Compravendita immobile solo apparentemente in regola con le norme urbanistiche: nullità formale della compravendita.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 4 novembre – 5 dicembre 2014, n. 25811
La Suprema Corte, nella specie, pur ribadendo l’orientamento secondo cui “… l ‘art. 40 secondo comma della L 47/85, così prescindendo dalla regolarità sostanziale del bene sotto il profilo urbanistico, vale a dire dalla conformità o meno dell’immobile alla concessione (Cass. 5898/04), fa discendere la nullità degli atti di trasferimento di diritti reali di edifici e loro parti, per quanto interessa, dall’omessa menzione degli estremi della licenza edilizia da parte dell’alienante, ovvero dalla mancata allegazione della relativa domanda di sanatoria, con allegata la prova dell’avvenuto versamento delle prime due rate dell’oblazione”, ha però altresì affermato che “la non perfetta formulazione dell’art. 40, secondo comma, 1. 28 febbraio 1985 n. 47, consente tuttavia di affermare che dalla stesa è desumibile il principio generale della nullità (di carattere sostanziale) degli atti di trasferimento di immobili non in regola con la normativa urbanistica, cui si aggiunge una nullità di carattere formale per gli atti di trasferimento di immobili non in regola con la normativa urbanistica o per i quali è in corso la regolarizzazione, ove tali circostanze non risultino dagli atti stessi (sent. 17 ottobre 2013 n. 23591)”.
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Avv. Filippo Pagano
managing partner at clouvell