Cassazione civile sez. I – 17 febbraio 2015 n. 3116

Download PDF

Qui di seguito la motivazione integrale della sentenza della Suprema Corte di Cassazione civile sez. I – 17 febbraio 2015 n. 3116

                     LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                                           SEZIONE PRIMA CIVILE                         Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            Dott. FORTE     Fabrizio                          –  Presidente   –  Dott. DI AMATO  Sergio                       –  rel. Consigliere  –  Dott. BERNABAI  Renato                            –  Consigliere  –  Dott. GIANCOLA  Maria Cristina                    –  Consigliere  –  Dott. LAMORGESE Antonio Pietro                    –  Consigliere  –  ha pronunciato la seguente:                                                               sentenza                                        sul ricorso 19635/2010 proposto da: ITALFONDIARIO  S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), società incorporante  di CASTELLO  GESTIONE CREDITI S.R.L., nella qualità di procuratrice  di INTESA  SANPAOLO  S.P.A.,  in persona del legale  rappresentante  pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BRESSANONE 3,  presso l’avvocato  CASOTTI  CANTATORE Maria  Luisa,  che  la  rappresenta  e difende, giusta procura in calce al ricorso;                                                        – ricorrente –                                contro                  F.W.,            A.P.,  FALLIMENTO  QUELLA  MOTO S.R.L.  IN LIQUIDAZIONE, BANCA PASSADORE & C. S.P.A., BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA S.P.A., MPS GESTIONE CREDITI BANCA S.P.A.;                                                          – intimati – avverso  la  sentenza  n. 858/2009 della CORTE D’APPELLO  di  GENOVA, depositata il 04/08/2009; udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del 17/12/2014 dal Consigliere Dott. SERGIO DI AMATO; udito,  per  la ricorrente, l’Avvocato MARIA LUISA CASOTTI  CANTATORE che si riporta; udito  il  P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott. CORASANITI Giuseppe, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

che, con sentenza del 4 agosto 2009, la Corte di appello di Genova confermava la sentenza in data 14 gennaio 2008 con cui il Tribunale della stessa città aveva, tra l’altro, dichiarato l’inammissibilità degli interventi della s.r.l. Controllo Gestione Crediti (successivamente incorporata dalla s.p.a. Italfondiario) e del fallimento della s.r.l. Quella Moto nella causa promossa dalla s.p.a.

Banca Passadore ed avente ad oggetto la revoca ex art. 2901 c.c., del fondo patrimoniale costituito dai coniugi F.W. e A.P.. In particolare, la Corte di appello osservava che gli interventi in questione erano avvenuti dopo l’udienza di trattazione con conseguente applicabilità del regime delle preclusioni previsto dal codice di rito; pertanto, gli intervenuti non potevano proporre una domanda autonoma, e perciò nuova, ma potevano solo proporre un intervento a favore di una delle parti in causa;

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la s.p.a. Italfondiario, deducendo la violazione degli artt. 105, 183 e 268 c.p.c.;

– che F.W., A.P., il fallimento della s.r.l. Quella Moto, la s.p.a. Banca Passadore, la s.p.a. Monte dei Paschi di Siena e la s.p.a. MPS Gestione Crediti Banca non hanno svolto attività difensiva;

– che il ricorso è fondato. L’art. 268 c.p.c., comma 2, preclude al terzo intervenuto quelle attività che la fase in cui si trova il procedimento non consente alle altre parti. Una tale preclusione, tuttavia, non può estendersi alla attività assertiva del volontario interveniente, nei cui confronti non è operante il divieto di proporre domande nuove che vincola le parti originarie (artt. 167 e 183 c.p.c.) e ciò, per la ragione che la formulazione della domanda costituisce l’essenza stessa dell’intervento principale e litisconsortile. Sicchè, ammesso ogni tipo di intervento lungo l’intero sviluppo della trattazione istruttoria (“… sino a che non vengano precisate le conclusioni”), con ciò stesso è riconosciuta – entro quel limite – la estensibilità della materia del processo alla pretesa del terzo interveniente: se, infatti, si negasse la proponibilità della domanda oltre la prima udienza, ne risulterebbe precluso l’intervento stesso oltre quel termine in contrasto con il chiaro disposto dell’art. 268 c.p.c., comma 1. In conclusione si deve confermare il principio secondo cui “la formulazione della domanda costituisce l’essenza stessa dell’intervento principale e litisconsortile, sicchè la preclusione sancita dall’art. 268 c.p.c., non si estende all’attività assertiva del volontario interveniente, nei cui confronti, perciò, non è operante il divieto di proporre domande nuove ed autonome in seno al procedimento “fino all’udienza di precisazione delle conclusioni”, configurandosi solo l’obbligo, per l’interventore stesso ed avuto riguardo al momento della sua costituzione, di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti originarie” (Cass. 28 luglio 2005, n. 15787; Cass. 11 luglio 2011, n. 15208; Cass. 16 ottobre 2008, n. 15208; Cass. 14 febbraio 2006, n. 3186).

Diritto

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte di appello di Genova in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 dicembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2015

Massima

La formulazione della domanda costituisce l’essenza stessa dell’intervento principale e litisconsortile, sicché la preclusione sancita dall’art. 268 c.p.c. non si estende all’attività assertiva del volontario interveniente, nei cui confronti, perciò, non è operante il divieto di proporre domande nuove ed autonome in seno al procedimento “fino all’udienza di precisazione delle conclusioni”, configurandosi solo l’obbligo, per l’interventore stesso ed avuto riguardo al momento della sua costituzione, di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti originarie.

Download PDF