Spetta invece al proprietario della strada provare il caso fortuito, ossia un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva idoneo ad interrompere quel nesso causale
Lo ha stabilito il Tribunale di Lucca con sentenza 16 gennaio 2015 n. 77
Il caso
Un soggetto, mentre percorreva in bici una strada comunale, ad un certo punto incrociava un’autovettura che percorreva, seguita da alcuni cicloamatori, la medesima via con senso di marcia opposto. L’attore, essendo la carreggiata stradale sul punto larga circa 2,50 e comunque nel rispetto delle norme del codice della strada, si spostava sul margine destro della carreggiata stessa, dove era tuttavia presente un profondo avvallamento, e quindi, transitando su tale avvallamento, seppur a velocità moderata, perdeva il controllo della bicicletta e cadeva rovinosamente a terra, riportando lesioni personali.
Per tali motivi conveniva in giudizio il Comune.
Quest’ultimo si costituiva deducendo che non aveva contezza diretta dell’evento ed incombeva all’attore dimostrare sia le modalità dell’evento che il rapporto di causalità tra la buca e la caduta; che, peraltro, risultava estremamente incerta la localizzazione del punto in cui sarebbe avvenuto il sinistro.
Assunta la prova per testi e disposta ctu medico legale, la causa veniva assunta in decisione.
Secondo il Tribunale “si ritiene sussistente e provata la responsabilità del Comune di S. per l’evento dannoso occorso a Ga. St., in base alla norma dell’art. 2051 c.c.: infatti, secondo il più recente e consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità l’art. 2051 c.c. è applicabile in generale alle strade aperte al pubblico transito, in relazione a situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, ed il nesso causale tra la “res” e l’evento dannoso lamentato è interrotto soltanto nelle ipotesi di danni cagionati da alterazioni provocate dagli utenti stessi o comunque talmente repentine da non poter essere controllate dal custode (cfr. Cass. 24529/2009, Cass. 24419/2009).
Cosa deve provare il danneggiato…..
L’attore, nella specie, ha provato che la sua caduta, alla guida della sua bicicletta, è stata provocata da una buca o avvallamento – o “abrasione dell’asfalto”, posta sul margine destro della carreggiata stradale dal medesimo percorsa e con ciò, secondo il Tribunale, egli ha assolto all’onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia (la strada con un avvallamento posto sul margine destro della stessa) e l’evento dannoso, come richiesto nella fattispecie di cui all’art. 2051 c.c..
… e cosa deve provare il proprietario della strada
Viceversa, secondo il Tribunale, il proprietario della strada avrebbe dovuto provare il caso fortuito, ossia un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva idoneo ad interrompere quel nesso causale (così Cass. 2075/2002). Cosa che, nella specie, non ha fatto. Difatti, secondo il Tribunale, nessuna prova è stata offerta dal Comune in ordine a una pretesa condotta colposa del danneggiato, che possa aver determinato in via esclusiva – o anche solo concorso a determinare – l’evento dannoso “de quo”. E quindi, quanto affermato genericamente dal Comune convenuto circa un preteso comportamento negligente o imprudente dell’attore risulta privo del benché minimo supporto probatorio.
Conclusioni
Ne discende, dunque, che va affermata la responsabilità del Comune di S., quale proprietario e custode della strada in questione, per l’evento dannoso de quo, ai sensi dell’art. 2051 c.c. responsabilità che pacificamente ha carattere oggettivo, fondandosi sul mero rapporto di custodia, per cui solo lo stato di fatto e non la violazione dell’obbligo di custodia può assumere rilievo nella fattispecie (Cass. 13770/2006).
La decisione del Tribunale di Lucca è in linea con l’orientamento della Suprema Corte secondo cui “L’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione. Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l’uso dell’ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all’omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe. (Nella specie, un automobilista dopo essere sbandato a causa della strada ghiacciata, era uscito di strada a causa della inadeguatezza del guard rail, danneggiato il giorno precedente da altro sinistro e non riparato dall’ente proprietario della strada, convenendo conseguentemente in giudizio quest’ultimo ed invocandone la responsabilità ex art. 2051 c.c. La S.C., applicando l’enunciato principio, ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità dell’ente proprietario della strada, sul presupposto che le dimensioni di quest’ultima non consentissero un’adeguata sorveglianza)” (Cass. Civ. 24529/2009).
avv. Filippo Pagano (f.pagano@clouvell.com)
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