Corte Suprema di Cassazione – sezione terza civile – sentenza n. 21017 del 23 agosto 2018

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SENTENZA

sul ricorso (OMISSIS) proposto da: (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente contro

(OMISSIS) quale avente causa della (OMISSIS), in persona della sua Procuratrice speciale (OMISSIS), in persona del suo procuratore speciale (OMISSIS) nella sua qualità di (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. (OMISSIS) della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il (OMISSIS);

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza resa in data (OMISSIS), la Corte d’appello di Milano ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda proposta dalla Banca (OMISSIS), ha accertato l’intervenuta risoluzione del contratto di leasing immobiliare intercorso tra le parti, per inadempimento della utilizzatrice (OMISSIS), e ha condannato quest’ultima alla restituzione, in favore di Banca (OMISSIS), dell’immobile concesso in leasing, oltre al rimborso delle spese di lite.

2. A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, dopo aver evidenziato l’infondatezza delle censure sollevate dalla (OMISSIS) in relazione all’eccepita incompetenza territoriale del Tribunale di Milano (con la conseguente esclusione dell’invocata competenza territoriale del Tribunale di Roma per ragioni di litispendenza o continenza di cause), ha accertato la piena validità del contratto di leasing concluso tra le parti, non essendosi verificato alcun difetto dei requisiti di forma previsti per la conclusione del contratto, né alcuna fraudolenta violazione del divieto del patto commissorio attraverso l’operazione di acquisto (da terzi soggetti) del bene in esame e la successiva concessione in leasing alla (OMISSIS).

3. Avverso la sentenza d’appello, la (OMISSIS). propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione.

4. Il (OMISSIS) (quale avente causa dalla (OMISSIS)) resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

  1. Con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 165 c.c., per avere la corte territoriale erroneamente individuato il criterio di prevenzione tra cause aventi il medesimo oggetto, al fine di confermare la competenza territoriale del Tribunale di Milano rispetto a quella del Tribunale di Roma, avendo illegittimamente qualificato come ‘inesistente’ la prima notificazione dell’atto introduttivo del giudizio dinanzi al Tribunale di Roma (precedente il deposito del ricorso dinanzi al Tribunale di Milano), a dispetto della qualificazione di mera ‘nullità’ (sanabile con effetto retroattivo) attribuita a detta notificazione dallo stesso Tribunale di Roma, con la conseguente erronea individuazione del Tribunale di Milano quale giudice preventivamente adito ai fini della regolazione della questione della litispendenza o della continenza di cause.
  2. Con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 117 T.U.B., avendo la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare la nullità del contratto di leasing stipulato tra le parti, atteso che la mancata indicazione dell’organo della banca intervenuto per la conclusione del contratto aveva determinato l’insussistenza di alcuna valida manifestazione della volontà negoziale indispensabile per il perfezionamento dell’accordo, con la conseguente nullità del contratto per difetto della forma scritta imposta ad substantiam dalla norma dell’art. 117 richiamato.Con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2744 c.c., per avere la corte territoriale erroneamente escluso l’avvenuta violazione, attraverso la conclusione della complessiva operazione negoziale oggetto di giudizio, del divieto di patto commissorio di cui all’art. 2744 c.c..
  1. Dev’essere preliminarmente disatteso il rilievo, sollevato dal Procuratore generale nel corso dell’udienza di discussione della causa, in ordine alla dedotta improcedibilità del ricorso proposto dalla (OMISSIS), avendo il difensore di quest’ultima regolarmente e tempestivamente provveduto all’adempimento di tutte le formalità imposte dall’art. 369 c.p.c., ivi comprese le attestazioni di conformità, agli originali telematici, delle copie analogiche degli atti processuali prodotti in questa sede ai fini della procedibilità del ricorso.
  2. Sempre in via preliminare, occorre viceversa rilevare l’inammissibilità del ricorso per tardività rispetto al c.d. termine breve d’impugnazione, avendo la società ricorrente provveduto alla notificazione del ricorso per cassazione in via telematica oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 325, co. 2, c.p.c..
  3. In particolare, il ricorso in esame, a fronte dell’avvenuta notificazione della sentenza d’appello in data 31/8/2016 (cfr. l’attestazione in atti del difensore della società notificante la sentenza d’appello e le stesse deduzioni di cui al folio 1 del ricorso della (OMISSIS)), risulta spedito, a mezzo posta elettronica certificata, alle ore 23.54 del 31/10/2016 (ultimo giorno utile ai fini della notificazione), con rilascio della ricevuta di accettazione e di quella di avvenuta consegna alle ore 23.55 del 31/10/2016.
  4. A tal fine, varrà richiamare i principi sanciti da Sez. 6, Ordinanza n. 31206 del 29/12/2017 (Rv. 647032 – 01) e da Sez. 6, Ordinanza n. 30766 del 22/12/2017 (Rv. 647030 – 01), secondo cui, in tema di notificazione con modalità telematica, l’art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. nella I. n. 221 del 2012, si interpreta nel senso che la notificazione richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21.00, ai sensi dell’art. 3 -bis, comma 3, I. n. 53 del 1994, si perfeziona alle ore 7.00 del giorno successivo, secondo la chiara disposizione normativa, intesa a tutelare il diritto di difesa del destinatario della notifica senza condizionare irragionevolmente quello del mittente (nella specie, la S.C. aveva ritenuto tardiva la notifica del ricorso per cassazione perché la ricevuta di accettazione recava un orario successivo alle ore 21.00 del giorno di scadenza del termine per l’impugnazione).
  5. I principi così sanciti, peraltro, consolidano l’orientamento già fatto proprio da Sez. 3, Sentenza n. 21915 del 21/09/2017 (Rv. 645734 – 01) e da Sez. L, Sentenza n. 8886 del 04/05/2016 (Rv. 639557 – 01).
  6. Nel caso di specie, avendo la società ricorrente provveduto alla notificazione del ricorso, a mezzo posta elettronica certificata, alle ore 23.54 del 31/10/2016 (ultimo giorno utile ai fini della notificazione), con rilascio della ricevuta di accettazione e di quella di avvenuta consegna alle ore 23.55 del 31/10/2016, il perfezionamento di detta notificazione deve ritenersi avvenuto, tardivamente, solo in data 1/11/2016.
  7. Sulla base delle argomentazioni che precedono, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna della società ricorrente al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
  8. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso articolo 13.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 6.000,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione del 22/5/2018.

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