tale situazione, si arresta ancor di più ogni potere discrezionale dell’Ente pubblico, destinato a soccombere di fronte ai diritti primari della persona umana, che sono da tutelare innanzi tutto.

Il dovere di correttezza e buona fede, espressione del principio di solidarietà sociale.

La pubblica amministrazione è tenuta a comportarsi seguendo un livello di diligenza qualificata, diligenza che già promana quale logico corollario del dovere di correttezza e buona fede, espressione, a sua volta, del più generale principio di solidarietà sociale (6).

E ciò anche perchè l’Ente pubblico è tenuto a mantenere un comportamento leale, dovendo assolvere a specifici obblighi di informazione e di avviso al fine di salvaguardare i diritti dei terzi. Terzi che fanno affidamento incolpevole sull’adempimento degli obblighi gravanti sull’Ente pubblico (7).

Il nesso di causalità tra condotta (omessa) ed evento.

Non v’è dubbio che le norme che impongano agli Enti di porre in essere delle attività di vigilanza e controllo tendano a prevenire la concretizzazione di un rischio. Qualora, pertanto, a causa della omissione del comportamento dovuto si verifica l’evento, il nesso di causalità può ritenersi presuntivamente verificato (8).

Incidente con cane randagio: conclusioni

Il Comune deve rispondere dei danni patiti da un ciclomotorista aggredito da un cane randagio durante la marcia del mezzo, atteso che l’ente territoriale – ai sensi della legge-quadro 14 agosto 1991, n. 281 e delle leggi regionali in tema di animali di affezione e prevenzione del randagismo- è tenuto, in correlazione con gli altri soggetti indicati dalla legge, al rispetto del dovere di prevenzione e controllo del randagismo sul territorio di competenza.

Per leggere il testo integrale della sentenza, in tema di incidente con cane randagio, della Suprema Corte di Cassazione 12 febbraio 2015, n. 2741 clicca qui.

Note, giurispruendenza e bibliografia

(1) L’articolo 2043 del codice civile stabilisce: “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

(2) Così avv. Franco Zambelli – Il risarcimento dei danni nei confronti della P.A. – Evoluzione giurisprudenziale – martedì 27 settembre 2011 – il cui articolo è consultabile cliccando qui

(3) Così Tribunale Bari – 28/04/2014 n. 2094.

(4) Difatti, secondo Cassazione civile, sez. III, 23/08/2011, n. 17528, “… in caso di mancata adozione di misure di controllo del fenomeno del randagismo, l’ente locale può essere chiamato a rispondere ex art. 2043 c.c. dei danni patiti da un motociclista aggredito da un cane randagio su una strada comunale, in base al principio per cui la p.a. è responsabile per i danni riconducibili all’omissione dei comportamenti dovuti, che costituiscono il limite esterno alla sua attività discrezionale“.

(5) Così Tribunale  Roma – 27/11/1998 A.M. e altro  c/Min. sanità in Giust. civ. 1999, I, 2851 (nota di: COSTANZO) – Foro it. 1999, I, 313).

(6) Così Cass. civile    sez. III – 20/02/2006 n.3651 Foti e altro c/Anas in Giust. civ. Mass. 2006, 2.

(7) Cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651; Cass., 27/10/2006, n. 23273; Cass., 15/2/2007, n. 3462; Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 24/7/2007, n. 16315; Cass., 30/10/2007, n. 22860; Cass., Sez. Un., 25/11/2008, n. 28056. Da ultimo cfr. Cass., 27/4/2011, n. 9404.

(8) Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 584Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 584.

avv. Filippo Pagano (f.pagano@clouvell.com)

managing partner at clouvell (www.clouvell.com)

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