Qui di seguito la motivazione integrale della sentenza della Cassazione civile sezione tributaria – 11 febbraio 2015 n. 2625
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MERONE Antonio – Presidente -Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere -Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere -Dott. MELONI Marina – Consigliere -Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere -ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 13685/2009 proposto da: P.A. in proprio, elettivamente domiciliato in ROMA VIASIRACUSA 16, presso lo studio dell’avvocato NARDI MASSIMO, che lorappresenta e difende unitamente agli avvocati LUIGI MARSICO, ALDOPROTANO, giusta delega in atti; – ricorrente – contro EQUITALIA FOGGIA SPA in persona del legale rappresentante protempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FARNESINA 269,presso lo studio dell’avvocato POTITO FLAGELLA, rappresentato edifeso dall’avvocato MARIO A. CIARAMBINO giusta delega a margine; – controricorrente -avverso la sentenza n. 177/2009 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. diFOGGIA, depositata l’11/05/2009;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del17/12/2014 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
P.A. impugnò il provvedimento di fermo amministrativo, relativo ad una vettura ed a un motociclo, negando di aver mai ricevuto la cartella cui lo stesso faceva riferimento. Il ricorso fu rigettato in primo grado, e la decisione fu confermata in appello, con la sentenza indicata in epigrafe, secondo cui: a) nella busta spedita, mediante raccomandata postale, vi era la cartella di pagamento, in quanto la spedizione era stata “effettuata pur sempre dal concessionario, che offre sufficienti garanzie” in tal senso; b) l’estratto di cartella depositato conteneva un elenco di codici e numeri corrispondenti a quelli richiesti nell’originaria cartella.
Avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso il contribuente con cinque motivi, ai quali ha resistito con controricorso la concessionaria Equitalia ETR S.p.A. (già Equitalia Foggia S.p.A.).
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Col primo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, artt. 1335 e 2697 c.c., il ricorrente lamenta che, nell’affermare che la spedizione effettuata dal concessionario dava di per sè garanzia che nella busta vi fosse la cartella di pagamento, la CTR ha violato i principi espressi da questa Corte, secondo cui; in caso di contestazione relativa al contenuto della busta spedita l’onere della prova di detto contenuto spetta al mittente medesimo.
- Il motivo è fondato. La CTR ha fatto malgoverno del principio secondo cui: “nel caso di notifica della cartella di pagamento mediante l’invio diretto di una busta chiusa raccomandata postale, è onere del mittente il plico raccomandato fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto, allorchè risulti solo la cartolina di ricevimento ed il destinatario contesti il contenuto della busta medesima” (da ultimo, Cass. n. 18252 del 2013, proprio in tema di cartella di pagamento), principio che non soffre eccezioni in ragione di qualità soggettive del mittente, tenuto anzi al rispetto dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede col contribuente.
- La sentenza va, quindi, cassata, restando assorbito l’esame dei restanti mezzi, con rinvio alla CTR della Puglia, sez. staccata di Foggia, in altra composizione, che si atterrà al suddetto principio e provvederà, anche, a liquidare le spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa e rinvia, anche per le spese alla CTR della Puglia, sez. staccata di Foggia, in altra composizione.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2015