Impugnazione a mezzo servizio postale privato: conta la data di ritiro del plico da parte dell’agente postale o la data di spedizione?

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In tema di modalità di presentazione dell’atto di impugnazione, ove l’impugnazione sia presentata a mezzo di servizio postale privato, la stessa – in base al disposto dell’art. 583, comma secondo, cod. proc. pen., applicabile alle impugnazioni presentate avvalendosi sia di Poste Italiane S.p.A. che dei servizi di recapito postale privato titolari della licenza individuale rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico -, si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata contenente l’atto di impugnazione; ne consegue che, ai fini della valutazione della tempestività dell’ impugnazione, è solo alla data di spedizione della raccomandata che deve aversi riguardo e non a quella (diversa ed antecedente), di materiale ritiro “a domicilio” della stessa da parte dell’agente postale privato, restando pertanto a carico dell’impugnante il rischio che l’atto di impugnazione, ritirato a domicilio dall’agente postale privato in tempo utile ma “spedito” dal servizio di recapito privato dopo la scadenza del termine di impugnazione, sia dichiarata inammissibile per tardività

Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione – sezione terza penale – con ordinanza n. 45697 del 27 ottobre 2015, depositata il 18 novembre 2015

Impugnazione a mezzo servizio postale privato: conta la data di ritiro del plico da parte dell'agente postale o la data di spedizione?

Impugnazione a mezzo servizio postale privato: conta la data di ritiro del plico da parte dell’agente postale o la data di spedizione?

Il caso

La Quarta Sezione penale della Suprema Corte dichiarava inammissibile il ricorso per cassazione presentato nell’interesse di un imputato avverso la sentenza di condanna della Corte d’appello territorialmente competente che – decidendo in sede di rinvio disposto dalla Suprema Corte che aveva annullato la sentenza della Corte di appello – aveva confermato la sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Sassari che aveva dichiarato l’imputato colpevole di due reati condannandolo alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione di € 20.000,00 di multa.

Ha proposto ricorso straordinario l’imputato a mezzo di difensore – procuratore speciale cassazionista, impugnando la predetta sentenza con cui deduce l’errore di fatto in cui la Quarta Sezione della Suprema Corte sarebbe incorsa nell’avere dichiarato inammissibile il ricorso per tardività.

In particolare, sostiene il ricorrente quanto segue:

  • a) in data 12/02/2012 (rectius, 2014) la Corte d’appello depositava la sentenza emessa il 13/01/2014;
  • b) in data 27/03/2014 l’Ufficiale Giudiziario della Corte d’appello di Cagliari, sez. dist. Sassari, notifica all’imputato l’estratto contumaciale della sentenza;
  • c) da tale data deve essere calcolato il termine di gg. 45 ex art. 585, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. per proporre ricorso per cassazione, termine scaduto in data 11/05/2014 (domenica) e, quindi, prorogato di diritto il giorno successivo, ossia in data 12/05/2014;
  • d) in tale ultima data il ricorso è stato consegnato per la trasmissione ad un servizio di recapito postale privato, in particolare al responsabile unico di Sassari Post, società individuale regolarmente autorizzata ad operare in forza di licenza individuale (allega a tal proposito la ricevuta di ritiro del plico in data 12/05/2014 rilasciata dal predetto responsabile unico della società di poste private);
  • e) in forza di quanto sopra, il ricorso deve ritenersi tempestivo anche ai sensi dell’art. 583, comma secondo, cod. proc. pen., richiamando a tal proposito giurisprudenza della Suprema Corte che considera validamente proposta l’impugnazione a mezzo raccomandata trasmessa mediante un servizio di recapito postale privato);
  • f) conclusivamente, chiede alla Suprema Corte di rilevare l’errore di fatto nel calcolo della tempestività dell’impugnazione, disponendo l’annullamento dell’impugnata sentenza con sospensione degli effetti.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso

Dopo aver chiarito quando è esperibile il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p., la Suprema Corte enuncia la motivazione della sentenza della Quarta Sezione Penale di cui si chiede la revocazione: “6. La sentenza impugnata, emessa il 13.1.2014 con termine per il deposito di 30 giorni, fu depositata il 12.2.2014 (cioè in termini) sicchè, essendo stato notificato all’imputato l’estratto contumaciale in data 24.3.2014, il termine di 45 giorni, di cui all’art. 585 comma 1 lett. c) c.p.p. veniva a scadere tassativamente il 12.5.2014. Senonchè, il ricorso presentato nell’interesse dell’imputato, pervenuto alla Corte di appello di Cagliari il 16.5.2014, deve ritenersi spedito (art. 583, 2° comma c.p.p.) non prima del 14.5.2014, come si evince dal francobollo a stampa apposto sulla busta della raccomandata inviata dal difensore. Né quest’ultimo aveva diritto ad alcun avviso, dal momento che la sentenza è stata depositata in termini (art. 548 c.p.p.) e all’udienza era presente un difensore anche in sostituzione del difensore di fiducia e redattore del ricorso in esame. (omissis). Orbene, a parte il solo ricorso, che reca l’apparente data di redazione dell’11.5.2015, da alcun atto risulta una spedizione (e tanto meno la ricezione del ricorso stesso) nel termine perentorio sopra indicato (12.5.2015). Consegue, ai sensi dell’art. 591, comma 1 lett. c) c.p.p., l’inammissibilità del ricorso dell’imputato”.

Non si tratta di un errore di fatto

Emerge, pertanto, da detta motivazione – proseguono gli Ermellini – che la declaratoria di inammissibilità del ricorso venne decisa dal Collegio della Quarta Sezione – che aveva ben presente il termine di scadenza del ricorso, 12.05.2014, sulla base degli atti esistenti nel fascicolo processuale che evidentemente non consentivano di rilevare la data di spedizione o quella di ricezione del ricorso stesso nel termine perentorio, tant’è che solo successivamente, in sede di ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen., il difensore ha offerto alla Suprema Corte quale prova della tempestività, un documento allegato al ricorso medesimo costituito da una dichiarazione dattiloscritta resa su carta intestata dello studio in cui il responsabile unico della società di poste private Sassari Post attestava di ritirare in data 12/05/2014 (data manoscritta) presso lo studio legale una serie di raccomandate, la penultima delle quali reca quale destinatario l’imputato (segue tra parentesi un’indicazione manoscritta a mala pena leggibile “Corte Cassazione Cagliari” nonché altra abbreviazione manoscritta presumibilmente riferibile ad “Avv.” nello spazio destinato all’indicazione del soggetto di riferimento – Rif.:

La presentazione dell’impugnazione a mezzo del servizio postale privato è perfettamente valida

I giudici di piazza Cavour premettono come non può esservi alcun dubbio in ordine alla legittimità del ricorso ad un servizio di recapito gestito da una società privata. Ed infatti, come già affermato da alcune decisioni (Sez. 3, n. 20380 del 06/11/2014 – dep. 18/05/2015, Panichi e altro, Rv. 263643; Sez. 3, n. 2886 del 28/11/2013 – dep. 22/01/2014, Padovano, Rv. 258397), in tema di modalità di presentazione dell’atto di impugnazione, l’effetto anticipatorio di cui all’art. 583, comma secondo, cod. proc. pen., secondo il quale “l’impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata”, può legittimamente prodursi per gli atti di impugnazione spediti con raccomandata fornita dai servizi di recapito privato regolarmente autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico, anche se limitatamente alle spedizioni successive al 30 aprile 2011, epoca di entrata in vigore dell’art. 4 del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, posto che solo sulla base di questa disposizione è stata sottratta al gestore del servizio universale identificato in Poste Italiane s.p.a. la riserva dei servizi di invio e recapito delle raccomandate “attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie”.

Vale la data di spedizione e non quella di ritiro della busta contenente l’impugnazione da parte dell’agente postale presso il domicilio del mittente.

Tuttavia gli Ermellini evidenziano che la tempestività della presentazione dell’atto di impugnazione non deve essere valutata al momento del ritiro della busta contenente l’impugnazione da parte dell’agente postale ma al momento in cui l’impugnazione stessa viene presentata, momento che si identifica nella data di “spedizione” del piego raccomandato, data che la Sezione Quarta di questa Corte ha indicato chiaramente nel 14/05/2014, risultante dal francobollo a stampa apposto sulla busta della raccomandata inviata dal difensore.

In conseguenza, non di errore si tratta, ma di valutazione. Il ricorso viene dunque dichiarato inammissibile.

Il principio di diritto

La Suprema Corte afferma il seguente principio di diritto «In tema di modalità di presentazione dell’atto di impugnazione, ove l’impugnazione sia presentata a mezzo di servizio postale privato, la stessa – in base al disposto dell’art. 583, comma secondo, cod. proc. pen., applicabile alle impugnazioni presentate avvalendosi sia di Poste Italiane S.p.A. che dei servizi di recapito postale privato titolari della licenza individuale rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico -, si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata contenente l’atto di impugnazione; ne consegue che, ai fini della valutazione della tempestività dell’ impugnazione, è solo alla data di spedizione della raccomandata che deve aversi riguardo e non a quella (diversa ed antecedente), di materiale ritiro “a domicilio” della stessa da parte dell’agente postale privato, restando pertanto a carico dell’impugnante il rischio che l’atto di impugnazione, ritirato a domicilio dall’agente postale privato in tempo utile ma “spedito” dal servizio di recapito privato dopo la scadenza del termine di impugnazione, sia dichiarata inammissibile per tardività».

Una breve riflessione

La sentenza in rassegna fissa un principio molto importante in considerazione del ricorso, sempre più frequente, ai servizi postali privati da parte dei difensori delle parti private.

Come è noto, molte società private effettuano in servizio di ritiro a domicilio della corrispondenza da spedire. E la questione affrontata dalla Suprema Corte riguarda proprio il caso di una impugnazione ritirata nel giorno di scadenza (per la proposizione del gravame) ma spedita successivamente.

La Suprema Corte è perentoria nel dar torto al ricorrente, rilevando che non vi è spazio per una interpretazione alternativa a quella risultante dal testo della legge che riconduce gli effetti della presentazione dell’impugnazione alla data di spedizione della raccomandata.

Ora, se il principio è corretto, non v’è dubbio che tale pronunzia avrà come effetto quello di ridurre sensibilmente il ricorso ai servizi postali privati laddove si tratti di spedizioni che devono avvenire entro un termine perentorio, giacchè fino a quando non avverrà concretamente la spedizione, il mittente non avrà mai la sicurezza della presentazione dell’impugnazione e ciò nonostante abbia consegnato il plico all’agente postale.

Ancora una volta, dunque, emerge la “diffidenza” dello Stato nei confronti di chi gestisce, in privato, un servizio che fino a qualche tempo fa era monopolio indisturbato di Poste Italiane.

Forse, nell’era telematica, se non si vuole superare la diffidenza verso gli operatori privati, basterebbe certificare, anche tramite marca temporale o posta certificata, la avvenuta consegna del plico al servizio postale privato. O dotare le cancellerie penali di una semplice pec.

Diversamente, a farne le spese, sarà sempre l’imputato e il suo difensore.

avv. Filippo Pagano (f.pagano@clouvell.com)

managing partner at clouvell (www.clouvell.com)

 

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