Decorrenza della prescrizione e responsabilità medica

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Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento sorga nel momento in cui la produzione del danno si manifesta all’esterno divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile. Più precisamente, in tema di responsabilità medica, il momento iniziale dell’azione risarcitoria va ricollegato al momento in cui il danneggiato ha avuto la reale e concreta percezione dell’esistenza e della gravità del danno stesso, nonchè della sua addebitabilità ad un determinato soggetto, ovvero dal momento in cui avrebbe potuto pervenire a una siffatta percezione usando la normale diligenza.

 Lo ha ribadito il Tribunale di Firenze sez. II con sentenza 14 febbraio 2015 n. 4188

Decorrenza prescrizione e responsabilità medica

Decorrenza prescrizione e responsabilità medica

 Il caso.

La controversia ha ad oggetto la domanda di accertamento dell’inadempimento della prestazione sanitaria di ambito oculistico oggetto della prestazione pattuita tra una paziente ed il medico e l’Istituto di cura e assistenza. Le domande conseguenti all’accertamento dell’inadempimento sono rivolte ad ottenere la risoluzione del contratto di cura, il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.

Controparte eccepisce innanzitutto la prescrizione del diritto al risarcimento.

Il Tribunale rigetta la eccezione di prescrizione ricordando che essa, ai sensi dell’art. 2935, decorre “dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” e quindi dal momento in cui l’evento dannoso viene ad esistenza o si appalesa come tale.

Precisa il Tribunale che “nell’ambito della responsabilità medica, in particolare, il computo del termine di prescrizione deve, di norma, cominciare dal giorno in cui si sia verificata la lesione (intervento chirurgico sbagliato, dimissione dall’ospedale con diagnosi errata ecc.). Non così però se il paziente non si sia accorto immediatamente del danno subito: in tal caso il tempo della prescrizione decorre dal giorno in cui i sintomi si rendono evidenti e collegabili a quella specifica prestazione medica”.

La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento sorga nel momento in cui la produzione del danno si manifesta all’esterno divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile (C. 5913/2000; C. 7937/2000; C. 13/1993; oltre, come citata da parte attrice, Cassazione 9524/2007: “in tutti i casi in cui la manifestazione del danno non sia immediata ed evidente e possa apparire dubbia la sua ricollegabilità eziologica all’azione di un terzo, il momento iniziale dell’azione risarcitoria va ricollegato al momento in cui il danneggiato ha avuto la reale e concreta percezione dell’esistenza e della gravità del danno stesso, nonchè della sua addebitabilità ad un determinato soggetto, ovvero dal momento in cui avrebbe potuto pervenire a una siffatta percezione usando la normale diligenza”).

avv. Filippo Pagano (f.pagano@clouvell.com)

managing partner at clouvell (www.clouvell.com)

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