Corte Suprema di Cassazione – Sezione quinta penale – sentenza n. 23524 del 1° aprile 2015

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SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(Omissis) avverso la sentenza n. 4204/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del 21/05/2014

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/04/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mario Pinelli, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Udito per la ricorrente l’avvocato (Omissis) che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

  1. (Omissis), imputata del reato di cui agli articoli 224, numero 1, e 227, comma 2, della legge fallimentare, per avere, nella sua qualità di amministratore unico della società (Omissis), dichiarata fallita il 16 ottobre 2008, omesso di tenere i libri e le scritture contabili obbligatorie, è stata assolta in primo grado dal tribunale di Genova. Su appello del pubblico ministero, la Corte d’appello di Genova ha ritenuto l’imputata responsabile del reato ascritto e l’ha condannata alla pena di mesi 4 di reclusione per la mancata tenuta del libro inventari nel periodo in cui è stata amministratrice della società (dal 29 giugno 2007 all’8 luglio 2008).
  2. Contro la sentenza di appello propone ricorso per cassazione l’imputata, a mezzo del difensore, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli articoli 217 e 224 della legge fallimentare, con particolare riferimento alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato; in particolare, rifacendosi alla motivazione della sentenza di primo grado, la difesa osserva che la (Omissis) non aveva potuto accedere alla documentazione contabile, nonostante si fosse attivata presso i soci e presso una società informatica per cercare di recuperare i files della precedente contabilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

  1. Il ricorso è inammissibile perché privo della necessaria specificità; in particolare, il ricorso si limita a riprodurre le motivazioni della sentenza di primo grado, senza confrontarsi, sul punto, con le specifiche motivazioni della sentenza di appello, laddove si afferma che le difficoltà esistenti per le modalità delle precedenti gestioni avrebbero senza dubbio giustificato lacune ed inesattezze nella contabilità, ma l’impossibilità di garantire una continuità della contabilità non esimeva l’amministratrice dal crearne una nuova.
  2. Affinché i motivi di ricorso siano specifici, non è sufficiente svolgere considerazioni di merito, meramente alternative a quelle operate dal giudice di appello, ma occorre confrontarsi con la motivazione del provvedimento di secondo grado, indicando in modo specifico perché il ragionamento della Corte territoriale debba ritenersi illegittimo od in violazione della normativa di legge. Tale confronto non vi è stato e quindi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; alla declaratoria di inammissibilità segue, per le gge (art . 616 c.p.p.), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso: cfr. Sez. 2, n. 35443 del 06/07/2007, Ferraloro, Rv. 237957) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00.

p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 1/4/2015

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