Corte di Cassazione – sezione quinta penale – sentenza n.35021 del 18 giugno 2015

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RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice di pace di Pozzuoli, con la sentenza impugnata, ha ritenuto (Omissis) responsabile di ingiuria in danno di (Omissis) e di minaccia in danno della medesima (Omissis) e (Omissis) e l’ha condannato alla pena di € 500 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore delle persone offese, costituite parti civili.
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Napoli per violazione di legge e vizio di motivazione. Lamenta che la determinazione della pena sia avvenuta senza indicazione della pena base, senza specificazione del reato più grave e senza aumento per la continuazione; inoltre, che siano state concesse le attenuanti generiche senza motivazione alcuna, in un caso che non ne giustifica la concessione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per carenza d’interesse, in quanto nel nostro ordinamento non sussiste la possibilità di proporre impugnazioni che si risolvano in una mera pretesa teorica preordinata alla astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione, ma è, invece, sempre necessario che il ricorrente abbia un concreto interesse all’impugnazione, con la conseguenza che deve essere comunque dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall’annullamento della decisione impugnata (ex multis, Cass., n. 35722 del 29/4/2013).
Nella specie, il Pubblico Ministero ricorrente si limita a censurare il procedimento di determinazione della pena e la concessione delle attenuanti generiche senza lamentare una concreta violazione di legge o l’irragionevolezza del trattamento, né illustra le ragioni per cui le attenuanti generiche non sarebbero state concedibili, con la conseguenza che l”impugnazione si risolve nella perorazione di un intervento che ponga rimedio alla sciatteria del giudicante e non ad un errore decisorio.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale.
Così deciso il 18/6/2015

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