In tema di processo del lavoro, il dispositivo letto in udienza e depositato in cancelleria ha una rilevanza autonoma poiché racchiude gli elementi del comando giudiziale che non possono essere mutati in sede di redazione della motivazione e non è suscettibile di interpretazione per mezzo della motivazione medesima, sicché le proposizioni contenute in quest’ultima e contrastanti col dispositivo devono considerarsi come non apposte e non sono suscettibili di passare in giudicato od arrecare un pregiudizio giuridicamente apprezzabile.
Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione – sezione lavoro – con sentenza n. 23463 del 17 novembre 2015
Il caso
In un giudizio di lavoro pendente in sede di legittimità, la controricorrente deduceva, suffragando il rilievo mediante allegazione non contestata da controparte, che, con riguardo agli aspetti economici della vicenda, sussisteva assoluta incompatibilità tra il dispositivo (della sentenza di appello) letto in udienza e la motivazione della sentenza successivamente depositata.
Rilevava che, in ragione del contrasto insanabile fra dispositivo e motivazione e della mancata impugnazione della statuizione, poteva dirsi intervenuta la stabilizzazione del dispositivo letto in udienza, con prevalenza di questo sulla sentenza.
Secondo i giudici di legittimità, i rilievi contenuti nel controricorso sono pertinenti, poiché il dispositivo letto in udienza, prodotto dalla ricorrente in copia autentica senza che al riguardo siano state mosse contestazioni dalla controparte, esplicita il decisum nel senso della integrale reiezione del gravame.
Viceversa – proseguono i giudici di legittimità – la motivazione e il dispositivo riportato in calce alla sentenza, invece, divergono dal predetto dispositivo, prevedendo l’accoglimento parziale del gravame, con applicazione delle disposizioni dell’art. 32 L. 183/2010 e limitazione della condanna della Rai al pagamento dell’indennizzo nella misura di sei mensilità.
Gli Ermellini rilevano che il contrasto è inconciliabile, in quanto mentre la motivazione afferma il ridimensionamento delle conseguenze patrimoniali che discendono dall’affermata nullità del termine, il dispositivo si limita a confermare in toto le statuizioni rese in primo grado di accoglimento delle pretese economiche della lavoratrice, senza le limitazioni discendenti dall’applicazione del citato art. 32.
Il principio richiamato.
I giudici di piazza Cavour richiamano in proposito l’enunciato di cui alla sentenza Cass. n. 7706 del 16/05/2003 (Rv. 563221): “questa Corte ha ripetutamente affermato che nello speciale rito del lavoro la redazione del dispositivo della sentenza, non è come nel rito ordinario, atto puramente interno, ma è atto di rilevanza esterna poiché la sua lettura in udienza porta ad immediata conoscenza delle parti il contenuto della decisione e poiché di esso le parti stesse possono valersi come titolo esecutivo autonomo sicché, dovendo il dispositivo essere giustificato dalla motivazione, quando quest’ultima sia contraria al dispositivo, la contraddittorietà tra dispositivo e motivazione porta inevitabilmente all’annullamento della sentenza ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. (cfr. in tali sensi Cass. 8 agosto 1997 n. 7380 ed in argomento tra le altre anche Cass. 1 marzo 2001 n. 2958 e Cass. 7 febbraio 2000 n. 1335, secondo cui il contrasto insanabile tra dispositivo letto in udienza e motivazione depositata in cancelleria da luogo a nullità – a norma dell’art. 156, secondo comma, c.p.c. – che si converte in motivo di gravame ai sensi dell’art. 161, primo comma, c.p.c., con la conseguenza che in difetto di impugnativa deve prevalere il dispositivo che, acquistando pubblicità con la lettura fattane in udienza, cristallizza stabilmente la relativa statuizione, salvo che non si configuri un caso di inesistenza della sentenza, cui adde, infine, Cass. 11 maggio 2002 n. 6786, Cass. 8 novembre 2001 n. 13839, Cass. 10 novembre 1998 n. 11336, Cass. 30 luglio 1996 n. 6855, che hanno tutte statuito l’inidoneità a costituire cosa giudicata delle enunciazioni contenute in motivazione ed incompatibili con il dispositivo letto in udienza)”.
La lettura del dispositivo nel rito del lavoro.
Precisano pertanto i giudici di piazza Cavour che secondo autorevole dottrina, con la lettura del dispositivo il giudice perde ogni potere decisorio e deve reputarsi cessata la pendenza della causa dinanzi a lui.
Nella specie sottoposta all’esame della Corte di legittimità, la statuizione come risultante dal dispositivo della sentenza non è stata assoggettata ad impugnazione: non dalla datrice di lavoro, i cui motivi enunciati in ricorso sub 4 e 5 attengono alla motivazione difforme dal dispositivo letto in udienza, non dalla lavoratrice, la quale non ha un interesse processualmente rilevante (art. 100 c.p.c.) a far dichiarare la nullità della sentenza, atteso che, essendo il comando giudiziale contenuto nel dispositivo letto in udienza, l’esito della controversia corrisponde esattamente a quello sperato.
Ne discende – proseguono gli Ermellini – che la statuizione in concreto deve reputarsi conforme al dispositivo letto in udienza poiché “la circostanza che il dictum giudiziale risieda nel dispositivo … impedisce che le enunciazioni incompatibili contenute nella motivazione siano suscettibili di passare in giudicato ed arrecare pregiudizio giuridicamente apprezzabile” (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 21885 del 26/10/2010, Rv. 615354).
Di conseguenza – concludono i giudici di legittimità – il decisum deve essere ravvisato nella motivazione della sentenza integrata con il dispositivo letto in udienza, con prevalenza di quest’ultimo, secondo il costante indirizzo espresso dalla Corte di legittimità sul punto ( v., per tutte, Cass. 18090/2007 rv 598603).
Il principio di diritto affermato con la sentenza.
Da qui il rigetto integrale del ricorso con affermazione del principio di diritto nei termini che seguono: “In tema di processo del lavoro, il dispositivo letto in udienza e depositato in cancelleria ha una rilevanza autonoma poiché racchiude gli elementi del comando giudiziale che non possono essere mutati in sede di redazione della motivazione e non è suscettibile di interpretazione per mezzo della motivazione medesima, sicché le proposizioni contenute in quest’ultima e contrastanti col dispositivo devono considerarsi come non apposte e non sono suscettibili di passare in giudicato od arrecare un pregiudizio giuridicamente apprezzabile”.
Una breve riflessione
La sentenza in rassegna, pur inserendosi nel solco di un filone giurisprudenziale in senso conforme, nel ribadire la prevalenza del dispositivo sulla motivazione della sentenza e sullo stesso dispositivo (eventualmente difforme) contenuto in calce alla motivazione stessa, precisa come il dispositivo abbia una rilevanza del tutto autonoma e non è suscettibile di interpretazione. Non solo, ma nel caso di contrasto le statuizioni difformi contenute nella motivazione sono da considerarsi come non apposte, mentre, per altro verso, esse (quelle difformi) sono insuscettibili di passare in giudicato.
Come si può notare, nel processo del lavoro, la tematica del contrasto tra dispositivo e sentenza viene affrontata e risolta in termini diversi di quanto accade nel processo civile (si veda sul punto l’articolo al seguente link: https://www.iclouvell.com/contrasto-tra-dispositivo-e-motivazione-della-sentenza-civile-ecco-come-e-possibile-reagire/ ), mentre appare in linea con quanto accade nel processo penale ( si veda in proposito l’articolo al seguente link: https://www.iclouvell.com/sentenza-penale-sulla-motivazione-vince-il-dispositivo-letto-in-udienza/ ).
avv. Filippo Pagano (f.pagano@clouvell.com)
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