Per sostenere la condanna basta la sola dichiarazione della persona offesa.
Lo ha ribadito, il Tribunale S.Maria Capua V. con sentenza del giorno 01/07/2014 n°289.
Secondo il Tribunale, difatti, “ai fini del libero convincimento del giudice, ben può tenersi conto delle dichiarazioni della persona offesa, la cui testimonianza, ove ritenuta intrinsecamente attendibile, costituisce una vera e propria fonte di prova, sulla quale può essere fondata anche in via esclusiva l’affermazione di colpevolezza dell’imputato, purché detta valutazione di credibilità sia adeguatamente motivata, in considerazione della circostanza che non si tratta d un teste disinteressato. Alla parte lesa del reato che renda testimonianza non si applicano infatti le disposizione dell’art. 192, commi III e IV, c.p.p., che richiedono che la prova dell’attendibilità sia offerta anche dai riscontri esterni”.
La suddetta pronunzia si pone nel solco di un consolidato orientamento della Suprema Corte di cassazione (Cass. Pen. Sez. III dell’8.11.2005 n. 44262; conf. Cass. Pen. Sez. IV del 21.6.2005 n. 30422; Cass. Pen. Sez. VI del 3.6.2004 n. 33162; Cass. Pen. Sez. III del 12.5.2004 n. 24348). Difatti, è stato stabilito che “La deposizione della persona offesa può essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell’imputato, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all’art. 192, commi 3 e 4, c.p.p….” (Cassazione penale sez. I 24 giugno 2010 n. 29372). Ancora secondo Cassazione penale sez. IV 18 dicembre 2009 n. 49714, “La deposizione della persona offesa, come ogni deposizione, è soggetta ad una valutazione di attendibilità intrinseca ed estrinseca del teste. Ma una volta che il giudice l’abbia motivatamente ritenuta veritiera, essa processualmente costituisce prova diretta del fatto e non mero indizio, senza che abbisogni neppure di riscontri esterni, quando non sussistano situazioni che inducano a dubitare della sua attendibilità. Ne deriva che, nel rispetto delle suddette condizioni, anche la deposizione della persona offesa dal reato, pur se non può essere equiparata a quella del testimone estraneo, può essere anche da sola assunta come fonte di prova della colpevolezza del reo”. Ancora, secondo Cassazione penale sez. III 23 ottobre 2008 n. 43339, “Le dichiarazioni della persona offesa dal reato possono essere assunte quali fonti del convincimento senza necessità di riscontri esterni….” Si vedano in tal senso pure Cassazione penale sez. III – 22/05/2013 n° 44184; Sez. 1, n. 29372 del 27/7/2010; Sez. 3, n. 21640 dell’8/6/2010; Cassazione penale sez. III 22/05/2013 n. 44184; Cassazione penale sez. III 27/06/2012 n. 40143; Cassazione penale sez. V 23/11/2011 n. 8558; Cassazione penale sez. V 19/09/2011 n. 46542; Cassazione penale sez. III 23/10/2008 n. 43339. Anche la giurisprudenza di merito è conforme all’orientamento dei giudici di legittimità. Si veda Tribunale Milano sez. IX 22/03/2010; Corte appello Catanzaro sez. II 30/11/2009 n. 957; Tribunale Catanzaro sez. II 29/12/2008.
L’orientamento sopra riportato si rivela abbastanza utile (per vittime del reato, s’intende) in tutte quelle ipotesi in cui determinati reati vengono posti in essere in luoghi nei quali è difficile che siano presenti testimoni, ovvero, qualora le persone presenti siano legati da rapporti di parentela con il reo.
Si fa soprattutto riferimento ai reati che vengono commessi nell’ambito domestico, dove è difficile ipotizzare che terzi estranei possano essere presenti e quindi spettatori.
Dunque, la scelta del legislatore risulta abbastanza azzeccata. Diversamente, un cittadino che commettesse un reato in assenza di testimoni rimarrebbe impunito.
Ovviamente, a tali vantaggi, corrispondono anche una serie di “svantaggi” per la persona offesa: l’obbligo di dire la verità e, di conseguenza, la possibilità di incappare nel reato di falsa testimonianza. Rischi che, viceversa, non corre l’imputato, se si eccettua l’ipotesi in cui egli accusi, nel corso del suo esame, qualcuno ingiustamente.
Avv. Filippo Pagano (f.pagano@clouvell.com)
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