Corte Suprema di Cassazione – sezione sesta civile – sentenza n.19203 del 28 settembre 2015.

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In fatto ed in diritto

Ritenuto che (ricorrente Omissis), con ricorso depositato il 1° dicembre 2008 presso la Corte d’Appello di Perugia, ha proposto, ai sensi della legge n. 89 del 24 marzo 2001, domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale sofferto a causa della irragionevole durata di un giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Roma Sezione Lavoro il 28 marzo 2003 e definito il 29 novembre 2007; che l’adita Corte d’Appello, con decreto depositato in data 19 marzo 2012, ha dichiarato inammissibile il ricorso sul rilievo che, avendo l’Avvocatura dello Stato rilevato che la ricorrente aveva dichiarato di essere residente in Croazia, occorreva accertare se la procura fosse stata rilasciata in Italia, non risultando né il luogo, né la data del rilascio della stessa, né tantomeno il luogo e la data di autenticazione della firma, che avrebbe potuto far presumere che la procura fosse stata rilasciata in territorio italiano.; che la Corte d’Appello disponeva dunque l’interrogatorio formale della ricorrente, espletato mediante rogatoria internazionale a seguito della quale veniva sentita una persona le cui generalità corrispondevano a quelle dell’apostille in atti, ma non a quelle di chi aveva sottoscritto il ricorso; che la Corte escludeva, quindi, l’efficacia sanante della predetta apostille rispetto alla procura conferita dalla ricorrente, permanendo incertezza sulla identificazione di quest’ultima con il soggetto che aveva in seguito rilasciato la apostille; che per la cassazione di questo decreto (ricorrente Omissis) ha proposto ricorso, con atto notificato il 24 luglio 2012, sulla base di quattro motivi; che il Ministero intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato una memoria ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione. Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata nella redazione della sentenza; che con il primo motivo di ricorso viene denunciata una violazione degli art. 182, 112, 115 e 116 c.p.c., laddove la Corte d’Appello, rilevata la nullità della procura, non ha assegnato alla ricorrente un termine per il rilascio o la rinnovazione della stessa ; che la doglianza è infondata, atteso che, sebbene l’art. 182 cod. proc. civ. , così come modificato dalla legge n. 69 del 2009, abbia introdotto il principio della sanabilità ex tunc della procura alle liti, alla cui stregua il giudice è tenuto – ove rilevi un vizio che determina la nullità della procura al difensore – a provvedere alla sanatoria di tale vizio mediante l’assegnazione alle parti di un termine perentorio per il rilascio o per la rinnovazione della procura, non è configurabile, nella novella dell’art. 182 cod. proc. civ., una norma interpretativa tale da consentire un’estensione anche al passato del principio ivi affermato, atteso il tenore testuale fortemente innovativo rispetto al precedente ed i limiti intrinseci ad un processo di sia pur accentuata deformalizzazione degli atti, riguardo ai quali una minima esigenza di serietà e certezza di imputabilità dei medesimi deve comunque rimanere a presidio di essenziali interessi pubblicistici e quindi di un sia pur ridotto ordine pubblico processuale (Cass. 26465 del 2011); che, pertanto, nel caso di specie, ai sensi dell’art. 58 della legge n. 69 del 2009, la citata disposizione non può trovare applicazione, essendo il ricorso stato depositato in data 1° dicembre 2008, e cioè precedentemente alla data di entrata in vigore della medesima legge (4 luglio 2009); che con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce violazione degli art. 24 Cost., 112 e 232 c.p.c., oltre che vizio di motivazione, per aver la Corte d’appello illegittimamente desunto la nullità della procura (in quanto presuntivamente non rilasciata in Italia) e la mancata efficacia sanante della apostille esclusivamente dal risultato negativo della rogatoria internazionale e dell’interrogatorio formale; che con il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 154, 184-bis, 204 e 294 cod. proc. civ. , la ricorrente si duole poiché, a suo dire, la mancata tempestiva istanza di proroga avrebbe determinato la decadenza dell’Avvocatura dal diritto di far assumere la prova che era stata delegata; che il terzo motivo, all’esame del quale occorre procedere in via preliminare per evidenti ragioni di ordine logico, è inammissibile per due concorrenti ragioni; che, invero, la ricorrente non deduce di avere eccepito la inammissibilità della rogatoria per intervenuta decadenza nel giudizio di merito e nei termini entro i quali le eccezioni inerenti l’ammissione dei mezzi di prova debbono essere formulate (art. 157 cod. proc. civ.); che dunque per questo aspetto il motivo è inammissibile perché introduce una questione nuova, non sottoposta alla cognizione del giudice del merito;

che, sotto altro profilo, non può non rilevarsi che, dal testo dell’ordinanza della Corte d’appello di Perugia in data 3 settembre 2010 (pag. 5 del ricorso) risulta che la Corte d’appello, dopo aver rilevato che non vi erano ostacoli a che il termine di evasione del mezzo istruttorio fosse protratto, ha tuttavia ritenuto “maggiormente opportuno disporre la rogatoria ex novo”; che, dunque, si è in presenza non già di una proroga disposta dalla Corte d’appello dopo che il termine originariamente concesso era scaduto, ma di un mezzo istruttorio ammesso ex novo, e cioè in presenza di un’attività processuale rispetto alla quale il motivo di ricorso proposto appare non puntualmente riferibile, incentrandosi esso sulla illegittimità di una proroga che la Corte d’appello in realtà non ha disposto; che il secondo motivo è infondato; che la Corte d’appello ha implicitamente fatto applicazione del principio per cui “al cittadino straniero che agisca davanti al giudice italiano è consentito il rilascio del mandato ad litem nella forma prevista dall’art. 83 cod. proc. civ., dovendosi presumere la presenza di esso nello Stato italiano, che costituisce il presupposto per la validità della procura medesima, dall’attestazione del procuratore che ne autentica la sottoscrizione. Ne consegue che chi ha interesse a fornire la prova contraria può deferire alla controparte l’interrogatorio formale sulla circostanza dell’avvenuto rilascio della procura non in Italia e, in caso di mancata risposta, il giudice, tenuto conto di altri elementi di giudizio integrativi di segno negativo (nella specie, la residenza dell’estero della parte onerata), può ritenere che sia stata fornita la prova contraria al rilascio in Italia della detta procura” (Cass. n. 665 del 2011; Cass. n. 21753 del 2013); che in particolare l’inciso “valutato ogni elemento di prova”, contenuto nell’art. 232 cod. proc. civ., comporta un collegamento necessario tra la mancata risposta all’interrogatorio, cui di per sé sola non è attribuito valore di prova legale, ed altri elementi probatori acquisiti alla causa; che nella specie la valutazione di cui all’art. 232 cod. proc. civ. – che rientra nell’ampia facoltà del giudice del merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell’art. 116 cod. proc. civ., comma 2 – non appare censurabile per violazione di legge, avendo i giudici di merito plausibilmente ritenuto comprovata tale circostanza perché, in presenza di una procura rilasciata da persona residente all’estero, dalla quale non risultava né il luogo né la data del rilascio, né la data e il luogo dell’autentica della stessa – la parte non ha risposto all’interrogatorio formale, essendo comparsa persona le cui generalità non corrispondevano a quelle della persona che aveva sottoscritto il ricorso; che con il quarto motivo di ricorso si lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 221 cod. proc. civ.: avrebbe errato la Corte di merito nel respingere la eccezione secondo cui la querela di falso sarebbe stata l’unico strumento idoneo a confutare la validità della sottoscrizione della procura ad litem, in quanto detta sottoscrizione era stata autenticata dal procuratore che ne aveva in tal modo certificato l’autografia e la data di apposizione, sicché solo l’esito del giudizio di querela di falso avrebbe consentito la declaratoria di inammissibilità della domanda di equa riparazione; che la censura è infondata; invero, la questione sollevata dall’Avvocatura dello Stato, in relazione alla quale era stata disposta la rogatoria, non concerneva la veridicità della procura, ma solo la mancata indicazione del luogo di rilascio della stessa; che, dunque, il ricorso deve essere rigettato; che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo la difesa erariale resistito con controricorso né partecipato all’udienza di discussione.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta, il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 23 ottobre 2014

 

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