Fatti e svolgimento del processo
(Conduttore Omissis) agì in giudizio nei confronti di (locatore Omissis) per ottenere la restituzione dell’importo dei canoni di locazione pagati in eccesso per un immobile sito in Firenze, assumendo che il locatore si era rifiutato di stipulare contratto scritto, e che fosse quindi applicabile alla fattispecie l’art. 13, co. 5, della legge n. 431 del 1998. La sua domanda venne accolta dal Tribunale di Firenze, che condannò il (locatore Omissis) a restituirgli l’importo di € 5.490,00. La Corte di Appello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre il (locatore Omissis), sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso il (conduttore Omissis), che ha altresì depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
1.- Con l’unico motivo del ricorso si denunzia «violazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma 246 L. 311/2004, degli artt. 1, comma quarto e 13 L. 431/1998 e dell’art. 1418 c.c. (art. 360.1 n. 3 c.p.c.)».
Il motivo è infondato.
Secondo il ricorrente, dopo l’entrata in vigore dell’art. 1, co. 346, della legge n. 311 del 2004 non avrebbe potuto più trovare applicazione l’art. 13, co. 5, della legge n. 431 del 1998 (oggi peraltro riformulato, come si vedrà, dall’art. 1, co. 59, della legge 28 dicembre 2015 n. 208), nella parte in cui prevedeva, su iniziativa del conduttore, la possibile sanatoria della nullità del contratto di locazione privo di forma scritta (nonché la sua riconduzione a condizioni conformi a quanto previsto dai commi 1 e 3 dell’articolo 2, con determinazione del canone in base alle previsioni degli accordi territoriali di zona), laddove tale forma fosse stata abusivamente imposta dal locatore.
Osserva il collegio che l’art. 1, co. 59, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 ha riformulato il testo dell’art. 13 della legge n. 431 del 1998 e, con l’attuale sesto comma, ha esteso la previsione prima contenuta nel quinto comma della disposizione con riguardo all’ipotesi di abusiva imposizione della forma verbale della locazione da parte del locatore, a tutti i casi in cui il contratto non sia stato registrato dal locatore nel termine di cui al primo comma dell’art. 1 della legge. Il settimo comma del nuovo testo dell’articolo 13 in esame prevede poi che «le disposizioni di cui al comma 6 devono ritenersi applicabili a tutte le ipotesi ivi previste insorte sin dall’entrata in vigore della presente legge».
Di conseguenza, atteso che nella specie è pacifico che il contratto per cui è causa (stipulato nel 2007) non sia mai stato registrato, non possono sussistere dubbi sulla correttezza della decisione impugnata.
2.- Il ricorso è rigettato. Le spese del giudizio di cassazione vanno integralmente compensate, in considerazione dell’avvenuta decisione della controversia sulla base di ius superveniens.
Per questi motivi La Corte: rigetta il ricorso; dichiara integralmente compensate le spese legittimità tra le parti. Così deciso in Roma, in data 22 marzo 2016