Corte Suprema di Cassazione – sezione sesta civile – sentenza n. 22796 del 9 novembre 2015

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contribuente (contribuente Omissis) ha proposto ricorso dinanzi alla CTP di Roma avverso cartella di pagamento relativa ad IRPEF 1999, iscritta a ruolo a seguito di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione, sostenendo l’illegittimità della notifica del detto prodromico avviso di accertamento.

L’adita CTP ha accolto il ricorso.

Con sentenza depositata 1’8-7-2013 la CTR Lazio ha rigettato l’appello dell’Ufficio, ribadendo l’illegittimità della notifica; in particolare la CTR ha dapprima precisato che l’agente postale, nel procedere alla notifica del predetto avviso di accertamento presso la residenza anagrafica del contribuente (via (Omissis)), aveva certificato che quest’ultimo risultava trasferito in luogo sconosciuto; di conseguenza l’Ufficio, stante l’irreperibilità assoluta del destinatario, aveva provveduto ad eseguire la notifica ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e dpr 600/73 “depositando mediante affissione l’avviso di deposito ai sensi dell’art. 140 cpc in busta chiusa all’albo del Comune, senza procedere ad ulteriori adempimenti”; ha poi evidenziato che il notificatore non aveva effettuato il minimo di ricerche e non aveva specificato il motivo della non consegna, sicchè non poteva dichiararsi la irreperibilità assoluta del contribuente e non poteva quindi procedersi alla notifica ex art. 60, comma 1, lett. e dpr 602/1973 (con il deposito dell’atto presso il Comune ma senza invio della raccomandata).

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato ad un motivo.

Il contribuente non ha resistito

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo l’Agenzia, denunziando —ex art. 360, comma 1, n. 3 cpc- violazione e falsa applicazione dell’art. 60, comma 1, lett. e) dpr 600/73, ha sostenuto che la CTR aveva confuso le due modalità di notificazione degli atti tributari (art. 140 cpc e art. 60, comma 1, lett. e) dpr 600/73: mancato rinvenimento del destinatario nel luogo di residenza per momentanea assenza —cd. irreperibilità relativa- e impossibilità di reperire il destinatario per trasferimento in luogo sconosciuto —c.d. irreperibilità assoluta), senza considerare che le stesse sono alternative e si escludono a vicenda; nel caso di specie, dalle ricerche effettuate dall’Agente postale presso la residenza anagrafica del contribuente, quest’ultimo risultava trasferito in luogo sconosciuto, sicche ritualmente, sussistendo un’irreperibilità assoluta, l’Ufficio si era avvalso della procedura di notifica di cui all’art. 60, comma 1, lett. e) dpr 600/73 (affissione della copia dell’atto nella casa Comunale, senza necessità della raccomandata informativa al destinatario.

Il motivo è infondato.

Come più volte affermato da questa Corte (v. da ultimo, Cass. 8374/2015; 16696/2013; 14030/2011) e dalla stessa Corte costituzionale (sentenza n. 3 del 2010), la notificazione degli avvisi e degli atti tributali impositivi, nel sistema delineato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, va effettuata:

  1. secondo il rito previsto dall’art. 140 cod. proc. civ., quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile (c.d. irreperibilità relativa); in tal caso, pertanto, la notifica si perfeziona con il compimento delle attività stabilite dall’art. 140 c.p.c., richiamato dall’alinea del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1 (“La notificazione … è eseguita secondo le norme stabilite dall’art. 137 c.p.c. e segg.”); di conseguenza, per perfezionare la notificazione di un atto di accertamento ad un destinatario “relativamente” irreperibile, occorrono: a) il deposito di copia dell’atto, da parte del notificatore, nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi; b) l’affissione dell’avviso di deposito (avviso avente il contenuto precisato dall’art. 48 disp. att. c.p.c.), in busta chiusa e sigillata, alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario; c) la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell’avvenuto deposito nella casa comunale dell’atto di accertamento; d) il ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque, il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata informativa;
  2. secondo la disciplina di cui all’art. 60 cit., comma 1, lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché risulta trasferito in luogo sconosciuto (e quindi nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, Ufficio o azienda del contribuente); in tal caso, pertanto, ai sensi di detta disposizione, l’avviso del deposito prescritto dall’art. 140 cpc, si affigge, in busta chiusa e sigillata, nell’albo del Comune, e la notificazione si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione (in sostanza non è necessario procedere agli adempimenti di cui alle lett. b) e c) del numero precedente); al riguardo va, tuttavia, ribadito che, come precisato più volte da questa Corte, il messo deve pervenire all’accertamento del trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov’è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune; con riferimento proprio alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, va evidenziato che “nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute ne’ con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purché emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame” (Cass. n. 20425 del 2007); in particolare è stato affermato che “è illegittima la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi (nella specie, cartella di pagamento) effettuata ai sensi dell’art. 60, primo comma, lett. e) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilità del destinatario nel comune ove è situato il domicilio fiscale del contribuente, senza ulteriore indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non sia un mero mutamento di indirizzo all’interno dello stesso comune, dovendosi procedere secondo le modalità di cui all’ art. 140 cod. proc. civ. quando non risulti un’irreperibilità assoluta del notificato all’indirizzo conosciuto, la cui attestazione non può essere fornita dalla parte nel corso del giudizio” (Cass. 24260/2014); al riguardo è stato specificato, confermando la necessità dell’effettuazione delle ricerche, che la notificazione ai sensi del detto art. 60, comma 1, lett. e) dpr 600/73 “può essere ritenuta valida anche nell’ipotesi in cui risulti a posteriori che il trasferimento era intervenuto nell’ambito dello stesso comune, sempre che al momento della notificazione, nonostante le ricerche effettuate nell’ambito dello stesso comune dal messo notificatore (la cui sufficienza va valutata dal giudice di merito con apprezzamento sindacabile in sede di legittimità solo sotto il profilo motivazionale), permanessero ignoti il nuovo indirizzo e il relativo comune per circostanze non addebitabili ne’ opponibili all’Amministrazione – ad esempio, per il decorso di un termine troppo breve tra il trasferimento e la notificazione e/o l’inottemperanza del contribuente agli oneri posti a suo carico dalla disciplina in materia di mutamenti anagrafici” (Cass. n. 4925 del 2007)

Orbene, nel caso di specie, l’Agenzia, a fronte dell’affermazione contenuta nell’impugnata sentenza della mancata effettuazione da parte del notificatore di un minimo di ricerche, ha solo dedotto nell’odierno ricorso per Cassazione che l’agente postale, prima di attestare che il destinatario della notifica risultava trasferito in un luogo sconosciuto, aveva effettuato ricerche presso l’indicato indirizzo anagrafico; non ha, tuttavia, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, riportato nello stesso la completa relata con l’attestazione anche delle ricerche effettuate (Cass. 17824/2005), non consentendo a questa Corte di valutare la rilevante circostanza dell’effettuazione di dette ricerche; ne consegue, alla stregua dei su riportati principi, che, non emergendo chiaramente l’effettuazione delle stesse e non essendo sufficiente l’attestazione del trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto, l’Ufficio non poteva procedere alla notifica dell’avviso di accertamento in questione ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e) dpr 600/73 (con la solo affissione dell’avviso di deposito presso l’albo del Comune e senza quindi gli ulteriori adempimenti di cui alle su riportate lett. b e c), sicchè correttamente la CTR ha ritenuto illegittima la notifica in esame.

In conclusione, pertanto, va rigettato il ricorso.

Nulla per le spese, non avendo il contribuente svolto attività difensiva in questa sede.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma in data 8- 10-2015

Il Consigliere est.

 

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