SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(convivente uomo Omissis) convenne in giudizio la ex convivente (convivente donna Omissis), chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 170.000,00, versata dal (convivente uomo Omissis) quale pagamento di parte del prezzo dell’immobile acquistato dalla stessa in proprietà esclusiva.
(convivente donna Omissis) propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Trento – sezione distaccata di Bolzano (del 21 gennaio 2012), di conferma della decisione emessa dal Tribunale di Bolzano, sezione distaccata di Bressanone, che aveva accolto la domanda attorea.
(convivente uomo Omissis) si difende con controricorso.
La ricorrente deposita memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La Corte di merito ha confermato la statuizione del primo giudice, ritenendo provato l’assunto attoreo del pagamento di parte del prezzo realmente convenuto tra le parti stipulanti – (convivente donna Omissis) e il venditore – previa ritenuta ammissibilità della prova per testi ai sensi dell’art. 2722 c.c., in riferimento a fatti e non a patti e da parte di terzo estraneo al contratto.
Quindi, esclusa la configurabilità di un contratto a favore di terzo, ha ritenuto applicabile l’art. 2041 c.c. in riferimento a prestazione all’interno di un rapporto more uxorio, travalicante i limiti di proporzionalità e adeguatezza in considerazione delle condizioni sociali e patrimoniale dei componenti della famiglia di fatto, con conseguente esclusione della possibilità di riconduzione nell’alveo delle obbligazioni naturali scaturenti dal rapporto di convivenza.
2. Con il primo motivo di ricorso, unitamente a vizi motivazionali, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2721 e 2722 c.c. per essere il (convivente uomo Omissis) parte del contratto, anche riconducendo la fattispecie nell’ambito di una simulazione relativa parziale.
2.1. Il motivo va rigettato. La Corte di merito ha ritenuto accertato l’esistenza di un contratto intervenuto solo tra (convivente donna Omissis) e il venditore, nonché il versamento da parte del (convivente uomo Omissis) al venditore dell’importo corrispondente alla differenza tra quello risultante dal contratto scritto e quello realmente convenuto, sul presupposto della convivenza more uxorio della acquirente.
Ha ritenuto accertato, quindi, la qualità di terzo del (convivente uomo Omissis) rispetto al contratto ed ha fatto corretta applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui «La pattuizione con cui le parti di una compravendita immobiliare abbiano convenuto un prezzo diverso da quello indicato nell’atto scritto, soggiace, tra le stesse parti, alle limitazioni della prova testimoniale stabilite dall’art. 2722 cod. civ., avendo la prova ad oggetto un elemento essenziale del contratto che deve risultare per iscritto.»(n. 7246 del 2007).
3. Con il secondo motivo, si deduce illogicità e contraddittorietà di motivazione dei fatti di causa per non aver configurato una simulazione relativa parziale, tesi sviluppata anche nel primo motivo in riferimento al divieto della prova testimoniale, e si richiede la rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c., per la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del venditore.
3.1. Il motivo è inammissibile per la preliminare ragione che esso è del tutto nuovo e dedotto per la prima volta in cassazione. Di tale prospettazione non vi è traccia nella sentenza impugnata, né la ricorrente deduce, dimostrandolo, che essa ha avuto ingresso nel giudizio di merito.
4. Con il terzo motivo, unitamente a vizi motivazionali, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2041, 2034 e 1411 c.c.
La parte esplicativa si articola sotto tre profili.
4.1. Il primo è in riferimento al contratto a favore di terzo (art. 1411 c.c.). La Corte di merito ha escluso la sussistenza del contratto a favore di terzo, che secondo l’allora appellante sarebbe stato stipulato dal (convivente uomo Omissis) con il venditore, avrebbe avuto ad oggetto il pagamento di parte del prezzo per l’acquisto dell’immobile già oggetto di separato contratto tra venditore e (convivente donna Omissis), sarebbe stato giustificato dall’interesse del (convivente uomo Omissis) consistente nella intenzione di unirsi in matrimonio. In particolare, il giudice di merito ha ritenuto mancante ogni prova in ordine all’accordo tra (convivente uomo Omissis) e venditore in favore della (convivente donna Omissis), quale estranea al contratto.
La tesi dell’allora appellante, secondo cui il venditore avrebbe stipulato, per lo stesso immobile, un contratto con la (convivente donna Omissis) per un importo (euro 122.500,00) e, all’insaputa della stessa, un contratto con il (convivente uomo Omissis) per il prezzo integrativo, secondo la Corte di merito, appare azzardata, oltre che priva di ogni riscontro.
Prima di esaminare questo profilo, all’esito della valutazione delle risultanza istruttorie, il giudice di merito aveva ritenuto provato: che il prezzo convenuto per l’immobile fosse maggiore di quello risultante dal preliminare e dal definitivo (quest’ultimo coincidente con quello pagato dalla (convivente donna Omissis)); che la differenza fosse stata pagata dal (convivente uomo Omissis); che la (convivente donna Omissis) fosse a conoscenza del pagamento della differenza da parte del (convivente uomo Omissis) (pag. 9-12 sentenza), come risultante anche da un documento (richiamato con il n. 8) sottoscritto dalla (convivente donna Omissis), contenente l’offerta al venditore, per il maggior importo con un contratto informale, per un minor importo con il contratto preliminare e l’atto notarile.
A fronte di tali argomentazioni, la ricorrente si limita a dedurre, confusamente, contraddizioni in cui sarebbe incorsa la Corte di appello tra conoscenza o meno da parte della (convivente donna Omissis) del pagamento fatto dal (convivente uomo Omissis), poi aggiunge (in part. pag. 11 del ricorso), che il convincimento della Corte della carenza di prova di un accordo tra il (convivente uomo Omissis) e il venditore è errato, contraddittorio, irrilevante. E si limita a sostenere che la circostanza che il (convivente uomo Omissis) abbia pagato all’insaputa della convivente attribuisce al pagamento la forza di un accordo tra le parti (ndr con il venditore), favorevole alla (convivente donna Omissis).
4.1.1. La genericità delle argomentazioni di censura, contrapposta alla ricostruzione fattuale, oltre che in diritto, fatta dal giudice del merito, rende il motivo inammissibile.
4.2. Il secondo profilo di censura, formulato in riferimento alla violazione degli art. 2041 e 2034 c.c., va rigettato.
Nell’escludere l’esistenza di una obbligazione naturale fondata sulla convivenza more uxorio e ritenere l’applicabilità dell’art. 2041 c.c., la Corte di merito ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità.
Da ultimo, è stato affermato che «L’azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell’altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l’ingiustizia della causa qualora l’arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell’adempimento di un’obbligazione naturale. È, pertanto, possibile configurare l’ingiustizia dell’arricchimento da parte di un convivente “more uxorio” nei confronti dell’altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza – il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto – e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza. » (Cass. n. 11330 del 2009).
Nella specie, la Corte di appello ha ritenuto che il pagamento di euro 170 mila da parte del (convivente uomo Omissis) non potesse ritenersi rientrante nell’ambito della obbligazione naturale nascente dal rapporto di convivenza. E tanto, dopo aver preso in considerazione le condizioni sociali delle parti e aver, con apprezzamento di fatto, valutato la prestazione patrimoniale non proporzionata all’entità del patrimonio, in considerazione della pensione (di euro 2.300 circa) del (convivente uomo Omissis) e della circostanza che, per poter effettuare il pagamento in questione, il (convivente uomo Omissis) aveva venduto titoli e azioni.
La ricorrente, per contro, censura il mancato riconoscimento dell’obbligazione naturale irripetibile fondata sul rapporto di convivenza.
Ma, nel sostenere l’adempimento di una obbligazione naturale in ragione delle disponibilità economiche del convivente, non supporta i pretesi maggiori redditi del (convivente uomo Omissis) e gli svantaggi assunti come subiti da lei stessa (abbandono della originaria città di residenza e del lavoro e vendita della casa nella città di provenienza) per via della scelta di convivenza con trasferimento in altra città, con precisi richiami di documentazione e risultanze istruttorie. Si limita a richiamare apoditticamente il diverso importo della pensione del (convivente uomo Omissis), le attività lavorative svolte dallo stesso, nonché il possesso di altri immobili, ed infine, sempre genericamente, gli elementi emersi nei due gradi di giudizio (pagg. 12 /14 ricorso). Né alcun rilievo può avere la deduzione, in memoria, della riconducibilità del versamento ad una donazione indiretta, stante il carattere meramente illustrativo che le memorie possono avere.
La censura, pertanto – che presenta profili di inammissibilità quanto ai generici richiami alle risultanze istruttorie – è infondata per aver fatto il giudicante corretta applicazione del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che il Collegio condivide.
4.3. Nella parte finale del motivo, la ricorrente introduce, in subordine, anche il profilo dell’esistenza di un arricchimento minore. Invoca l’art. 2041 c.c. nella parte in cui prevede che l’indennizzo è dovuto nei limiti dell’arricchimento.
In effetti, la Corte di merito non ha esaminato tale profilo per individuare l’entità dell’indebito arricchimento ed ha fatto coincidere quanto indebitamente percepito dalla (convivente donna Omissis) con quanto versato dal (convivente uomo Omissis) per l’acquisto dell’appartamento in argomento.
4.3.1. Tuttavia, la censura è inammissibile.
Infatti, innanzitutto, la ricorrente non dimostra, mediante idoneo rinvio e riproduzione degli atti processuali, di aver impugnato la sentenza di primo grado, confermata dal giudice di secondo grado, anche sotto tale profilo, e di aver svolto tali deduzioni anche nel giudizio di primo grado.
Comunque, in totale violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c., la ricorrente richiama a supporto una serie di vicende – quali l’aver venduto nel 2003 l’appartamento di proprietà nella città di originaria residenza in funzione della convivenza con il (convivente uomo Omissis), ricavandone l’importo di 168 mila; l’aver versato 122 mila euro per l’acquisto del nuovo appartamento per cui è causa; di aver rivenduto lo stesso nel 2006 a 330 mila euro; di averne contestualmente acquistato un altro al prezzo di 248 mila euro – e deduce che per effetto di questa serie di atti il vantaggio ammonterebbe al massimo a 80 mila euro, quale differenza tra il valore dell’appartamento di proprietà venduto e il valore dell’appartamento riacquistato; ma, non offre alla Corte alcuna possibilità di controllo ai fini della decisività della censura, limitandosi a un mero richiamo (come documento c) per il primo atto.
5. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Le spese processuali, liquidate secondo i parametri vigenti, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 5.800,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 23 giugno 2015.