Corte di Cassazione – sezione lavoro – sentenza n.17632 del 4 settembre 2015

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dell’8-12.1.2009 la Corte d’Appello di Bari rigettò il gravame proposto dall’Inps avverso la pronuncia di prime cure che aveva riconosciuto a (omissis), operaia agricola a tempo determinato titolare di pensione categoria VO, il diritto alla riliquidazione della pensione, da calcolarsi sulla base del salario convenzionale pubblicato nell’anno successivo a quello in cui il lavoro era stato prestato e, quindi, al pagamento delle differenze pensionistiche maturate.

Avverso tale sentenza della Corte territoriale, l’Inps ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo.

(Omissis) ha resistito con controricorso, eccependo altresì la tardività del ricorso, stante l’inosservanza del termine breve decorrente dalla data dell’asserita notifica della sentenza impugnata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente ha affermato che la sentenza impugnata non era stata notificata ed ha prodotto una copia autentica di tale sentenza priva della relata di notifica.

La controricorrente ha invece prodotto la copia notificata della sentenza; la notifica è stata fatta al difensore dell’Inps costituito in grado d’appello (avv. Omissis)) e al domicilio eletto (Bari, via Putignani 108 – Uffici Avvocatura lnps); si tratta quindi di notificazione rituale ed idonea a far decorrere il termine breve per il ricorso per cassazione.

In tale contesto processuale trova applicazione il principio secondo cui, nell’ipotesi in cui il ricorrente per cassazione non alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, la Corte di Cassazione deve ritenere che lo stesso ricorrente abbia esercitato il diritto di impugnazione entro il cosiddetto termine lungo di cui all’art. 327 cpc, procedendo all’accertamento della sua osservanza; tuttavia, qualora o per eccezione del controricorrente o per le emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio emerga che la sentenza impugnata era stata notificata ai fini del decorso del termine di impugnazione, la Suprema Corte, indipendentemente dal riscontro della tempestività o meno del rispetto del termine breve, deve accertare se la parte ricorrente abbia ottemperato all’onere del deposito della copia della sentenza impugnata entro il termine di cui al primo comma 369 cpc e, in mancanza, deve dichiarare improcedibile il ricorso, atteso che il riscontro della improcedibilità precede quello dell’eventuale inammissibilità (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 9005/2009; Cass., n. 7469/2014).

2. Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile.

Le spese, da distrarsi a favore del difensore avv. (Omissis), dichiaratosi antistatario, e liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P. Q. M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese, da distrarsi a favore del difensore avv. (Omissis) e che liquida in euro 2.100,00 (duemilacento), di cui euro 2.000,00 (duemila) per compenso, oltre spese generali 15% e accessori come per legge.

Così deciso in Roma il 3 giugno 2015.

 

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