Corte Suprema di Cassazione – sezione terza penale – sentenza n. 49983 del 9 aprile 2015 depositata il 18 dicembre 2015

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RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 31 gennaio 2014 il Tribunale di Catania dichiarava (imputata Omissis), colpevole dei reati di cui agli artt. 659 e 674 cod. pen. alla stessa ascritti ai capi A) e B) e per l’effetto, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, alla pena, condizionalmente sospesa, di € 300,00 di ammenda oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.

1.1 Per l’annullamento della sentenza propone ricorso l’imputata a mezzo del proprio difensore, articolando tre distinti motivi: con il primo lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per avere il Tribunale affermato la responsabilità della (IMPUTATA OMISSIS) in ordine al reato di cui all’art. 659 cod. pen. in assenza delle condizioni previste dalla legge (assenza del disturbo di una pluralità di persone). Con il secondo motivo la difesa lamenta altra inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonchè manifesta illogicità della motivazione relativamente alla affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 674 cod. pen. in quanto nessuna delle cose asseritamente lanciate dalla (IMPUTATA OMISSIS) sul sottostante balcone di casa della vicina era idonea a recare molestia e non vi erano nemmeno elementi atti a dimostrare la natura delle cose lanciate. Con il terzo motivo la difesa lamenta inosservanza della legge processuale (art. 192 cod. proc. pen.) e manifesta illogicità in punto di valutazione delle prove a carico della (IMPUTATA OMISSIS), connesse alle dichiarazioni dei testi escussi in dibattimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti di cui appresso.

2. Il primo motivo, con il quale si lamenta l’inosservanza della legge penale in punto di affermazione della responsabilità per il reato di disturbo delle occupazioni delle persone, va accolto. Come premessa fattuale va ricordato che alla (IMPUTATA OMISSIS) viene mossa la contestazione di cui all’art. 659 cod. pen. “perché mediante schiamazzi o altri rumori disturbava il riposo e le occupazioni delle persone, segnatamente disturbava (persona offesa Omissis), abitante in appartamento sottostante, sbattendo sedie, trascinando mobili, battendo tappeti sulla ringhiera dei balconi”. Le risultanze della istruzione dibattimentale hanno dimostrato – come emerge dalla sentenza impugnato – le circostanze contestate, nel senso che i testi escussi (teste Omissis  e teste Omissis) hanno riferito di rumorosi e continui trascinamenti violenti, nell’arco delle giornate, di mobili e sedie oltre a rumori provocati dallo sbattere continuo e violento di tappeti sulle ringhiere dei balconi dell’appartamento della (IMPUTATA OMISSIS) sovrastante quello della vicina (persona offesa Omissis).

2.1 Ciò precisato erra il Tribunale nel ritenere configurabile il reato delineato dall’art. 659 cod. pen. quando a subire il disturbo delle proprie occupazioni sia una persona soltanto, a nulla rilevando, ai fini della integrazione della fattispecie né la persistenza, né il livello dei rumori prodotti, né la provenienza di essi.

2.2 Invero, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema, per potersi ritenere integrata la fattispecie di cui all’art. 659 c.p., è indispensabile, indipendentemente dal livello dei rumori e dunque dal superamento del limite della normale tollerabilità, che il frastuono segnalato abbia l’attitudine a propagarsi in modo tale da essere idoneo a disturbare una pluralità indeterminata di persone. Tale conclusione è coerente non solo con il dato normativo (la norma parla di “disturbo del riposo o delle occupazioni delle persone”, riferendosi, quindi, ad una pluralità di soggetti passivi potenzialmente destinatari dei rumori molesti) ma soprattutto con la natura del bene giuridico protetto, individuabile nella quiete pubblica e non nella tranquillità del singolo soggetto che si dolga della rumorosità prodotta da altri (così tra le tante Sez. 1^ 20.5.1994 n. 7753, De Nardo, Rv. 198766; idem 29.11.2011 n. 47298, lori, Rv. 251406; idem Sez. 1^ 14.10.2013 n. 45616, Virgillito ed altro, Rv. 257345).

2.3 Va dunque ribadito che, laddove l’attività di disturbo, come talvolta accade, si verifichi all’interno di un edificio condominiale (così come è accaduto nel caso in esame), perché possa essere integrato il reato non basta che i rumori arrechino disturbo o “siano idonei a turbare la quiete e le occupazioni dei soli abitanti gli appartamenti inferiori o superiori rispetto alla fonte di propagazione, ma occorre una situazione fattuale di rumori atti a recare disturbo ad una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio, poiché solo in questo caso può ritenersi integrata la compromissione della quiete pubblica” (così, testualmente, Sez. 1^ 45616/13 cit.). Si impone, quindi, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in ordine a tale reato perché il fatto non sussiste nella sua oggettività giuridica.

3. Anche il secondo motivo è fondato nel senso che non risulta adeguatamente spiegata da parte del Tribunale né la natura delle cose gettate dalla (IMPUTATA OMISSIS) sul sottostante balcone della (persona offesa Omissis), né l’idoneità di tali cose a recare molestia. Ancora una volta va ricordato – sotto il profilo fattuale – che alla (IMPUTATA OMISSIS) viene mossa la contestazione di cui all’art. 674 cod. pen., “per avere gettato o versato cose in luogo privato, ma di comune o altrui uso, atte ad offendere o molestare persone, segnatamente atte ad offendere o molestare (persona offesa Omissis) abitante in un appartamento sottostante ove venivano versate spazzatura o altre cose”.

3.1 Lo stesso tenore della contestazione induce a qualche perplessità in merito alla effettiva idoneità della condotta in concreto posta in essere dalla (IMPUTATA OMISSIS) a molestare la vicina; perplessità che l’istruzione dibattimentale, seppur meticolosa, non è riuscita a fugare. La norma penale parla di getto di “cose atte ad offendere o imbrattare o molestare persone” ovvero “di emissioni di gas, di vapori o di fumo atti a cagionare tali effetti” . In particolare, al di là della produzione di polvere derivante dalla pulizia di oggetti effettuata dalla (IMPUTATA OMISSIS) nel balcone esterno della propria abitazione che poi, per caduta o dispersione aerea, giungeva nel balcone sottostante, non è dato evincere dal testo della sentenza impugnata quale fosse la natura delle cose asseritamente gettate dalla (IMPUTATA OMISSIS) nel balcone sottostante.

3.2 Il concetto di molestia insito nella norma in esame si riferisce al lancio di cose che determinano situazioni di fastidio, disagio, disturbo e comunque di turbamento della tranquillità e della quiete, produttive di un impatto negativo, anche psichico, sull’esercizio della normali attività quotidiane di lavoro e di relazione di una determinata persona (Sez. 3^ 18.6.2004 n. 38297, P.M. in proc. Providenti ed altri; Sez. 1^ 4.7.1986 n. 12261. Di Leo, Rv. 174195).

3.3 Nel caso in esame, come rilevato anche dalla difesa della ricorrente, nessuna specifica analisi è stata effettuata da parte del giudice circa la natura delle cose di volta in volta gettate dalla (IMPUTATA OMISSIS) nel sottostante balcone ed in particolare in cosa consistesse la spazzatura ovvero il lancio di insetticidi e come esso avvenisse.

3.4 Sul punto, pertanto, si impone l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania perchè, in tale sede, venga verificata la natura degli oggetti gettati dalla imputata verso il balcone della vicina e soprattutto la loro idoneità ad imbrattare o molestare la vicina. Rimane, con ciò, assorbito il terzo motivo del ricorso.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo A) perché il fatto non sussiste e con rinvio al Tribunale di Catania per il reato sub B).

Così deciso in Roma il 9 aprile 2015

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