SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 20/12/1995-5/1/1996, il Tribunale di Patti condannò il Comune di (Omissis) al risarcimento del danno da occupazione appropriativa subìto dalla Società (Omissis) per la perdita di proprietà della porzione del suo fondo, irreversibilmente trasformata a strada pubblica ed a parcheggio. Il Tribunale rigettò l’eccezione di prescrizione, e ravvisò i presupposti per la liquidazione del danno richiesto, in ragione del valore venale del terreno.
Il gravame dal Comune fu, in parte, accolto dalla Corte d’Appello di Messina, ma la relativa decisione fu cassata, con sentenza n. 15949 del 2005, da questa Corte, che, per quanto, ancora interessa, rilevò l’intervenuta formazione del giudicato interno sulla qualificazione come “appropriativa” dell’occupazione effettuata dal Comune, con conseguente necessità di individuare il dies a quo del termine di prescrizione.
Giudicando in sede di rinvio, la Corte messinese ritenne prescritta la domanda, proposta nel 1988, evidenziando che, in difetto di occupazione legittima, il termine iniziale del relativo quinquennio andava individuato nell’irreversibile trasformazione dell’area, intervenuta nell’anno 1979, con conseguente tardività dell’azione.
Per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso Società (Omissis), affidato ad un mezzo, successivamente illustrato da memoria, al quale il Comune ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col proposto ricorso, deducendo la violazione di norme di diritto, la ricorrente lamenta che la Corte territoriale non aveva tenuto conto che il dies a quo della prescrizione andava individuato, in base allo jus superveniens “non più dalla irreversibile trasformazione del suolo per la realizzazione dell’opera pubblica, ma, dalla data di entrata in vigore del DPR n. 327 del 2001”, il cui art. 43, applicabile anche per le fattispecie pregresse, esclude che l’Amministrazione diventi proprietaria di un bene in assenza di un titolo previso dalla legge, con perdurante sussistenza del diritto di proprietà e conseguente irrilevanza della data in cui si è realizzata l’opera pubblica.
2. Il ricorso va accolto per le seguenti considerazioni.
3. Va premesso che l’invocato art. 43 del DPR n. 327 del 2001, che aveva dettato una prima regolamentazione dell’acquisizione sanante nell’ambito di un sistema organico di norme destinato a superare l’istituto dell’occupazione acquisitiva, è stato dichiarato l’illegittimo, per eccesso di delega, con sentenza n. 293 del 2010 della Corte costituzionale e che l’art. 42 bis, introdotto, per colmare il vuoto, col D.L. n. 98 del 2011, art. 34, co 1, convertito con la L n. 111 del 2011, è inapplicabile ai fatti anteriori alla data del 30 giugno 2003 di entrata in vigore del menzionato DPR n. 327 (cfr. al riguardo, Cass. SU n. 735 del 2015)
4. Peraltro, come già rilevato da questa Corte con la precedente sentenza n. 15949 del 2005, sulla qualificazione della domanda in termini di occupazione appropriativa (piuttosto che usurpativa) si è formato il giudicato, avendo in tal senso statuito il Tribunale senza che sul punto fosse stato proposto appello, ragion per cui è stato demandato al giudice del rinvio l’accertamento sulla decorrenza della prescrizione: la questione dell’intervenuta acquisizione a titolo originario del bene, già di proprietà del ricorrente, in capo al Comune (logicamente incompatibile con l’invocata acquisizione sanante) per effetto dell’occupazione e della manipolazione del bene stesso non può, in conclusione, esser più posta in discussione, considerazione che rende inapplicabile nella specie il diverso principio, affermato dalle SU di questa Corte con la citata sentenza 735 del 2015, che, in ossequio alla giurisprudenza dalla Corte EDU secondo cui l’espropriazione deve sempre avvenire in “buona e debita forma”, ha messo al bando l’istituto dell’occupazione acquisitiva come titolo di acquisto della proprietà in capo all’Amministrazione (considerandolo alla stregua di un illecito permanente di diritto comune).
5. Tuttavia, l’esigenza di superare i punti di criticità della disciplina dell’istituto dell’occupazione acquisitiva rispetto all’art. 1 del protocollo addizionale alla Convenzione EDU come interpretato dalla Corte di Strasburgo (tra le tante, le sentenze Carbonara & Ventura c. Italia, 30 maggio 2000; Scordino c. Italia, 15 e 29 luglio 2004; Acciardi c. Italia, 19 maggio 2005; De Angelis c. Italia, 21 dicembre 2006; Pasculli c. Italia, 4 dicembre 2007), ha indotto questa Corte (Cass. n. 8965 del 2014) a fissare il condivisibile principio secondo cui il dies a quo del termine di prescrizione del danno (da illecito istantaneo con effetti permanenti) inizia a decorrere non dalla data dell’irreversibile trasformazione (o se antecedente dalla scadenza del periodo dell’occupazione legittima), ma dal momento in cui l’azione dell’Amministrazione venga o possa essere percepita dal proprietario come danno ingiusto ed irreversibile, e che la prova del relativo dato incombe sull’Amministrazione stessa.
6. L’impugnata sentenza, che non si è attenuta al suddetto principio, deve, in conseguenza, esser cassata con rinvio alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione, per la determinazione del quantum, secondo il principio già fissato nella precedente sentenza, previa valutazione, nei termini anzidetti, dell’eccezione di prescrizione e per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Messina, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2015.