Pignoramento veicoli. Ecco cosa è cambiato con la riforma giustizia

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OBBLIGO DI CONSEGNA DEL VEICOLO ENTRO DIECI GIORNI DAL PIGNORAMENTO

La legge n°162 del 10 novembre 2014, di conversione del decreto legge sulla riforma giustizia, ha introdotto nel codice di procedura civile l’artivcolo 521-bis. sotto la rubrica  (Pignoramento  e  custodia  di   autoveicoli, motoveicoli  e  rimorchi) che dispone che “Il   pignoramento   di   autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l’ingiunzione prevista nell’articolo  492”.

Di particolare importanza il successivo inciso che così recita “Il pignoramento contiene altresi’  l’intimazione  a  consegnare  entro dieci giorni i  beni  pignorati,  nonche’  i  titoli  e  i  documenti relativi alla proprieta’ e all’uso dei medesimi, all’istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale e’ compreso il luogo in cui il debitore  ha  la  residenza,  il domicilio, la dimora o la sede. Col pignoramento il  debitore  e’  costituito  custode  dei  beni pignorati e di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.      Al momento della consegna l’istituto vendite  giudiziarie  assume la custodia del bene pignorato e ne da’  immediata  comunicazione  al creditore pignorante,  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  ove possibile”.

E cosa succede se il debitore non consegna il veicolo? Ce lo dice il comma successivo: “Decorso il termine di cui al primo comma, gli organi  di  polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati procedono al  ritiro della carta di circolazione nonche’, ove possibile, dei titoli e  dei documenti relativi alla proprieta’ e all’uso  dei  beni  pignorati  e consegnano  il  bene  pignorato  all’istituto   vendite   giudiziarie
autorizzato ad operare nel territorio del circondario  nel  quale  e’ compreso il luogo in cui il bene pignorato  e’  stato  rinvenuto.(…)”.

Avv. Filippo Pagano (f.pagano@clouvell.com)

managing partner at clouvell

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