Corte Suprema di Cassazione – sezione lavoro – sentenza n. 21254 depositata il 28 agosto 2018

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FATTI DI CAUSA

  1. Il Tribunale di (OMISSIS), con sentenza nr. 127 del 2012, accoglieva la domanda di (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) spa relativamente all’accertamento di un demansionamento ed alla richiesta di risarcimento del danno; respingeva, invece, la domanda di differenze retributive.
  1. La Corte di appello di (OMISSIS), con sentenza nr. 340 del 2014, rigettato l’appello principale di (OMISSIS) SpA ed accolto quello incidentale della lavoratrice, condannava la società al pagamento di un’ulteriore somma (euro 56.638,41) a titolo di differenze di retribuzione oltre accessori.

2.1 Per quanto ancora rileva, la Corte distrettuale osservava che alla lavoratrice erano state affidate attività semplici e ripetitive che non richiedevano particolari cognizioni tecniche, né implicavano assunzioni di responsabilità e che, pertanto, non erano congruenti con il livello di quadro di secondo livello, riconosciuto alla (OMISSIS) in via giudiziale, con decorrenza dal 3.11.1995; quanto alle differenze di retribuzione, la Corte di merito riteneva dovuti gli importi richiesti dalla lavoratrice, a titolo di assegno personale quadri e voce denominata ASS72, in difetto di prova di un meccanismo di riassorbimento in ragione della promozione; per le differenze sulla parte variabile della retribuzione a titolo di straordinario, missioni, produttività ed incentivi, i giudici di merito osservavano che le stesse erano riconosciute in  busta paga e, tuttavia, erano state corrisposte in misura inferiore al dovuto.

  1. Per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso (OMISSIS) SpA affidato a 13 motivi complessivi (risultando due volte ripetuti, nella numerazione, il sesto ed il settimo motivo).
  2. Ha resistito con controricorso (OMISSIS).

RAGIONI DELLA DECISIONE

  1. Con il primo motivo, la società deduce – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 cod. civ; assume che, nell’assegnazione della lavoratrice all’ufficio di (OMISSIS), era stato rispettato il principio della sussistenza di esigenze tecniche, organizzative e produttive.
  2. Il motivo deve essere dichiarato inammissibile per novità della censura.

2.1 Nel giudizio di cassazione, infatti, è preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni che postulino indagini e accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito, a meno che tali questioni non abbiano formato oggetto di gravame o di contestazione nel giudizio di appello, nel rispetto del contraddittorio.

2.2 Ne consegue che ove una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima ancora di esaminare nel merito la questione stessa ( ex plurimis, Cass. nr. 13547 del 2014).

2.3 Nella sentenza impugnata, la questione dell’assegnazione all’Ufficio di (OMISSIS), in relazione al profilo denunciato, non è specificamente affrontata e la parte ricorrente non ha allegato di avere riproposto la questione nella memoria di costituzione nel giudizio di appello, come era suo onere ex articolo 346 cod. proc.civ.

2.4 Tale allegazione, per assolvere alla prescrizione di specificità dei motivi di ricorso ex articolo 366 nr. 6 cod. proc. civ., avrebbe dovuto essere articolata dalla ricorrente anche trascrivendo le parti rilevanti della memoria difensiva d’appello (oltre all’onere di deposito dell’atto ai sensi dell’articolo 369 nr. 4 cod. proc. civ.)

  1. Con il secondo motivo, è dedotta – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod. proc. civ – violazione e falsa applicazione dell’art. 421 cod. proc. civ . in tema di poteri istruttori del giudice e dell’art. 11 Cost.

3.1 Si assume che il giudice di merito avrebbe accertato il demansionamento «sulla base del solo capitolo di prova da lui direttamente formulato e diretto ad accertare le mansioni concretamente svolte presso l’ufficio di (OMISSIS) con riferimento all’intero periodo di assegnazione» senza prendere in considerazione le ulteriori circostanze rappresentate dalla proposta di ricollocazione della (OMISSIS) e dal suo rifiuto e dal fatto che presso l’Ufficio di (OMISSIS), classificato A2, e quello della filiale di (OMISSIS) non vi erano disponibili uffici di livello A2 privi di titolare, tanto che si rendeva necessario riformulare, al riguardo, prove testimoniali anche in appello.

3.2 Osserva la Corte che il motivo, da quanto è dato comprendere, sembra riferirsi all’uso di poteri istruttori da parte del giudice di primo grado, del cui esercizio la parte ricorrente si duole. Va, di conseguenza, osservato, come per la censura oggetto del primo motivo, che la relativa questione non risulta affrontata nella sentenza impugnata, sicché il rilievo incontra i medesimi limiti.

3.3 Sotto diverso profilo, il motivo, per come sviluppato, configura un vizio di motivazione, venendo in rilievo la mancata ammissione di mezzi istruttori che costituisce giudizio di fatto, inerendo alle circostanze materiali da provare in causa e che è sindacabile, in sede di legittimità, nei ristretti limiti di cui all’art. 360 nr. 5 cod.proc.civ.; seppure riqualificata, la censura è da respingere perché non indica, con il rigore richiesto dal vigente testo del predetto art. 360 nr.5 cod. proc. civ. (applicabile alla fattispecie) il «fatto storico», non esaminato, che abbia costituito oggetto di discussione e che abbia carattere decisivo (Cass. sez.un. nr . 8053 del 2014).

  1. Con il terzo motivo, (OMISSIS) S.p.A. deduce la violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale ai sensi dell’art. 1362 cod.civ.
  2. Con il quarto motivo, deduce – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 44 CCNL Poste 1994, dell’art. 24 CCNL Poste del 2001, dell’art. 21 del CCNL 2003, 2007 .

5.1 I due motivi sono unitariamente sviluppati e censurano la valutazione espressa dai giudici di merito in ordine al contenuto professionale della prestazione lavorativa della ricorrente.

5.2 I motivi sono inammissibili.

5.3 Anche queste censure -formalmente dedotte in termini di violazione di norme di diritto e dei contratti collettivi (queste ultime neppure trascritte)- schermano in realtà deduzione di vizi di motivazione, perché addebitano alla sentenza il malgoverno delle risultanze istruttorie in ordine all’accertamento di mansioni inferiori rispetto al profilo di inquadramento e sollecitano una nuova, inammissibile, lettura del materiale istruttorio (ex plurimis, Cass., sez. un., nr. 24148 del 2013; Cass., sez. un., nr. 8054 del 2014; in motiv., Cass. nr. 1541 del 2016).

  1. Con il quinto motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ – è censurata la violazione degli artt. 2043 e 1226 cod.civ .

6.1 E’ ribadita l’assenza di un demansionamento e, conseguentemente, è dedotto il difetto dei presupposti del diritto al risarcimento del danno; in ogni caso, è censurata la sentenza nella parte in cui riconosce un pregiudizio alla professionalità e procede alla sua determinazione con i medesimi criteri utilizzati dal giudice di primo grado.

6.2 Il profilo di censura relativo all’assenza di un demansionamento resta assorbito dalle statuizioni rese in relazione ai precedenti motivi.

6.3 Per il resto, il motivo non chiarisce specificamente in qual modo le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata siano in contrasto con le norme indicate nella rubrica del motivo o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità.

6.4 Va, comunque, osservato che i giudici di merito, quanto al pregiudizio subito per effetto dell’accertato demansionamento ed in punto di determinazione del danno, hanno considerato la qualifica non trascurabile ( di quadro di secondo livello) della lavoratrice, la durata del demansionamento ( 134 mesi), l’evoluzione organizzativa e tecnica delle mansioni precluse alla stessa e ritenuto che detti elementi, sintomatici di un pregiudizio alla professionalità, giustificassero la liquidazione, come già operata in primo grado dal Tribunale, in una misura quantificabile al 30% della retribuzione percepita dalla lavoratrice.

6.5 In tale ragionamento, non è ravvisabile alcun errore o violazione dei principi elaborati da questa Corte; deve, in proposito, ribadirsi che l’esercizio, in concreto, del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità quando la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell’uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito (Cass. nr. 24070 del 2017) e non vi sia un macroscopico scostamento da dati di comune esperienza o una radicale contraddittorietà delle argomentazioni (Cass. nr. 12253 del 2015; nr. 18778 del 2014).

6.6 Vizi questi non dedotti nel motivo in esame, atteso che la parte ricorrente si è limitata genericamente a sostenere non provato il danno ed «eccessiva» l’operata liquidazione.

  1. Con i motivi dal sesto al tredicesimo, (OMISSIS) S.p.A. censura la violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale ai sensi dell’art. 1362 cod. proc. civ. ( il sesto, l’ulteriore sesto, l’ottavo, il decimo) nonché la violazione e falsa applicazione – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. – dell’art. 55 del CCNL 1994 ( settimo motivo) degli artt. 67 del CCNL 1994, 60 del CCNL del 2001, 63 del CCNL 2003, 66 del CCNL del 2007 ( l’ulteriore settimo), degli artt. 29 e 73 del CCNL del 1994, 39 del CCNL del 2001 e del 2003, 42 del CCNL 2007 ( nono motivo) degli artt. 68 del CCNL del 1994, 61 del CCNL , 64 DEL ccnI DEL 2003 e 60 del ccnI del 2007 ( undicesimo motivo).

7.1 Le censure si arrestano al rilievo di inammissibilità, per difetto di specificità.

7.2 Quando sia denunziata in ricorso la violazione di norme del contratto collettivo la deduzione della violazione deve essere accompagnata dalla trascrizione integrale delle clausole, al fine di consentire alla Corte di individuare la ricorrenza della violazione denunziata ( cfr. Cass. nr. 25728 del 2013; Cass. nr. 2560 del 2007; Cass. nr. 24461 del /2005 ) nonché dal deposito integrale della copia del contratto collettivo (Cass., sez. un., nr. 20075 del 2009) o dalla indicazione della sede processuale in cui detto testo è rinvenibile ( Cass., sez. un., nr. 25038 del 2013).

7.3 Nella fattispecie di causa le clausole del contratto collettivo di cui si denunzia la violazione (articoli) sono riportate solo per sintesi del contenuto sicché non è consentito alla Corte alcun esame del loro effettivo ed integrale tenore testuale .

  1. Conclusivamente il ricorso va respinto.
  2. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano coma da dispositivo

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. nr. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, il 19.4.2018

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