Corte Suprema di Cassazione – sezione seconda penale – sentenza n. 39466 del 15 settembre 2015

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RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 4/3/2015, il Gup presso il Tribunale di Messina, dichiarava non doversi procedere nei confronti di (imputato Omissis), imputato di falso e truffa, con la formula perchè il fatto non costituisce reato.

Avverso tale sentenza propongono ricorso le sorelle ed il fratello dell’imputato, costituiti parte civile, nella qualità di persone danneggiate dal reato, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata per mancata correlazione fra la contestazione e la sentenza e deducendo, altresì, il vizio di motivazione illogica e contraddittoria per contrasto con il contenuto del testamento della de cuius.

Quanto al primo motivo eccepiscono che nell’intestazione della sentenza erroneamente il Gup ha fatto riferimento alle imputazioni originariamente contestate dal P.M. in quanto – a loro dire – nel corso dell’udienza preliminare del 12/3/2014, il P.M. avrebbe modificato l’originaria imputazione procedendo a contestare i reati di falso e truffa con la formula suggerita dalle parti civili.

Quanto al secondo motivo eccepiscono che erroneamente il Gup ha ritenuto che il testamento avesse istituito (imputato Omissis) come erede universale, trattandosi invece di semplice legatario.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato nei limiti di quanto segue.

Quanto al primo motivo la censura non appare fondata. Nel nostro ordinamento penale non esiste l’azione penale privata. La formulazione dell’imputazione è compito esclusivo del P.M. Qualora il PM. ritenga di modificare il capo di imputazione, la nuova formulazione deve essere dettata a verbale, nè può essere assunta per relationem rispetto alle formule suggerite dalle parti civili. Nel caso di specie dal verbaledell’udienza del 12/3/2014 non risulta che il P.M. abbia proceduto ad una modifica del capo di imputazione originario secondo la formula suggerita dalle parti civili, in quanto si legge testualmente: “il pubblico ministero chiede di contestare il capo di imputazione”, espressione del tutto generica, inidonea a determinare una modifica dell’originario capo di imputazione.

E’ fondata invece la censura sollevata con il secondo motivo con il quale i ricorrenti deducono – in sostanza – il travisamento della prova, assumendo che, con il testamento in atti, (imputato Omissis) non è stato istituito erede universale, ma soltanto legatario.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il giudice dell’udienza preliminare nel pronunciare sentenza di non luogo a procedere, a norma dell’art. 425, comma terzo, cod. proc. pen., deve valutare, sotto il solo profilo processuale, se gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio, non potendo procedere a valutazioni di merito del materiale probatorio ed esprimere, quindi, un giudizio di colpevolezza dell’imputato ed essendogli inibito il proscioglimento in tutti i casi in cui le fonti di prova si prestino a soluzioni alternative e aperte o, comunque, ad essere diversamente rivalutate (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 48831 del 14/11/2013 Cc. (dep. 05/12/2013 ) Rv. 257645).

Pertanto, ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il Gup, in presenza di fonti di prova che si prestano ad una molteplicità ed alternatività di soluzioni valutative, deve limitarsi a verificare l’inutilità o superfluità del dibattimento, senza dover, invece, operare valutazioni di tipo sostanziale (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 39401 del 21/03/2013 Ud. (dep. 24/09/2013 ) Rv. 256848). In tale ultima fattispecie, il Gup, dopo aver prefigurato varie opzioni interpretative in relazione alle condotte incriminate, era pervenuta al proscioglimento degli imputati per mancanza del dolo, sulla base non di un giudizio prognostico, ma di valutazioni di tipo sostanziale, proprie della fase del merito.

Nel caso in esame il Gup ha commesso lo stesso errore di diritto, pervenendo al proscioglimento dell’imputato sulla base di valutazioni sostanziali, proprie del giudizio di merito.

Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Messina per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Messina per nuovo esame.

Così deciso, il 15 settembre 2015

Il Consigliere estensore

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