RITENUTO IN FATTO
Che nel 1998, la (società opponente Omissis) proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Pretore di Verona, con cui le era stato ingiunto di pagare, in favore della (società opposta Omissis), la somma di £ 6.492.000 (€ 3.352,84) a titolo di compenso per la conservazione in celle frigorifere di una partita di kiwi di proprietà della (società opponente Omissis)., e chiedeva, altresì, in via riconvenzionale, la condanna dell’opposta al pagamento della somma di £ 160.002.576 a titolo di risarcimento dei danni per la non corretta frigoconservazione della frutta;
che si costituiva la (società opposta Omissis), chiedendo il rigetto della domanda proposta dall’opponente e la conferma del decreto ingiuntivo;
che il Tribunale di Verona, con sentenza del 25 settembre 2002, rigettava l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo, condannando la (società opponente Omissis) al pagamento, in favore dell’opposta la somma pari ad € 3.352,84, oltre interessi, e compensava altresì le spese di lite tra le parti;
che avverso la sentenza di primo grado, la soccombente proponeva gravame cui resisteva la (società opposta Omissis), che proponeva, a sua volta, appello incidentale in ordine alla operata compensazione delle spese;
che la Corte di Appello di Venezia, con sentenza del 5 giugno 2012, accoglieva l’appello principale e, in riforma della sentenza impugnata, revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannava la società appellata al pagamento, in favore dell’appellante, della somma di € 47.230,69 oltre interessi, a titolo di risarcimento danni, nonché alle spese di entrambi i gradi di giudizio;
che avverso la predetta sentenza, la (società opposta Omissis) ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, notificato a (omissis), in qualità di soci della (società opponente Omissis) ormai fallita e cancellata dal registro delle imprese;
che hanno resistito con controricorso congiunto (omissis);
che con atto notificato ai controricorrenti e depositato in data 18 giugno 2015 presso la Cancelleria di questa Corte, la (società opposta Omissis), ha rappresentato che le parti hanno trovato un accordo per la definizione stragiudiziale della controversia con compensazione integrale delle spese e non hanno più interesse alla prosecuzione del giudizio ed ha, quindi, dichiarato di rinunciare al ricorso, con compensazione totale delle spese;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il predetto atto di rinuncia risulta sottoscritto da uno dei difensori nominati dalla ricorrente, senza che sia stata espressa la volontà di detta parte circa il carattere congiuntivo del mandato (Cass. 23 gennaio 2004, n. 1168; Cass. 29 marzo 2007, n. 7697), e che tale legale risulta munito, come gli altri difensori, di mandato speciale a rinunciare agli atti e ad accettare rinunce, giusta procura a margine del ricorso;
che la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere “accettizio” (non richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (Cass., sez. un., ord., 25 marzo 2013, n. 7378; Cass. 5 maggio 2011, n. 9857);
che, pertanto, va dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia;
che tenuto conto della particolarità della vicenda, va disposta l’integrale compensazione delle spese tra le parti costituite mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti degli intimati, non avendo essi svolto attività difensiva in questa sede;
che, pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui all’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l’estinzione del giudizio per rinuncia non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, per cui la parte non è tenuta a versare l’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione medesima (Cass., ord., 17 aprile 2015, n. 12816; Cass., ord., 17 aprile 2015 n. 11289; Cass. 18 febbraio 2015, n. 3282).
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinuncia e compensa per intero tra le parti costituite le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 1° luglio 2015.