RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Genova aveva, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale monocratico di Chiavari, condannato la predetta imputata alla pena di giorni 15 di reclusione (con pena sospesa), oltre al pagamento di spese processuali e al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile da liquidarsi in separato giudizio civile, in relazione al reato di cui all’articolo 610 codice penale.
Avverso la predetta sentenza ricorre l’imputata, per mezzo il suo difensore, affidandola impugnativa a due motivi di doglianza.
Il ricorso proposto nell’interesse della imputata deduce, come primo motivo di ricorso, la erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell’articolo 606, comma primo, lettera b, in relazione agli articoli 51 e 59, comma quarto, codice penale. Rileva la parte ricorrente che la corte distrettuale, dopo aver correttamente escluso la sussistenza del reato di violenza privata in relazione alla contestata condotta di ostruzione del passaggio alla persona offesa tramite parcheggio della propria autovettura, non ha tuttavia riconosciuto la sussistenza dell’esimente, anche nella forma putativa, dell’esercizio del diritto in relazione a quanto previsto dall’articolo 383 del codice di rito in ordine alla possibilità dell’arresto eseguito dal privato, e ciò in relazione alla seconda parte della condotta contestata nel capo di imputazione che descriveva l’imputata come colei che, per non far allontanare il (Omissis), gli aveva sottratto le chiavi del motociclo in attesa dell’arrivo della polizia che ella stessa aveva allertato. Deduce la parte ricorrente che aveva subito dalla presunta parte offesa un’aggressione fisica e dunque la condotta impeditiva descritta nel capo d’imputazione era semplicemente diretta ad evitare che il (Omissis) si allontanasse prima dell’arrivo della polizia.
Con il secondo motivo di ricorso l’imputata si duole della manifesta contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell’articolo 606, primo comma, lettera e, cpp, nella parte in cui aveva qualificato le condotte contestate come violenza privata, anziché come esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
Insorge avverso la impugnata sentenza anche la costituita parte civile, per mezzo del suo difensore, deducendo, agli effetti civili conseguenti alla condanna penale, violazione di legge della Corte distrettuale in relazione al mancato riconoscimento del delitto di violenza privata in ordine alla prima porzione di condotta contestata l’imputata, e cioè a quella che vedeva quest’ultima protagonista del parcheggio della propria autovettura innanzi all’accesso del locale ove era contenuta l’autovettura della parte offesa dal reato. Rileva la parte civile che, per costante affermazione della Corte di legittimità, la condotta di violenza prevista dall’articolo 610 del codice penale è rintracciabile anche nelle ipotesi di cosiddetta violenza impropria, considerato che ai fini della configurabilità del delitto in esame il requisito della violenza si debba identificare in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato, per mezzo del suo difensore, dall’imputata è infondato.
Lamenta la parte ricorrente la mancata applicazione della esimente putativa dell’esercizio del diritto, in relazione alla potestas coercitiva di cui all’articolo 383 del codice di rito, giacché, secondo la ricostruzione della parte ricorrente, la sottrazione delle chiavi del motociclo alla persona offesa era diretta ad evitare che quest’ultima si allontanasse dei luoghi teatro dei fatti descritti nel capo d’imputazione prima dell’arrivo della polizia.
Sul punto, occorre precisare che, per un verso, non ricorre una ipotesi di arresto del privato ai sensi del sopra richiamato articolo 383 c.p.p., perché, come già correttamente rilevato dalla Corte distrettuale, non si è in presenza di condotte che consentono, anche astrattamente, l’arresto in flagranza ai sensi dell’articolo 380 del codice di rito e che, per altro verso, non è possibile applicare la invocata scriminante neanche nella sua forma putativa, atteso che può rilevare, a tal fine, solo l’errore su norma extra penale, e non già quello, come nel caso di specie, che verta sull’interpretazione delle facoltà di arresto esercitabile dal privato. Ed invero, in tal caso si tratta di un mero errore di diritto, che non vale ad escludere la punibilità perché concettualmente non può sotto alcun profilo essere configurato come errore di fatto ( Cass., Sez. l, n. 276 del 11/10/1972 – dep. 22/01/1973, ALBERGANTI ).
Ma anche il secondo motivo di ricorso sollevato dall’imputata risulta infondato.
Sul punto giova ricordare che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni si differenzia da quello di violenza privata – che ugualmente contiene l’elemento della violenza o della minaccia alla persona – non nella materialità del fatto che può essere identica in entrambe le fattispecie, bensì nell’elemento intenzionale, in quanto nel reato di cui all’art. 392 cod. pen. l’agente deve essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l’oggetto della pretesa gli competa giuridicamente, pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata ( Cass., Sez. 5, n. 23923 del 16/05/2014 – dep. 06/06/2014, Dematte’). Ne discende che la condotta descritta nel capo d’imputazione non è in alcun modo diretta, in relazione alla sottrazione delle chiavi, ad esercitare un presunto diritto sulle stesse, quanto piuttosto a coartare la volontà della persona offesa in modo che quest’ultima non si allontanasse.
Risulta invece fondato il motivo di ricorso, avanzata ai sensi dell’articolo 576 c.p.p. dalla persona offesa, in ordine alla dedotta violazione di legge per la mancata qualificazione del reato di violenza privata anche in relazione alla condotta tenuta dall’imputata attraverso il parcheggio della propria autovettura in modo da impedire il passaggio dell’autovettura della persona offesa.
Sul punto, occorre ricordare la giurisprudenza di questa Corte di legittimità laddove ha più volte affermato che l’elemento della violenza nella fattispecie criminosa di violenza privata si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione, potendo consistere anche in una violenza “impropria”, che si attua attraverso l’uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione ( Cass., Sez. 5, n. 11907 del 22/01/2010, Cavaleri ). Ed invero, più precisamente è stato anche affermato che integra il delitto di violenza privata la condotta di colui che parcheggi la propria autovettura dinanzi ad un fabbricato in modo tale da bloccare il passaggio impedendo l’accesso alla parte lesa, considerato che, ai fini della configurabilità del reato in questione, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione ( Cass., Sez. 5, n. 8425 del 20/11/2013 – dep. 21/02/2014, Iovino) .
Ne consegue che, come correttamente rilevato dalla parte civile in sede di impugnativa, anche la condotta descritta nel capo di imputazione in relazione al parcheggio dell’autovettura può integrare il reato previsto e punito dall’articolo 610 codice penale in ragione della circostanza che il requisito della violenza si può identificare in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione.
In base al principio della soccombenza, l’imputata deve essere condannato, in solido, alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili limitatamente alla pronuncia di assoluzione dell’imputato con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Rigetta il ricorso della (Omissi) che condanna al pagamento delle spese processuali, nonché al rimborso delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che liquida in euro 1500, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 19.10.2015