GENITORE INADEMPIENTE DEVE POTERSI MUOVERE LIBERAMENTE

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Condannata l’Italia a risarcire i danni ad un papà al quale era stato negata la possibilità di indicare i nomi dei suoi due figli sul passaporto e sulla carta d’identità valida per l’espatrio ed al quale era stato negato il rilascio del passaporto individuale, che era stato invece rilasciato alla moglie.

genitore inadempiente deve potersi muovere liberamente

genitore inadempiente deve potersi muovere liberamente

Il principio è stato affermato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nel caso Battista c. Italia del 2 dicembre 2014.

Un papà si vede opporre il rifiuto all’iscrizione sul proprio passaporto dei nomi dei suoi due figli minori da parte delle moglie con cui vi era un giudizio di separazione in corso. I figli erano affidati ad entrambi i genitori. Ciò in quanto non aveva pagato integralmente il mantenimento imposto dal decreto del Presidente del Tribunale durante la loro separazione.
E dunque niente vacanze “fuori porta” per i piccoli con il papà.
Dopo l’introduzione della L. n. 166/09 che consente il rilascio di un passaporto individuale per il minore, i nomi dei figli venivano registrati solo su quello della madre per il rifiuto mantenuto da costei.
Da qui il ricorso alla Corte Europea.
I principi che l’uomo ritiene violati sono l’illecita interferenza nella vita privata e la limitazione ingiustificata della sua libertà di movimento.
La normativa italiana.
L’articolo 12 della legge n. 1185/67 stabilisce che “il  passaporto  è ritirato, a cura di una delle autorità indicate all’articolo  5, quando sopravvengono circostanze che ai sensi della presente legge ne avrebbero legittimato il diniego. Il  passaporto  è  altresì  ritirato  quando il titolare si trovi all’estero  e,  ad  istanza degli aventi diritto, non sia in grado di offrire  la  prova  dell’adempimento  degli  obblighi  alimentari che derivano da pronuncia della autorità giudiziaria o che riguardino i discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro, gli ascendenti e il coniuge non legalmente separato…”
Successivamente, la legge n. 166/09  ha previsto il rilascio di un passaporto individuale al minore da rinnovare ogni 3 anni per i bimbi sino a 3 anni d’età, ogni 5 per i minori dai 3 ai 18 anni.

Secondo la CEDU il rifiuto opposto dalla moglie nella specie è ingiustificato in quanto occorre effettuare, caso per caso, un bilanciamento di interessi. Significativo e decisivo, nella specie, il lungo lasso di tempo durante il quale il papà si è visto negato un diritto. Ciò che, di fatto, si è tradotto in una inammissibilità restrizione di libertà dell’individuo.

Il testo integrale della sentenza CEDU AFFAIRE BATTISTA vs ITALIE

Avv. Filippo Pagano

managing partner at clouvell

 

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