Corte di Cassazione – sezione seconda civile – sentenza n. 16704 del giorno 11 agosto 2015.

Download PDF

CONSIDERATO in FATTO
Con sentenza n. 20741/2004 questa Corte accoglieva il ricorso di (Omissis) (avverso la sentenza n. 3072/2000 della Corte di Appello di Napoli) e rinviava, anche per le spese del giudizio ad altra sezione della medesima Corte distrettuale.
Riassunto il giudizio, all’esito del rinvio, la Corte di Appello di Napoli, con decisione n. 1222/2009, disponeva (per quanto rileva nell’odierna sede) la compensazione fra le parti delle spese di tutti i gradi e le fasi del giudizio.
Per la cassazione, in punto, dell’ultima anzidetta decisione ricorre il (Omissis), con atto affidato a due ordini di motivi.
Non ha svolto attività difensiva la parte intimata.
RITENUTO in DIRITTO
1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di “violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 112 e 385 c.p.c. in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.”.
Il motivo è assistito dalla formulazione, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., del seguente testuale quesito di diritto: “Dica la Corte se la Corte di Appello di Napoli, quale giudice di rinvio, abbia violato l’art. 91 c.p.c. per non aver posto le spese di giudizio a carico della parte soccombente risultante all’esito finale del giudizio”.
2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di “violazione e/o falsa applicazione 92, 112 e 385 c.p.c. nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.”.
Il motivo è corredato dalla formulazione del seguente articolato quesito: ” Dica la Corte se la corte di Appello di Napoli, quale giudice del rinvio, abbia violato l’art. 92 c.p.c. per aver compensato le spese del giudizio in assenza dei presupposti oggettivi previsti dalla norme (e) per non aver fornito idonea, sufficiente e logica motivazione in ordine alle ragioni per le quali è pervenuta alla pronuncia di compensazione delle spese di giudizio”.
3.- I due esposti motivi possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro contiguità e continuità logica ed argomentativa.
Con entrambi si censura la compensazione delle spese operata dal Giudice del rinvio.
La decisione gravata, all’esito dell’accennato giudizio di rinvio, ha dedicato alla contestata compensazione le ultime quattro righe della sentenza di seguito riportate: “ragioni di equità, con particolare riguardo alle peculiarità della vicenda e all’oggettiva complessità della controversia, inducono la Corte all’integrale compensazione fra le parti delle spese di tutti i gradi e le fasi del giudizio”.
I motivi del ricorso sono fondati.
L’impugnata sentenza è viziata ed errata sia per carenza di motivazione in punto che per errata applicazione delle norme di diritto invocate in ricorso.
Sotto il primo dei due anzidetti profili deve rilevarsi che, nella fattispecie, neanche per implicito è possibile dedurre le specifiche ragioni fondanti l’esercizio del potere di compensazione delle spese
Al riguardo deve ribadirsi il principio che la motivazione della compensazione delle spese del giudizio, anche nel regime previgente alla novella del 2009, doveva comunque evincersi con precisione dal generale contesto della decisione tenuto, in particolare, conto del tipo di giudizio in cui interveniva, all’esito di precedente rinvio, la decisione gravata. Quanto alle invocate violazioni di legge deve rammentarsi come “in tema di liquidazione delle spese, per le ipotesi di cassazione della sentenza, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, deve attenersi al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo” ( ex plurimis: Cass. civ. Sez. II, Sent. 7 febbraio 2007, n. 2634), esito globale del processo del tutto disatteso dalla impugnata sentenza.
In ogni caso deve ulteriormente rilevarsi, così affermando apposito principio, che la compensazione delle spese, in assenza di ogni dovuta esplicazione delle ragioni giustificanti una deroga al principio generale della soccombenza valutato con riferimento all’esito globale del processo, non può mai vanificare totalmente il vantaggio economico conseguito per effetto del giudizio.
4.- La fondatezza dei due motivi comporta l’accoglimento del proposto ricorso e conseguentemente la cassazione della sentenza impugnata con rinvio della causa ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli, affinché la stessa decida la controversia uniformandosi ai principi di diritto sopra enunciati.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione

Download PDF