Qui di seguito la motivazione integrale della sentenza della Corte di Cassazione civile sez. III – 13 novembre 2012 n. 19761
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIFONE Francesco – Presidente – Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere – Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere – Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere – Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere – ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 310/2008 proposto da: IMMOBILIARE SEBINA S.R.L. (OMISSIS), in persona dell’A.U. R.E., elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE PARIOLI 180, presso lo studio dell’avvocato BRASCHI FRANCESCO LUIGI, rappresentato e difeso dagli avvocati ROMANO ALESSANDRO, PEREGO ENRICO giusta delega in atti; – ricorrente – contro INTESA SAN PAOLO S.P.A. (OMISSIS), in persona del Dott. P. V.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato GARGANI Benedetto, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SCIARRA GRAZIA MARIA giusta delega in atti; – controricorrente – contro R.L., ALPE IMMOBILIARE F.LLI FESTA DI FESTA LUIGI & C S.N.C., R.S., IMMOBILIARE MERIDIANE S.R.L.; – intimati – sul ricorso 2969/2008 proposto da: IMMOBILIARE MERIDIANE S.R.L., in persona del suo legale rappresentante pro tempore A.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CAMILLUCCIA 785, presso lo studio dell’avvocato CHIOLA CLAUDIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GORLANI INNOCENZO giusta delega in atti; – ricorrente – contro INTESA SAN PAOLO S.P.A. (già BANCA INTESA S.P.A., già CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCE LOMBARDE), in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato GARGANI BENEDETTO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SCIARRA GRAZIA giusta delega in atti; – controricorrenti – contro ALPE IMMOBILIARE DEI F.LLI FESTA DI FESTA LUIGI & C. S.N.C., R.. L., IMMOBILIARE SEBINA S.R.L., R.S. – intimati – sul ricorso 3441/2008 proposto da: ALPE IMMOBILIARE F.LLI FESTA DI FESTA LUIGI & C. S.N.C., in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell’avvocato BALIVA MARCO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato RAMPINELLI ROTA ANGELO giusta delega in atti; – ricorrente – contro INTESA SAN PAOLO S.P.A., (già BANCA INTESA S.P.A., già CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCE LOMBARDE), in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato GARGANI BENEDETTO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SCIARRA GRAZIA giusta delega in atti; – controricorrnete – e contro IMMOBILIARE SEBINA S.R.L., R.L., IMMOBILIARE MERIDIANE S.R.L., R.S.; – intimati – avverso la sentenza n. 780/2007 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 27/09/2007 R.G.N. 1070/2003; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/10/2012 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO; udito l’Avvocato ALESSANDRO ROMANO; udito l’Avvocato ROBERTO CATALANO per delega; udito l’Avvocato MARIO GORLANI per delega; udito l’Avvocato EDOARDO TORALDO per delega; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso, previa riunione, per l’inammissibilità del ricorso incidentale della Immobiliare Meridiane, accoglimento del primo e quarto motivo del ricorso principale, previa attivazione della procedura di cui all’art. 384c.p.c., comma 3, rilievo d’ufficio della tardività dell’opposizione anche con riferimento alla posizione della Immobiliare Meridiane, con conseguente annullamento della sentenza impugnata ed assorbimento del secondo e terzo motivo del ricorso principale; accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo del ricorso Alpe Immobiliare.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. A garanzia di tre distinti mutui fondiari erogati rispettivamente solo a R.L., solo a R.S. e a L. e R.S. tra loro in solido, la “Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde” (CARIPLO) iscrisse il 6.4.89 tre distinte ipoteche su beni di esclusiva proprietà di quelli, coi nn. 9685/1506 (relativa ad immobili: in NCT di Rodengo Salano, fol. 11, mappale 331, 332 e 375; in NCEU fl. 15, nn. 1461, 1462/1, 1463, 1462/2, 1462/3 e 1462/4), 9686/1507 (relativa ad immobili in NCT stesso comune, fl. 9, nn. 286 e 287; in NCEU al fol. 3, mappali 895, subalterni da 1 a 14 compresi) e 9687/1508 (relativa ad immobili in NCT stesso comune, fl. 14, mappali 121, 122 e 123, con denunzia a mezzo schede all’U.T.E. di Brescia 20.7.73, numeri da 2457 a 2468 compresi).
1.2. Tale Immobiliare Sebina srl trascrisse peraltro, il 9.12.89, domanda giudiziale di verificazione della scrittura privata con cui aveva acquistato – il precedente 1 dicembre da R.L. e V. – i beni oggetto della seconda e – almeno in parte – della terza iscrizione ipotecaria: domanda che sarebbe stata successivamente accolta dal tribunale di Brescia con sentenza 14.1.97, a sua volta trascritta il 5.2.97.
1.3. Nel giugno del 1991 e con due distinti atti di pignoramento, la “Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde” intentò, ai danni di L. e R.S., espropriazione immobiliare su tutti i beni oggetto di dette ipoteche, in forza di un decreto ingiuntivo e del primo dei contratti di mutuo, poi intervenendo nelle procedure, tutte riunite alla più antica (iscritta al n. 288/91 r.g.e. del tribunale di Brescia), in forza degli altri due contratti di mutuo. Nel corso di tale procedura esecutiva, ordinata la vendita dei beni staggiti in tre lotti il 4.10.03 e seguitane l’aggiudicazione in data 19.5.94:
1.3.1. gli immobili oggetto della terza iscrizione ipotecaria (di cui alle schede registrate all’U.T.E. di Brescia ai nn. 2457 a 2468 compresi, già in NCT ai nn. 121 a 123 del fli. 14) furono trasferiti a tale Alpe Immobiliare dei F.lli Festa di Festa Luigi e C. snc con decreto di trasferimento reso il 4.7.04 (e trascritto il 6.8.94);
1.3.2. gli immobili oggetto della seconda iscrizione ipotecaria (in NCEU al fol. 3, mappali 895, subalterni da 1 a 14 compresi) furono trasferiti a tale Immobiliare Meridiane srl con decreto di trasferimento reso il 13.9.94 (e trascritto il 28.9.94).
1.4. Con ricorso dep. il 4.8.94 la Immobiliare Sebina srl propose poi opposizione di terzo, ai sensi dell’art. 619 cod. proc. civ., avverso l’esecuzione, rivendicando la proprietà dei beni oggetto della domanda ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., descritta sopra (punto 1.2), trascritta anteriormente alla trascrizione dei pignoramenti;
dal canto suo, la CARIPLO si costituì, deducendo la ritualità della procedura esecutiva, avviata o proseguita in forza della disciplina del credito fondiario (e specificamente dell’art. 4 del T.U. n. 646/1905, che abilitava l’esecuzione nei confronti del debitore “senza tener conto degli eventuali trasferimenti dei beni”), nonchè delle ipoteche iscritte anteriormente alla trascrizione della domanda ex art. 2932 cod. civ.: e, sviluppando ulteriori argomenti sull’irrilevanza di quest’ultima – anche alla luce del fatto che le somme ricavate erano state insufficienti già solo a soddisfare i crediti garantiti da ipoteca – e sulla piena conoscenza delle ipoteche da parte dell’opponente, chiese il rigetto dell’opposizione.
Si costituì in giudizio la Immobiliare Alpe, deducendo tra l’altro la tardività dell’opposizione e chiedendo, in subordine, la condanna della procedente alla restituzione del prezzo e delle spese.
1.5. Con separati atti di citazione (notificati rispettivamente addì 11.6.97 e 3.2.98) le aggiudicatarie Alpe Immobiliare snc e Immobiliare Meridiane srl dispiegarono azione ai sensi dell’art. 2921 cod. civ., nei confronti della procedente, chiedendo accertarsi la patita evizione e condannarsi controparte a restituire il prezzo, con gli accessori, nonchè a risarcire il danno; ma, in ciascuno di detti giudizi, la CARIPLO contrappose la piena legittimità dell’esecuzione, chiedendo il rigetto delle domande delle aggiudicatarie.
1.6. Le cause furono riunite e – seguita la riassunzione all’interruzione dovuta alla fusione per incorporazione di CARIPLO in Banca Intesa – infine decise dal tribunale di Brescia con sentenza 4.6.03, con la quale:
– fu dichiarata l’opposizione di terzo improponibile e comunque infondata la pretesa dell’opponente di vedersi riconosciuta la proprietà dei beni oggetto della scrittura privata di vendita, per la legittimità della procedura esecutiva e dei decreti di trasferimento nel suo corso pronunziati, essendo conseguita la prima all’iscrizione di ipoteche anteriore alla data di efficacia dell’acquisto, giudizialmente accertato, da parte dell’opponente;
– fu riconosciuta la nullità della trascrizione della sentenza conseguita dalla Immobiliare Sebina srl ed ordinata la cancellazione al Conservatore dei RR.II.;
– le domande contro la creditrice procedente furono rigettate;
la sola opponente fu condannata alle spese processuali.
1.7. Avverso tale sentenza propose appello la Immobiliare Sebina srl, contestando la declaratoria di tardività della dispiegata opposizione – per non essere i crediti azionati con pignoramento assistiti da ipoteca – e la ritualità della pronunzia di nullità della trascrizione, in difetto di qualunque domanda al riguardo; dal canto suo, la Banca Intesa – succeditrice dell’originaria procedente – dispiegò appello incidentale per conseguire condanna alle spese anche in danno delle aggiudicatarie (essendo ingiusta, a suo dire, la compensazione nei rapporti con la Immobiliare Meridiane e mancata ogni statuizione in quelli con la Immobiliare Alpe); e ciascuna delle aggiudicatarie dispiegò appello incidentale per l’accoglimento delle domande risarcitorie avanzate in primo grado, aggiungendovi la domanda di declaratoria di nullità della trascrizione dei successivi atti di compravendita dei beni aggiudicati, stipulati dall’opponente Immobiliare Sebina srl con tale snc Tecnopolimer.
1.8. La corte territoriale, con sentenza n. 780 del 27.9.07, rigettò l’appello principale e quello incidentale delle aggiudicatarie, accogliendo invece quello incidentale della procedente e condannando quindi tutte le controparti alle spese del doppio grado di giudizio.
1.9. Per la cassazione di tale sentenza ricorre, affidandosi a quattro motivi, la Immobiliare Sebina srl; resistono con separati controricorsi sia la Intesa Sanpaolo spa (quale succeditrice di Banca Intesa) che le aggiudicatarie Immobiliare Meridiane srl e Alpe Immobiliare dei F.lli Festa di Festa Luigi e C snc, queste ultime dispiegando a loro volta ricorsi incidentali rispettivamente su uno, qualificato espressamente condizionato, e due motivi – resistiti dalla Intesa Sanpaolo con apposito controricorso; non svolgono attività difensiva in questa sede R.L. e R.S.. E, per la pubblica udienza del 2.10.12, sia la ricorrente principale che tutte le controricorrenti depositano memorie ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
- La ricorrente principale Immobiliare Sebina srl articola quattro motivi:
2.1. sviluppa il primo nei confronti della sola Alpe Immobiliare dei F.lli Festa di Festa Luigi e C. snc (aggiudicataria in forza di decreto di trasferimento pronunziato prima del deposito del ricorso in opposizione), rubricandolo “violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 167, 183 c.p.c. – conseguente nullità della sentenza per error in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4”:
sostanzialmente lamentando la scorrettezza del rigetto nel merito di un’opposizione appena dichiarata improponibile per tardività; e concludendo coi seguenti quesiti di diritto: “il giudice che dichiara improponibile, perchè tardiva, l’opposizione ex art. 619 c.p.c., proposta dal terzo acquirente dell’esecutato, che assume di aver trascritto il proprio acquisto prima del pignoramento, può giudicare nel merito affermando la prevalenza dell’aggiudicatario e ordinare la cancellazione della trascrizione dell’acquisto dell’opponente? Il giudice che dichiara improponibile, perchè tardiva, l’opposizione ex art. 619 c.p.c., proposta dal terzo acquirente dell’esecutato, che assume di aver trascritto il proprio acquisto prima del pignoramento, può in assenza di una domanda dell’aggiudicatario ritualmente introdotta, giudicare nel merito affermando la prevalenza dell’aggiudicatario e ordinare la cancellazione della trascrizione dell’acquisto dell’opponente?”;
2.2. sviluppa il secondo nei confronti della sola Immobiliare Meridiane srl (aggiudicataria in forza di decreto di trasferimento pronunziato dopo il deposito del ricorso in opposizione), rubricandolo “violazione e falsa applicazione degli artt. 295, 112, 167, 183 c.p.c., conseguente nullità della sentenza per error in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4”: sostanzialmente lamentando l’omessa sospensione della causa in attesa della definizione di quella separata, avente ad oggetto la rivendicazione proposta dalla stessa controparte nei confronti di Immobiliare Sebina srl e della avente causa Tecnopolimer, già rigettata in primo grado con sentenza ritualmente prodotta in grado di appello; e concludendo coi seguenti quesiti di diritto: “pendente in altro giudizio una domanda di rivendicazione proposta dall’aggiudicatario contro il terzo opponente ex art. 619 c.p.c., deve il giudice dell’opposizione sospendere la sua decisione in attesa della definizione della causa di rivendicazione promossa dall’aggiudicatario contro il terzo opponente? Il giudice che respinge l’opposizione del terzo ex art. 619 c.p.c., può, in assenza di una domanda dell’aggiudicatario ritualmente introdotta disporre la cancellazione delle trascrizioni a favore e contro il terzo?”;
2.3. sviluppa un terzo motivo, rubricato “omessa o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio;
conseguente nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 5;
violazione e falsa applicazione del R.D. 16 luglio 1905, n. 646, art. 20; conseguente nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 3″:
sostanzialmente dolendosi – e precisando di avere sul punto dispiegato anche revocazione per errore di fatto – della ritenuta applicabilità dell’art. 20 del t.u. sul credito fondiario (con conseguente indifferenza ai fini esecutivi del trasferimento dell’immobile gravato da ipoteca per mutuo fondiario), benchè la procedura esecutiva fosse stata portata a compimento sulla base di un titolo diverso dal mutuo fondiario e restando irrilevanti i successivi interventi sulla base di questi; e concludendo col seguente quesito di diritto: “se la disciplina del R.D. 16 luglio 1905, n. 646, art. 20, si applichi anche alla procedura promossa da una banca in forza di decreto ingiuntivo, e quindi a tutela di un credito diverso dal credito fondiario, nella quale sia successivamente intervenuto il Credito fondiario della medesima banca”;
2.4. sviluppa un quarto motivo, rubricato “violazione e falsa applicazione dell’art. 2668 c.c.; conseguente nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 3”: con esso lamentando l’illegittimità dell’ordine di cancellazione di trascrizioni a favore e a carico del terzo; e concludendo con il seguente quesito di diritto: “se la sentenza che rigetta l’opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., con una decisione di carattere incidentale sul diritto vantato dal terzo, possa dichiarare l’inefficacia e ordinare la cancellazione delle trascrizioni a favore del terzo”.
- Delle controricorrenti:
3.1. La Immobiliare Meridiane srl (aggiudicataria in forza di decreto di trasferimento pronunziato dopo il deposito del ricorso in opposizione di terzo):
3.1.1. contesta il secondo motivo di ricorso principale, dispiegato nei suoi confronti, sostenendo la necessità che la valutazione della fondatezza della pretesa dell’opponente sia svolta nell’apposita opposizione ai sensi dell’art. 619 cod. proc. civ.; contesta il terzo motivo, sostenendo l’irrilevanza, ai sensi dell’art. 51 del t.u. sul credito fondiario, dell’azionamento del credito fondiario sotto forma di intervento, anzichè di pignoramento, con conseguente piena legittimità dell’azione esecutiva e dei suoi atti, compreso il decreto di trasferimento in suo favore pronunziato; contesta infine il quarto motivo, rispondendo la cancellazione delle trascrizioni a favore o contro il terzo opponente soccombente all’utilità pratica perseguita dalle parti dell’opposizione;
3.1.2. dispiega ricorso incidentale (a pag. 16 del controricorso) subordinato, per l’ipotesi di accoglimento del principale, articolato su di un unitario motivo (rubricato “violazione e falsa applicazione degli artt. 2921 e 2927 c.c.; conseguente nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 3”), corredato dal seguente quesito:
“l’aggiudicatario all’asta di un’esecuzione immobiliare che risulterebbe dalla nuova sentenza essere illegittima a diritto ai sensi degli artt. 2921 e 2927 c.c., di ottenere dal creditore procedente la restituzione del prezzo di aggiudicazione incassato, delle spese, nonchè il risarcimento integrale dei danni conseguenti all’evizione che ne deriverebbe?”;
3.2. la Alpe Immobiliare dei F.lli Festa di Festa Luigi e C. snc (aggiudicataria in forza di decreto di trasferimento pronunziato prima del deposito del ricorso in opposizione di terzo).
3.2.1. sommariamente contesta il motivo dispiegato in punto di rito nei suoi confronti;
3.2.2. dispiega ricorso incidentale, anche nell’ipotesi di rigetto del ricorso principale, invocando la cassazione della gravata sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 2921 e 2927 cod. civ., e concludendolo coi seguenti testuali quesiti: “la circostanza dell’avvenuto disturbo nel libero godimento del bene e la privazione in fatto della disponibilità dello stesso dopo l’aggiudicazione fa sorgere in capo all’aggiudicatario il diritto ad un risarcimento del danno per evizione parziale nei confronti del creditore procedente, per effetto degli artt. 2921 e 2927 c.c., indipendentemente dalla circostanza della accertata legittimità della procedura esecutiva e della confermata validità ed efficacia, in linea di diritto, del decreto di aggiudicazione? – nel non creduto caso di accoglimento del ricorso principale, in considerazione del ricorso incidentale proposto vorrà esaminare la Corte il seguente ulteriore quesito: l’aggiudicatario all’asta di un’esecuzione immobiliare che risulterebbe dalla nuova sentenza essere illegittima ha diritto ai sensi degli artt. 2921 e 2927 c.c., di ottenere dal creditore procedente la restituzione del prezzo di aggiudicazione incassato, delle spese, nonchè il risarcimento integrale dei danni conseguenti all’evizione che ne deriverebbe?”; e, senza rubricare alcun motivo o corredarlo di quesiti, contesta pure la condanna alle spese ai suoi danni;
3.3. la Intesa Sanpaolo spa, deducendo la qualità di succeditrice di Banca Intesa spa, a sua volta succeditrice dell’originaria creditrice procedente:
3.3.1. con un primo controricorso, rivolto contro il ricorso principale della Immobiliare Sebina srl: contesta la fondatezza del primo motivo, sia perchè oggetto dell’opposizione di terzo era anche la pronunzia sul merito della pretesa, sia perchè comunque quest’ultimo era l’oggetto delle cause risarcitorie delle aggiudicatarie; contesta il secondo, negando la pregiudizialità della rivendicazione dispiegata dall’aggiudicataria o dalla sua avente causa in separato giudizio e sottolineando come la cancellazione delle trascrizioni a favore e contro il terzo opponente soccombente fossero una conseguenza necessitata del rigetto delle sue domande; contesta il terzo, deducendo l’inammissibilità della contemporanea proposizione di revocazione e di ricorso per cassazione sulla circostanza della proposizione della procedura esecutiva sulla base di credito non fondiario e comunque argomentando per la piena legittimità dell’applicazione della normativa sul credito fondiario anche sulla base di un intervento fondato sul relativo titolo;
contesta il quarto, argomentando per la legittimità della cancellazione della trascrizione anche in giudizio autonomo rispetto a quello relativo all’atto trascritto;
3.3.2. con un secondo controricorso, rivolto contro i ricorsi incidentali delle aggiudicatarie: contesta il primo profilo del primo motivo del ricorso incidentale di Alpe immobiliare, deducendo l’inammissibilità per novità della questione dell’evizione parziale e comunque negando la sua configurabilità nella privazione della disponibilità o nel disturbo del godimento del bene aggiudicato;
contesta in rito il ricorso incidentale di Immobiliare Meridiane, anche per tardività della sua proposizione; contesta nel merito le pretese delle aggiudicatarie in punto di evizione.
- Tutto ciò posto, va premesso che alla fattispecie si applica l’art. 366 bis cod. proc. civ.:
4.1. tale norma è stata introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e resta applicabile – in virtù dell’art. 27, comma 2 del medesimo decreto – ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 2 marzo 2006, senza che possa rilevare la sua abrogazione – a far tempo dal 4 luglio 2009 – ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), in virtù della disciplina transitoria dell’art. 58, comma 5, di quest’ultima (con ultra-attività ritenuta conforme a Costituzione, tra le altre, da Cass., ord. 14 novembre 2011, n. 23800);
4.2. i criteri elaborati per la valutazione della rilevanza dei quesiti vanno applicati anche dopo la formale abrogazione, nonostante i motivi che l’avrebbero determinata, attesa l’univoca volontà del legislatore di assicurare ultra-attività alla norma (per tutte, v.
espressamente: Cass. 27 gennaio 2012, n. 1194; Cass. 3 agosto 2012, n. 13935);
4.3. quanto ai quesiti previsti dal primo comma di tale norma, in generale, essi:
– non devono risolversi in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione dei suddetto articolo (Cass. Sez. Un. 11 marzo 2008, n. 6420);
– non devono risolversi in un’enunciazione tautologica, priva di indicazioni sulla questione di diritto oggetto di controversia (Cass. Sez. Un., 8 maggio 2008, n. 11210);
– devono essere pertinenti alla controversia, investendo correttamente la ratio decidendi del provvedimento impugnato (sull’indispensabilità della pertinenza del quesito, per tutte, v.:
Cass. Sez. Un., 18 novembre 2008, n. 27347; Cass., ord. 19 febbraio 2009, n. 4044; Cass. 4 gennaio 2011, n. 80; Cass. 28 settembre 2011, n. 19792; Cass. 21 dicembre 2011, n. 27901);
– devono cioè compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (tra le molte e per limitarsi alle più recenti, v.: Cass. Sez. Un., ord. 5 febbraio 2008, n. 2658;
Cass., ord. 17 luglio 2008, n. 19769, Cass. 25 marzo 2009, n. 7197;
Cass., ord. 8 novembre 2010, n. 22704);
4.4. quanto poi al capoverso dell’art. 366-bis cod. proc. civ., va rilevato che per le doglianze di vizio di motivazione, occorre la formulazione – con articolazione conclusiva e riassuntiva di uno specifico passaggio espositivo del ricorso – di un momento di sintesi o di riepilogo (come puntualizza già Cass. 18 luglio 2007, ord. n. 16002, con indirizzo ormai consolidato, a partire da Cass. Sez. Un., 1 ottobre 2007, n. 20603: v., tra le ultime, Cass. 30 dicembre 2009, ord. n. 27680) il quale indichi in modo sintetico, evidente ed autonomo rispetto al tenore testuale del motivo, chiaramente il fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, come pure – se non soprattutto – le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione; tale requisito non può ritenersi rispettato quando solo la completa lettura del motivo – all’esito di un’interpretazione svolta dal lettore, anzichè su indicazione della parte ricorrente – consenta di comprendere il contenuto ed il significato delle censure (Cass., ord. 18 luglio 2007, n. 16002).
- In applicazione dei principi, di cui al paragrafo 4, alla fattispecie:
5.1. sono inammissibili i motivi di vizio motivazionale (primo profilo del terzo motivo del ricorso principale), in quanto privi di qualsivoglia separato momento conclusivo di riepilogo o sintesi;
5.2. ove possa integrare un motivo di censura, è inammissibile la doglianza sulle spese dispiegata dalla ricorrente incidentale Alpe Immobiliare dei F.lli Festa di Festa Luigi e C. snc, in quanto priva di qualsiasi quesito.
- Vanno ora affrontati unitariamente, perchè strettamente connessi, i motivi primo, secondo e quarto del ricorso principale. Ma essi, a prescindere dai dubbi di ammissibilità dei quesiti a corredo di essi, siccome articolati su plurimi e disomogenei quesiti, sovente non in regola coi rigorosi requisiti di cui all’ultimo alinea del punto 4.3, sono infondati. Ed infatti:
6.1. in punto di diritto, va dapprima osservato che:
6.1.1. l’opposizione di terzo di cui all’art. 619 cod. proc. civ., è normalmente volta a sottrarre agli sviluppi dell’esecuzione, prima fra tutti la vendita, uno dei beni che ne sono oggetto, mediante un accertamento, tendenzialmente incidentale e non idoneo al giudicato, della sussistenza del diritto reale sul bene stesso, vantato dall’opponente, terzo estraneo alla procedura esecutiva (Cass. 15 dicembre 1980, n. 6497; Cass. 25 maggio 1978, n. 2639);
6.1.2. l’opposizione medesima si converte in opposizione sul prezzo, se proposta dopo la vendita, ma pur sempre, a termini dell’art. 620 cod. proc. civ., finchè vi sia un prezzo da distribuire, sia pure al momento della proposizione dell’opposizione (e non rilevando la successiva estinzione della procedura esecutiva: Cass. 8 febbraio 2008, n. 3136);
6.1.3. tuttavia, tale complessivo istituto si attaglia alla perfezione soltanto ai beni mobili – ove non pure, a tutto concedere, ai crediti – in considerazione della disciplina sulla loro circolazione e sulla piena validità di un loro acquisto mediante trasferimento del possesso in buona fede, anche alla stregua della previsione dell’art. 2920 cod. civ.; al contrario, ove i beni staggiti siano immobili ed il terzo vanti su di essi diritti reali, i conflitti tra costui ed i soggetti coinvolti nell’espropriazione non possono essere regolati che dal complessivo sistema generale di pubblicità previsto dall’art. 2643 cod. civ., e segg., a tal fine deputato istituzionalmente;
6.1.4. pertanto, un’azione del terzo estraneo alla procedura esecutiva, con la quale egli voglia conseguire il riconoscimento di tali suoi diritti sui beni staggiti con effetti nei confronti anche dei soggetti di essa e di coloro che in forza di essa hanno acquistato diritti reali incompatibili con il suo, deve sempre ritenersi ammessa in base alla disciplina da ultimo ricordata, come pure deve ritenersi ammessa una sua domanda che involga, per espressa o implicita richiesta, una pronunzia con efficacia maggiore e quindi di portata più ampia di quella che normalmente si riconosce all’opposizione di terzo; e tale domanda:
se proposta tempestivamente rispetto alla vendita, potrà, pienamente sussunta entro il paradigma dell’art. 619 cod. proc. civ., e segg., conseguire anche gli effetti di sospenderla e, successivamente e per il caso di accoglimento, di sottrarre definitivamente il bene alla procedura esecutiva;
se proposta successivamente al tempo utile per impedire la vendita, altro scopo non potrebbe avere l’opponente che porre nel nulla gli atti di disposizione del bene immobile rivendicato e quindi in modo del tutto legittimo (conforme all’esigenza di tutelare proprio diritto) l’opponente medesimo potrà conseguire l’effetto – ben più ampio rispetto a quello di fare valere i suoi diritti sul prezzo ricavato, normalmente ultima ratio nella procedura mobiliare dopo la vendita o l’assegnazione – di rivendicare, nei confronti proprio dei soggetti della procedura, il proprio diritto reale immobiliare, con vanificazione della disposizione del bene operata nel corso della procedura esecutiva; e potrà scegliere di farlo invocando un accertamento non meramente incidentale;
6.1.5. nessuna limitazione al diritto di agire a tutela del diritto reale immobiliare del terzo estraneo alla procedura si rinviene infatti dalla disciplina degli artt. 619 e 620 cod. proc. civ.: tali norme precludono soltanto – e del tutto coerentemente con la finalità della procedura esecutiva e delle sue parentesi cognitive – la possibilità di influire sul corso di questa e su alcuni suoi peculiari e specifici atti, quali l’aggiudicazione e la vendita o l’assegnazione, cioè sulla formale sostituzione nella titolarità del bene dell’apparente debitore con un soggetto originariamente estraneo alla procedura;
6.1.6. non vi è però nè modo, nè ragione di impedire al titolare di un diritto reale immobiliare di agire a tutela di esso anche in caso di persistente pendenza della procedura esecutiva, al fine di fare accertare – e, a seconda dei casi, verosimilmente con efficacia di giudicato – l’eventuale prevalenza del suo diritto su quello del debitore originario, a sua volta oggetto del coattivo trasferimento in cui ogni vendita – od assegnazione – si sostanzia;
6.1.7. del resto, coincidono ormai i giudici competenti sulla mera opposizione e sulla domanda di accertamento, se non di vera e propria rei vindicatio, della proprietà del bene immobile staggito, ma coincidono anche i soggetti interessati (cioè creditori, debitori e aggiudicatari, oltre all’opponente); sicchè, anche in ossequio ad imponenti ragioni di economia processuale (ragioni le quali, nelle parentesi cognitive del processo esecutivo, hanno già avuto significativa considerazione dalle Sezioni Unite, che, con sentenza 13 ottobre 2008, n. 25037, hanno in loro funzione ritenuto di estendere il tradizionale oggetto di altro giudizio incidentale esecutivo e cioè del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo), sarebbe assurdo negare quella tutela agli stessi soggetti da parte dello stesso adito tribunale, sol perchè la domanda doveva qualificarsi non già come ormai improponibile opposizione di terzo, anzichè come domanda di accertamento o di rivendicazione;
6.1.8. deve quindi concludersi che pienamente ammissibile è l’azione, quand’anche qualificata opposizione ai sensi dell’art. 619 cod. proc. civ., che il terzo estraneo alla procedura esecutiva immobiliare abbia dispiegato, anche in tempo successivo all’aggiudicazione od al decreto di trasferimento, per fare prevalere il proprio diritto reale immobiliare nei confronti del debitore originario, del creditore procedente e degli eventuali aggiudicatari del bene oggetto del suo diritto: atteggiandosi tale azione, benchè non più idonea ad incidere utilmente sul corso della procedura esecutiva, come rivendicazione, con efficacia di giudicato, del bene immobile pignorato ed aggiudicato nei confronti del debitore o degli eventuali aggiudicatari;
6.2. nel caso di specie:
6.2.1. nonostante la tardività della proposizione dell’opposizione di terzo rispetto almeno ad una delle due vendite (essendo stata intrapresa con ricorso dep. il 4.8.94, rispetto al decreto di trasferimento in favore di Alpe Immobiliare snc del 4.7.04 e di quello in favore di Meridiane srl del 13.9.94), le parti hanno con evidenza tutte discusso della validità dell’acquisto dell’opponente nei confronti del creditore procedente ed interventore e soprattutto delle aggiudicatarie;
6.2.2. in tal modo e per le modalità concrete d’impostazione della controversia, pur non potendo più prodursi l’effetto ordinario e tipico dell’opposizione ai sensi dell’art. 619 cod. proc. civ. (e cioè quello di impedire la vendita del bene, se non anche quello della distribuzione del prezzo ricavatone), l’azione in concreto esperita è stata proprio quella tendente all’accertamento della validità e dell’opponibilità dell’acquisto (per effetto della retroazione della sentenza di riconoscimento della scrittura privata di vendita dai debitori ad essa opponente al momento della trascrizione della relativa domanda), da parte dell’opponente Sebina, anche alla procedura esecutiva ed ai titolari di diritti acquisiti in dipendenza e nel corso di essa, cioè alle aggiudicatarie Meridiane e Alpi;
6.2.3. un accertamento di eguale contenuto (opponibilità dell’acquisto Sebina) è del resto pregiudiziale – ed invocato con tutta evidenza con modalità tali da esigere una pronunzia con efficacia di giudicato – anche nelle riunite cause di evizione intentate dalle aggiudicatarie: evizione che presuppone appunto l’accertamento della piena ed incondizionata opponibilità dell’atto di acquisto della Immobiliare Sebina, opponente estranea alla procedura;
6.2.4. pertanto, correttamente la questione è stata affrontata nel merito dai giudici di primo e secondo grado, nonostante qualsiasì qualificazione di improponibilità, dovendo essa riferirsi soltanto agli effetti endoesecutivi della stessa;
6.3. ancora, così ricostruite le domande dispiegate nei tre processi riuniti decisi con la sentenza oggi impugnata, si configura con evidenza la pregiudizialità non già della successiva domanda di rivendicazione da parte dell’aggiudicataria o di una sua avente causa svolta in separato processo, ma – ben al contrario, riguardando la presente controversia in via principale la validità o l’opponibilità dell’acquisto in sede espropriativa all’avente causa del debitore – proprio della presente controversia, avente ad oggetto principale la prevalenza o meno del diritto acquistato dal debitore su quello acquistato in sede di espropriazione nei di lui confronti, rispetto all’eventuale separata rivendicazione;
6.4. infine, quanto all’ordine di cancellazione:
6.4.1. da un lato, esso – stando a quanto indicato nella gravata sentenza, a pagina 23, secondo periodo – risulta essere stato disposto fin dal decreto di trasferimento dei beni e non quindi disposto in sede di cognizione con alcuna specifica statuizione della gravata sentenza o di quella di primo grado;
6.4.2. dall’altro lato, consequenziale – ed anzi funzionale a garantirne la concreta efficacia ai fini della corretta ed affidabile circolazione dei diritti reali immobiliari – ad una pronuncia, come detto espressamente invocata, sull’inopponibilità di un atto di acquisto di diritti reali immobiliari si configura un’idonea forma di pubblicità di quest’ultima: essa corrisponde all’interesse del creditore procedente – per conseguire concreti effetti di tutela dalla pronunzia sulla validità delle aggiudicazioni già disposte in corso di procedura, con relativa esclusione del rischio di evizione e di non percezione o di restituzione del ricavato, comportante il non soddisfacimento del suo credito – e del medesimo aggiudicatario una pronunzia esplicita in ordine al regime di pubblicità degli atti di acquisto del terzo opponente, i quali non siano invece opponibili al creditore, procedente o intervenuto, in virtù dell’anteriorità dell’iscrizione del diritto reale di garanzia sui medesimi beni, rispetto alla trascrizione dell’atto di acquisto;
6.4.3. restano impregiudicate così le questioni del contenuto del relativo ordine – se, cioè, necessariamente teso alla cancellazione della formalità originaria, oppure volto solo all’annotazione di inefficacia nei confronti dei successivi aventi causa, oppure di altro ancora diverso tenore – e quella dell’ambito del potere del giudice dell’esecuzione, in sede di pronunzia del decreto di trasferimento ai sensi dell’art. 586 cod. proc. civ., di ordinare la cancellazione delle formalità pregiudizievoli diverse da quelle per le quali è prevista la tutela del titolare nel processo esecutivo:
tali questioni non possono essere qui affrontate, sia perchè non proposte in tali specifici termini, sia per essere l’ordine di cancellazione radicale stato impartito in provvedimento non impugnato in questa sede.
- Resta da affrontare, quanto al ricorso principale, il terzo motivo, quanto al residuo profilo di violazione di legge o di “nullità della sentenza” (essendo inammissibile quello di vizio motivazionale per quanto detto al punto 5.1). Ma esso, a prescindere dai seri dubbi sulla pertinenza e sulla correttezza della formulazione dei quesiti (in base ai quali potrebbe giungersi ad una pronunzia di inammissibilità dei corrispondenti motivi), è manifestamente infondato. Ed invero:
7.1. in punto di diritto:
7.1.1. per principi generali in tema di vendita forzata e segnatamente per quello codificato dagli artt. 2914 e 2919 cod. civ., il conclamato carattere derivativo di quella comporta che legittimamente sono trasferiti all’aggiudicatario gli stessi diritti del debitore, nelle medesime condizioni di non opponibilità ai creditori, procedente e intervenuti – se non altro titolati – nel loro complesso considerati, di atti di disposizione successivi al pignoramento o, se il credito azionato è assistito da diritto reale di garanzia, all’iscrizione di questo sul bene oggetto di espropriazione;
7.1.2. pertanto, non possono essere all’aggiudicatario opposti eventuali atti di disposizione del bene staggito, qualora questo sia gravato da ipoteca, iscritta anteriormente alla trascrizione di tali atti, a garanzia di uno dei crediti poi comunque azionati o legittimamente azionabili nella procedura, anche a titolo di intervento;
7.1.3. orbene, il successivo intervento del creditore fondiario è garantito proprio da ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione della domanda di verificazione dell’acquisto da parte dell’opponente sui medesimi beni (trascrizione seguita dall’accoglimento della domanda e dalla trascrizione della relativa pronuncia);
1.1.4. manca l’allegazione ed a maggior ragione la prova di una notifica al creditore fondiario del titolo al subingresso, sola ad attivare l’obbligo, per il particolare privilegio processuale riconosciutogli, di coinvolgere anche l’avente causa del debitore nella procedura esecutiva;
7.1.5. infatti, gli effetti propri del R.D. 16 luglio 1905, n. 646, art. 20, possono prodursi appunto in dipendenza del successivo art. 51 del medesimo testo unico (pacificamente applicabile in ragione dell’epoca di stipulazione del contratto di mutuo e dell’ultra- attività della normativa sul credito fondiario di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 285, art. 161), in ragione del quale l’istituto ha diritto di surrogarsi agli esproprianti e, anzi, facoltà di surrogarsi in un’espropriazione dipendente da un precetto anteriore, limitatamente ai beni ipotecati;
7.1.6. e, per quel che qui interessa, senza necessità alcuna di coinvolgere più generali questioni in tema di ricostruzione della natura e della funzione dell’intervento nel processo esecutivo (sulle quali è effettivamente intervenuta, tra le ultime, Cass. 13 febbraio 2009, n. 3531), deve rilevarsi, in dipendenza dell’ampiezza delle facoltà e perfino del riconoscimento del potere di surrogarsi al creditore originario (e quindi necessariamente in via di intervento, con poteri sostitutivi amplissimi ed in tutto equiparati a quelli del procedente) pure in difetto di sua inerzia, che i privilegi processuali riconosciuti al creditore in forza del particolare regime, abrogato ma ultra-attivo, del credito fondiario si riferiscono ad ogni atto di aggressione esecutiva al patrimonio del debitore, quale deve atteggiarsi necessariamente l’intervento fondato su credito assistito da ipoteca disciplinata da quel peculiare corpus normativo (su analoga equiparabilità, sia pure e latere debitoris, tra interventi e pignoramento, quali estrinsecazioni entrambe della sottoposizione del patrimonio del debitore ad esecuzione forzata, v.
Corte cost., sent. 27 ottobre 2006, n. 343, seguita, tra le altre, da Cass. 18 aprile 2012, n. 6067);
7.1.7. in definitiva, conformemente allo spirito del particolare privilegio processuale riconosciuto al creditore fondiario dalla richiamata normativa, sia pure per le sole situazioni pregresse e fino all’esaurimento di quelle, in mancanza della notificazione al creditore fondiario del titolo di subingresso sono inopponibili agli aggiudicatari gli atti di disposizione del bene immobile pignorato trascritti anteriormente al pignoramento, ma successivamente all’iscrizione di ipoteca regolata dalla disciplina del credito fondiario anteriore al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 285, anche se il creditore fondiario agisca a tutela del suo credito mediante mero intervento in una procedura espropriativa sui detti beni iniziata in base a crediti non fondiari.
- Quanto poi ai ricorsi incidentali:
8.1. di quello dispiegato da Alpi Immobiliare snc:
8.1.1. il primo motivo e manifestamente infondato, a parte ogni valutazione sulla novità della questione, la cui proposizione davanti ai giudici del merito, negli esatti termini, non si evince dal tenore del ricorso e dagli atti legittimamente esaminabili da questa Corte: l’evizione parziale, per antico insegnamento (Cass. 11 ottobre 1956, n. 3510), si configura nel mancato acquisto, per il compratore, di una parte del diritto, ovvero del diritto su di una parte della cosa, cosi incidendo sulla quantità del diritto trasferito (il quale per la parte evitta, non si acquista: Cass. 5 giugno 1982, n. 3433); sicchè essa si verifica solo quando l’acquirente sia privato in parte del bene alienato (ovvero il diritto trasferito perda le sue caratteristiche qualitative o quantitative), ma non anche allorchè la privazione riguardi esclusivamente limitazioni inerenti il godimento del bene che lascino integra de iure l’acquisizione patrimoniale (Cass. 25 settembre 2008, n. 24055): con l’ulteriore conseguenza che, nel caso di specie, non si può configurare, una volta disattese – per ragioni di rito o di merito – le ragioni del terzo opponente e confermata la validità ed efficacia della procedura esecutiva e del decreto di trasferimento in essa emesso in favore dell’aggiudicataria, alcuna evizione, parziale o meno, nel disturbo nel libero godimento del bene e nella privazione in fatto, per quanto prolungata, della disponibilità dello stesso dopo l’aggiudicazione;
8.1.2. va richiamata la rilevata inammissibilità della doglianza sulle spese (sopra, al punto 5.2);
8.2. restano assorbiti, in quanto manifestamente indicati come subordinati ed essendo rigettato il ricorso principale, i motivi dei ricorsi incidentali (il secondo di Alpe Immobiliare snc e l’unico di Immobiliare Meridiane srl) di riproposizione dell’azione fondata sugli artt. 2921 e 2927 cod. civ. (a prescindere dai dubbi sulla stessa applicabilità della seconda di dette norme, dettata per la fattispecie dell’assegnazione, con tutta evidenza non ricorrente nella fattispecie).
- In conclusione:
9.1. devono rigettarsi il ricorso principale e quello incidentale della Alpe Immobiliare dei F.lli Festa di Festa Luigi e C. snc, siccome infondati o inammissibili tutti i motivi dell’uno ed in parte quelli dell’altro; mentre sono assorbiti il secondo motivo di quest’ultimo e del ricorso incidentale di Immobiliare Meridiane srl;
9.2. quanto alle spese del giudizio di legittimità, peraltro, ritiene il Collegio che la novità delle questioni costituisca un giusto motivo di integrale compensazione.
PQM
P.Q.M.
La Corte, pronunziando sui ricorsi riuniti, rigetta il ricorso principale ed il primo e l’ultimo motivo di ricorso incidentale dispiegato dalla Alpe Immobiliare dei F.lli Festa di Festa Luigi e C. snc, assorbito l’altro motivo di tale ricorso incidentale ed il ricorso incidentale dispiegato da Immobiliare Meridiane srl; compensa tra tutte le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 2 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2012
Massima
Il terzo che vanti un diritto reale sul bene immobile oggetto di esecuzione forzata può non solo proporre l’opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. durante il giudizio di esecuzione, ma può anche, dopo la vendita e l’aggiudicazione, rivendicare il bene nei confronti dell’aggiudicatario.