Ammissione al passivo dei crediti tributari

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L’ammissione al passivo dei crediti tributari è richiesta dalle società concessionarie per la riscossione, come stabilito dall’art. 87, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo introdotto dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sulla base del semplice ruolo, senza che occorra, in difetto di espressa previsione normativa, anche la previa notifica della cartella esattoriale, salva la necessità, in presenza di contestazioni del curatore, dell’ammissione con riserva, da sciogliere poi ai sensi dell’art. 88, secondo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, allorché sia stata definita la sorte dell’impugnazione esperibile davanti al giudice tributario.

Lo ha ribadito la Suprema Corte di Cassazione – sezione sesta civile – ordinanza n. 22424 depositata il 13 settembre 2018

Ammissione al passivo dei crediti tributari

Ammissione al passivo dei crediti tributari

Il caso 

EQUITALIA SUD S.P.A. ricorre con unico motivo per la cassazione del decreto con cui il Tribunale ha respinto la sua opposizione allo stato passivo di un fallimento lamentando “Violazione del combinato disposto di cui agli artt. 93 R.D. 267/42 – 33 del D. Lgs 112/1999 – 87 e 88 del D.P.R. 602/73 e 17 e 18 D. Igs. 46/99”, deducendo l’erroneità del decreto impugnato per non aver ritenuto sufficiente, ai fini dell’ammissione al passivo dei crediti (tributari e previdenziali) azionati, la produzione degli estratti di ruolo in difetto di valida notifica delle cartelle esattoriali, ed avere ritenuto indispensabile l’avvenuto confezionamento delle cartelle stesse, onde consentire al curatore di prendere contezza della pretesa creditoria e svolgere le sue contestazioni dinanzi al G.D., ai fini di una eventuale ammissione con riserva.

La Suprema Corte accoglie il ricorso di Equitalia alla luce dell’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, anche recentemente ribadito (cfr.Cass. 31/05/2011, n. 12019; Cass. 17/03/2014, n. 6126; Cass.11/11/2016, n.23110; n.12934/17), secondo cui l’ammissione al passivo dei crediti tributari è richiesta dalle società concessionarie per la riscossione, come stabilito dall’art. 87, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo introdotto dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sulla base del semplice ruolo, senza che occorra, in difetto di espressa previsione normativa, anche la previa notifica della cartella esattoriale, salva la necessità, in presenza di contestazioni del curatore, dell’ammissione con riserva, da sciogliere poi ai sensi dell’art. 88, secondo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, allorché sia stata definita la sorte dell’impugnazione esperibile davanti al giudice tributario.

L’estratto di ruolo

Per gli Ermellini, inoltre, l’estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore e deve contenere tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria, sicché esso costituisce prova idonea dell’entità e della natura del credito (cfr. ex multis: Cass. n. 15315/2017; n.11794/2016; n.11141/2015).

Da qui la cassazione del provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte di merito che provvederà a rinnovare il giudizio alla luce dei principi sopra richiamati.

Una breve riflessione

La Suprema Corte ritorna sul tema della “sufficienza” degli estratti di ruolo a fondare la pretesa tributaria e, in particolare, la domanda di insinuazione al passivo del fallimento.

In presenza di contestazioni del curatore, il credito è ammesso con riserva. Sul punto si applica la disposizione dell’articolo 88 del DPR 602/1973 a mente del quale “se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito e’  ammesso al passivo con riserva, anche nel caso in cui la domanda di ammissione  sia presentata in via tardiva a norma dell’articolo 101 del regio decreto 16 Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602  marzo 1942, n. 267” e che “la riserva e’ sciolta dal giudice delegato con decreto,  su istanza del curatore o del concessionario, quando e’ inutilmente decorso il  termine prescritto per la proposizione della controversia davanti al giudice  competente, ovvero quando il giudizio e’ stato definito con decisione  irrevocabile o risulta altrimenti estinto”.

In definitiva, non è necessario che il Concessionario si premunisca della cartella esattoriale né della relativa notifica al contribuente.

avv. Filippo Pagano (f.pagano@clouvell.com)

managing partner at clouvell (www.clouvell.com)

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