Improcedibilità del ricorso per cassazione per omesso deposito della sentenza notificata

Download PDF

Nell’ipotesi in cui il ricorrente per cassazione non alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, la Corte di Cassazione deve ritenere che lo stesso ricorrente abbia esercitato il diritto di impugnazione entro il cosiddetto termine lungo di cui all’art. 327 cpc, procedendo all’accertamento della sua osservanza; tuttavia, qualora o per eccezione del controricorrente o per le emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio emerga che la sentenza impugnata era stata notificata ai fini del decorso del termine di impugnazione, la Suprema Corte, indipendentemente dal riscontro della tempestività o meno del rispetto del termine breve, deve accertare se la parte ricorrente abbia ottemperato all’onere del deposito della copia della sentenza impugnata entro il termine di cui al primo comma 369 cpc e, in mancanza, deve dichiarare improcedibile il ricorso, atteso che il riscontro della improcedibilità precede quello dell’eventuale inammissibilità

Lo ha ribadito la Suprema Corte di Cassazione – sezione lavoro – con sentenza n.17632 del 4 settembre 2015

Improcedibilità del ricorso per cassazione per omesso deposito della sentenza notificata

Improcedibilità del ricorso per cassazione per omesso deposito della sentenza notificata

Il caso

Con sentenza dell’8-12.1.2009, la Corte d’Appello di Bari rigettò il gravame proposto dall’Inps avverso la pronuncia di prime cure che aveva riconosciuto ad una operaia agricola a tempo determinato titolare di pensione categoria VO, il diritto alla riliquidazione della pensione, da calcolarsi sulla base del salario convenzionale pubblicato nell’anno successivo a quello in cui il lavoro era stato prestato e, quindi, al pagamento delle differenze pensionistiche maturate.

Avverso tale sentenza della Corte territoriale, l’Inps ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo.

La lavoratrice ha resistito con controricorso, eccependo altresì la tardività del ricorso, stante l’inosservanza del termine breve decorrente dalla data dell’asserita notifica della sentenza impugnata.

La tardività del ricorso.

Il ricorrente ha affermato che la sentenza impugnata non era stata notificata ed ha prodotto una copia autentica di tale sentenza priva della relata di notifica.

La controricorrente ha invece prodotto la copia notificata della sentenza. In particolare, la notifica è stata fatta al difensore dell’Inps costituito in grado d’appello e al domicilio eletto; si tratta quindi, per la Suprema Corte, di notificazione rituale ed idonea a far decorrere il termine breve per il ricorso per cassazione.

Il principio di diritto

In tale contesto processuale trova applicazione il principio secondo cui, nell’ipotesi in cui il ricorrente per cassazione non alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, la Corte di Cassazione deve ritenere che lo stesso ricorrente abbia esercitato il diritto di impugnazione entro il cosiddetto termine lungo di cui all’art. 327 cpc, procedendo all’accertamento della sua osservanza; tuttavia, qualora o per eccezione del controricorrente o per le emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio emerga che la sentenza impugnata era stata notificata ai fini del decorso del termine di impugnazione, la Suprema Corte, indipendentemente dal riscontro della tempestività o meno del rispetto del termine breve, deve accertare se la parte ricorrente abbia ottemperato all’onere del deposito della copia della sentenza impugnata entro il termine di cui al primo comma 369 cpc e, in mancanza, deve dichiarare improcedibile il ricorso, atteso che il riscontro della improcedibilità precede quello dell’eventuale inammissibilità (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 9005/2009; Cass., n. 7469/2014).

Da qui, la improcedibilità del ricorso.

Una breve riflessione.

La sentenza in rassegna risulta utile per l’addetto ai lavori perché affronta una ipotesi molto ricorrente che può costituire una insidia processuale: l’ipotesi in cui il ricorrente, pur rispettando i termini decadenziali per la proposizione della impugnazione, non produca la copia della sentenza, notificata dalla controparte, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione.

L’aspetto interessante della sentenza è che, in una simile ipotesi, poco importa se il ricorso è tempestivo: s. Se non risulta che il ricorrente abbia depositato copia della sentenza notificatagli entro il termine di cui all’art. 369 – primo comma – c.p.c., l’impugnazione verrà dichiarata improcedibile (e non inammissibile).

Lo scenario, pertanto, potrebbe essere il seguente:

  • un ricorso per cassazione proposto nei termini;
  • la prova della tempestività del ricorso viene fornita dalla controparte (anche involontariamente) che, ad esempio, allega la sentenza notificata nel proprio fascicolo;
  • il ricorrente non ha prodotto la copia della sentenza notificatagli.

In tale situazione, il ricorso verrà dichiarato ugualmente improcedibile e ciò in quanto, a detta della Suprema Corte, il riscontro della improcedibilità precede quello della inammissibilità.

Alla luce di quanto sopra, pur non potendo non condividere una siffatta interpretazione dal punto di vista tecnico-giuridico, v’è da chiedersi come un simile “impianto” possa ritenersi giustificato e rispettoso del principio del “giusto processo”. E ciò soprattutto quando, per un vizio formale, possa diventare definitiva una decisione che, dal punto di vista sostanziale, avrebbe meritato un annullamento.

Ma questo è un problema di politica legislativa che difficilmente potrà essere risolto in sede giudiziaria.

avv. Filippo Pagano (f.pagano@clouvell.com)

managing partner at clouvell (www.clouvell.com)

 

Download PDF