SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 18-2-2001 la (società Omissis) conveniva dinanzi al Tribunale di Tempio Pausania (convenuto Omissis 1) e (convenuto Omissis 2), per sentir dichiarare risolto per inadempimento di questi ultimi il contratto preliminare di compravendita stipulato con scritture del 12-1-1981 e 6-3-1981, con il quale i convenuti si erano obbligati ad acquistare dall’attrice, per il prezzo di lire 55.000.000 più IVA, un’unità immobiliare facente parte dell’edificio G del comparto B2, sita nel Villaggio di Costa Serena, in territorio di Palau. L’attrice chiedeva, inoltre, la condanna dei convenuti alla restituzione dell’immobile ed al risarcimento dei danni, con condanna generica dei medesimi al rimborso delle spese occorrenti per il ripristino.
Nel costituirsi, i convenuti eccepivano la prescrizione decennale di tutte le domande nascenti dal contratto preliminare stipulato il 12-1-1981 e della relativa integrazione del 6-3-1981; in via subordinata, contestavano la fondatezza delle avverse pretese risarcitorie.
Con sentenza in data 30-4-2008 il Tribunale dichiarava il contratto preliminare di vendita stipulato dalle parti risolto per inadempimento dei convenuti, condannando questi ultimi al rilascio dell’immobile ed al pagamento in favore dell’attrice della somma di euro 232.200,00, oltre interessi legali, a titolo di risarcimento dei danni per il mancato godimento del bene, nonché al rimborso delle spese di rimessione in pristino, da liquidarsi in separato giudizio.
Avverso la predetta decisione proponevano appello il (convenuto Omissis 1) e il (convenuto Omissis 2), chiedendo il rigetto di tutte le avverse richieste per prescrizione.
Con sentenza in data 6-11-2009 la Corte di Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, rigettava il gravame, ritenendo inammissibile, in quanto proposta per la prima volta in appello, l’eccezione di prescrizione della domanda di risoluzione.
Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso (convenuto Omissis 1) e (convenuto Omissis 2), sulla base di un unico motivo.
La (società Omissis) ha resistito con controricorso.
In prossimità dell’udienza entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo i ricorrenti, denunciando la violazione dell’art. 345 c.p.c. e degli artt. 2934 e 2946 c.c., sostengono che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di Appello, la locuzione “tutte le domande sorgenti dal contratto sono coperte dall’ordinaria prescrizione decennale”, usata nella comparsa di primo grado dai convenuti, andava riferita a tutte le domande relative al rapporto contrattuale controverso proposte in giudizio dall’attrice, e cioè all’azione di risoluzione per inadempimento ed a quelle, consequenziali, di restituzione, ripristino e risarcimento danni.
Sostengono, pertanto, che la Corte di Appello ha violato il disposto dell’art. 345 c.p.c., nel qualificare come eccezione nuova rispetto a quella proposta in primo grado la richiesta degli appellanti di dichiarare “prescritto ogni diritto ed azione avversariamente proposta con il rigetto delle avverse richieste”.
Il motivo è fondato.
La Corte di Appello ha ritenuto che la generica eccezione di prescrizione sollevata in primo grado dai convenuti non poteva intendersi riferita alla prescrizione ordinaria decennale del “diritto potestativo della società istante di promuovere, nei loro confronti, l’azione generale di risoluzione del contratto per inadempimento e non quella dei diritti di credito che la stessa affermava inadempiuti; e ciò sul rilievo che “non solo i convenuti individuano nella stipulazione del contratto anziché nel dedotto inadempimento il momento iniziale di decorrenza del termine prescrizionale ed eccepiscono la prescrizione estintiva di “tutte le domande sorgenti” dal contratto, laddove l’azione generale di risoluzione, al contrario di quella con la quale si fa valere la clausola risolutiva espressa, non nasce dal contratto ma dal suo inadempimento, ma soprattutto perché deducono l’inesistenza di validi atti interruttivi della prescrizione, il che mal si concilia con un’eccezione avente ad oggetto un diritto potestativo, per il quale non valgono le norme generali in materia di interruzione della prescrizione.”. Di qui la conclusione secondo cui “la deduzione, in grado dì appello, che l’eccezione di prescrizione sollevata in primo grado si riferiva al diritto potestativo di chiedere (e ottenere) sentenza (costitutiva) di risoluzione dello stesso per inadempimento, integra un’eccezione nuova, non proponibile per la prima volta in grado di appello (art. 345 c.p.c., nella formulazione successiva alla riforma del 1990)”.
Le valutazioni espresse al riguardo dal giudice di appello non possono essere condivise.
Dall’esame diretto degli atti, consentito per la natura della dedotta violazione dell’art. 345 c.p.e. (vizio in procedendo), si evince che con la comparsa di costituzione di primo grado i convenuti avevano eccepito, “in via pregiudiziale”, “l’intervenuta prescrizione delle domande dell’attrice”, rilevando, nella parte espositiva, che “decorsi venti anni dalla stipulazione del contratto, alla data della notifica dell’atto di citazione, tutte le domande sorgenti dal medesimo sono coperte dalla prescrizione ordinaria decennale”, e chiedendo, nelle conclusioni, “in via principale pregiudiziale, rigettare le domande avverse, in quanto prescritte”.
Alla luce dell’inequivoco dato testuale del predetto atto difensivo, non par dubbio che l’eccezione di prescrizione formulata dagli odierni ricorrenti si riferisse a tutte le domande proposte dall’attrice e, quindi, sia a quella di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento, sia a quelle consequenziali di restituzione, di ripristino del bene e di risarcimento danni.
Ha errato, pertanto, la Corte di Appello nel ritenere che l’eccezione proposta in primo grado dai convenuti non potesse intendersi riferita all’azione di risoluzione del contratto per inadempimento, bensì ai “diritti di credito che essa affermava inadempiuti”; e ciò per la semplice considerazione che nel presente giudizio l’attrice ha proposto domanda di risoluzione, e non di pagamento di crediti rimasti inadempiuti. E’ del tutto illogico, di conseguenza, ipotizzare che l’eccezione in parola fosse diretta a paralizzare una domanda mai proposta dalla controparte.
Alla luce di tale assorbente rilievo, appaiono prive di valore le argomentazioni poste a base della decisione impugnata, facenti leva sul fatto che i convenuti avevano dedotto l’inesistenza di validi atti interruttivi della prescrizione, non configurabili in relazione a diritti potestativi quale quello di chiedere la risoluzione del contratto, e avevano individuato nella stipulazione del contratto anziché nel dedotto inadempimento il momento iniziale di decorrenza del termine prescrizionale.
In ogni caso, va rammentato che, in tema di prescrizione estintiva, l’elemento costitutivo della relativa eccezione è l’inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e la manifestazione della volontà di profittare dell’effetto ad essa ricollegato dall’ordinamento, mentre la determinazione della durata della predetta inerzia, al pari delle norme che la disciplinano, rappresenta una mera “quaestio juris”, la cui identificazione spetta al potere dovere del giudice (Cass. 22-10-2010 n. 21752; Cass. 22-5-2007 n. 11843). Pertanto, allorché l’intento della parte di avvalersi della prescrizione sia stato manifestato mediante l’apposita eccezione, la genericità e l’errore relativamente al periodo di tempo che dovrebbe intendersi coperto dalla stessa nonché alla individuazione del termine iniziale o di quello finale non incide sul potere-dovere del giudice di esaminare l’eccezione medesima e di stabilire in concreto ed autonomamente -in base agli elementi di fatto ritualmente acquisiti al giudizio- se essa sia fondata in tutto o in parte, determinando il periodo colpito dalla prescrizione e la decorrenza di esso in termini eventualmente diversi da quelli prospettati dalla parte medesima (Cass. 22 – 5 -2007 n. 11843; Cass. 24-3-1999 n. 2789; Cass. 25-11-1992 n. 12539).
La natura costitutiva dall’azione di risoluzione contrattuale, inoltre, comporta che la relativa prescrizione possa essere utilmente interrotta soltanto dalla proposizione di domanda giudiziale e non anche mediante atti di costituzione in mora; sicché, nella specie, vi era comunque la possibilità di porre in essere un “valido” atto interruttivo, mediante proposizione di domanda giudiziale entro l’ordinario termine decennale.
Poiché, dunque, l’eccezione di prescrizione sollevata in primo grado dai convenuti si riferiva all’avversa domanda di risoluzione per inadempimento e a quelle consequenziali, il giudice del gravame, nel ritenere inammissibile, in quanto proposta per la prima volta in appello, l’eccezione di prescrizione di tale domanda, è incorso nella violazione dell’art. 345 c.p.c.
Va, infatti, ribadito il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui costituiscono eccezioni nuove, inammissibili ex art. 345 c.p.c. (nel testo novellato dalla legge n. 353 del 1990), la prospettazione di nuove circostanze o situazioni giuridiche, la deduzione di nuovi fatti, l’introduzione nel processo di un nuovo tema di indagine e di decisione, l’alterazione dell’oggetto sostanziale e dei termini della controversia, in modo da dar luogo ad una allegazione difensiva diversa da quella sviluppata ed esplorata in primo grado (Cass. 16-7-2004 n. 13253; Cass. 27-12-2004 n. 24024).
Non costituisce, pertanto, eccezione nuova, la cui proposizione è preclusa in appello dal citato art. 345 c.p.c., quella che, come nel caso in esame, non comporti l’allegazione di alcun fatto nuovo o diverso rispetto a quanto dedotto in primo grado.
In accoglimento del ricorso, di conseguenza, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Cagliari, la quale procederà a nuovo esame, attenendosi ai principi di diritto innanzi enunciati, e provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Cagliari.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17-6-2015.
Il consigliere estensore Il Presidente