Corte di Cassazione – sezione quinta penale – sentenza n. 32440 del 15 luglio 2015

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RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza deliberata il 17/02/2015, il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato il decreto in data 21/01/2015 con il quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli, per quanto è qui di interesse, ha disposto il sequestro preventivo di (Omissis) s.r.l. con sede legale (Omissis) addebitando a (Omissis) le imputazioni provvisorie di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in relazione a (Omissis), dichiarata fallita il 22/07/2009.

Avverso l’indicata ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli ha proposto ricorso per cassazione (Omissis), attraverso il difensore avv. (Omissis), denunciando – nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. – nullità dell’ordinanza per mancanza di motivazione. In occasione dell’udienza camerale, la difesa aveva depositato una memoria con la quale si contestava il fumus, deducendo la diversità dell’attività svolta da (omissis) rispetto a quella esercitata da (Omissis), l’insussistenza dì rapportì commerciali tra l’una e l’altra, la mancanza di cessioni di crediti, di trasferimenti di beni strumentali, di attività patrimoniali e/o dell’avviamento dalla fallita a (Omissis), l’estraneità dì (Omissis) rispetto alle vicende riguardanti la fallita, il logoramento dei suoi rapporti con (Omissis) (dominus di (Omissis)), le vicende di trasformazione della compagine sociale di (Omissis). Prima dell’udienza camerale erano stati depositati una consulenza tecnica del dott. (Omissis) (che, sulla base di un esame analitico della documentazione contabile della società sequestrata, evidenziava elementi idonei ad escludere con assoluta certezza qualsiasi rapporto di continuità tra (Omissis) e (Omissis) e i verbali delle dichiarazioni assunte ex art. 391 bis cod. proc. pen. da (Omissis) (i quali evidenziavano le vicende di trasformazione della compagine sociale di (Omissis), che trovavano la loro origine non già nella volontà di dissimulare il ruolo di (Omissis), ma nell’esigenza di (Omissis) di affrancarsi definitivamente da questi). Il Tribunale del riesame non ha esaminato la documentazione prodotta, sicché l’ordinanza impugnata è priva di effettiva motivazione, configurandosi il vizio di violazione di legge anche nei casi dì totale mancanza di motivazione e di motivazione meramente apparente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto nei termini di seguito indicati. Come la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di puntualizzare, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di “violazione di legge” per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004 – dep. 13/02/2004, P.C. Ferazzi in proc.Bevilacqua, Rv. 226710): in questa prospettiva, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione dì legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 – dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692; conf. S.U., 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio, non massimata sul punto).

Rientra in questa ipotesi l’ordinanza impugnata. Pur deducendo elementi potenzialmente in grado di incidere sulle valutazioni del giudice cautelare in ordine al fumus del reato in relazione al quale la misura cautelare reale è stata disposta, gli atti indicati dalla difesa sono stati del tutto pretermessi dall’ordinanza impugnata (la consulenza tecnica e i verbali di informazioni depositati il 13/02/2015) ovvero esaminati in termini del tutto generici e inidonei a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (la memoria depositata in udienza).

Pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame.

Così deciso il 15/07/2015.

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