SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(Omissis), rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. (Omissis), con domicilio eletto nello studio dell’Avv. (Omissis) in Roma, via (Omissis);
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale dello Stato, con quest’ultima in Roma, via (Omissis) domicilio presso gli Uffici di dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente
avverso il decreto della Corte d’appello di Catanzaro depositato il 6 dicembre 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 aprile 2015 dal Consigliere relatore Dott. (Omissis);
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. (Omissis), che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto che la Corte d’appello di Catanzaro, con decreto in data 6 dicembre 2012, ha dichiarato improcedibile il ricorso per equa riparazione proposto, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, da (Omissis) per mancato rispetto del termine di durata ragionevole del processo presupposto, rilevando che la parte ricorrente non aveva provveduto, nel termine assegnato, alla notificazione del ricorso introduttivo e del decreto con il quale era stata fissata l’udienza;
che per la cassazione del decreto della Corte d’appello il (Omissis) ha proposto ricorso, con atto notificato il 24 maggio 2013, sulla base di un motivo;
che, in esito alla rinnovazione della notifica del ricorso, disposta con ordinanza interlocutoria di questa Corte 30 giugno 2014, n. 14835, ed eseguita dal ricorrente il 23 luglio 2014, l’intimato Ministero si è costituito con controricorso.
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata;
che con l’unico motivo (violazione o falsa applicazione degli artt. 3, comma 4, della legge n. 89 del 2001, 154 cod. proc. civ. e 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo) ci si duole che la Corte d’appello abbia dichiarato improcedibile il ricorso per equa riparazione, depositato nel rispetto del termine di decadenza, in conseguenza dell’omessa notifica alla controparte unitamente al decreto di fissazione dell’udienza di comparizione delle pari;
che il motivo è fondato;
che questa Corte, a Sezioni Unite (sent. 12 marzo 2014, n. 5700), ha infatti stabilito il principio secondo cui, in materia di equa riparazione per durata irragionevole del processo, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza alla controparte non è perentorio, non essendo previsto espressamente dalla legge: ne consegue che il giudice, nell’ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, può, in difetto di spontanea costituzione del resistente, concedere al ricorrente un nuovo termine, avente carattere perentorio, entro il quale rinnovare la notifica;
che, pertanto, il decreto impugnato deve essere cassato e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d’appello di Catanzaro;
che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione.